CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 06 luglio 2018, n. 17843
Tributi – Decadenza del potere di accertamento – Dichiarazione presentata a mezzo posta – Validità
Rilevato che
– L. M. Srl impugnava l’avviso di accertamento, per Iva, Irpeg ed Irap per l’anno 1999, oltre a sanzioni, emesso dall’Agenzia delle Entrate sul presupposto dell’omessa presentazione, da parte del contribuente, della dichiarazione fiscale, modello U60, per l’anno in questione e della conseguente determinazione induttiva del maggior reddito e volume d’affari;
– la contribuente deduceva, in particolare, la tempestiva e regolare presentazione della dichiarazione fiscale effettuata a mezzo posta; produceva le relative ricevute postali ed eccepiva la conseguente decadenza dell’Amministrazione dal potere accertativo per essere stato l’atto notificato in data 27 luglio 2007, oltre i termini di legge; nel merito contestava la ricostruzione operata;
– l’impugnazione, parzialmente accolta in primo grado quanto alla determinazione del maggior reddito, era accolta dalla Commissione tributaria regionale della Puglia;
– l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione con due motivi, cui resiste la contribuente con controricorso;
Considerato che
– il primo motivo denuncia nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 345 c.p.c.e 57 d.lgs. n. 546 del 1992 per aver il giudice d’appello annullato l’avviso sulla base dell’applicabilità dell’art. 2, comma 7, I. n. 133 del 1999, questione dedotta per la prima volta soltanto in appello;
– il secondo motivo denuncia violazione dell’art. 2, comma 7, I. n. 133 del 1999, che consente di escludere dal reddito d’impresa gli utili relativi agli esercizi in corso al 31/12/1998 che siano distribuiti, erroneamente applicata dalla CTR ancorché la società contribuente fosse stata costituita solamente in data 2/01/1999;
– va esaminata, preliminarmente, l’eccezione di inammissibilità formulata dal controricorrente:
– la questione è fondata, non cogliendo le doglianze l’effettiva ratio della decisione impugnata;
– la CTR, infatti, dopo aver premesso che “Il punto essenziale del contenzioso in discussione risulta quindi l’esistenza e presentazione della dichiarazione fiscale della società per l’esercizio 1999”, ha esplicitamente statuito che “sulla base della documentazione agli atti non può che riconoscere la correttezza della ricevuta di presentazione e quindi la validità e regolarità della dichiarazione fiscale che l’Amministrazione Finanziaria dichiara non presentata” ed ha concluso “riconosce la legittimità della dichiarazione presentata dalla società … la correttezza della tassazione e conseguentemente annulla l’avviso d’accertamento impugnato ed accoglie l’appello”, atto, quest’ultimo, che, come riprodotto nella parte in fatto della sentenza, esplicitamente contestava la decisione di primo grado “per non aver riconosciuto l’avvenuta presentazione della dichiarazione e la conseguente decadenza dell’Ufficio”;
– la contestata applicazione dell’art. 2, comma 7, I. n. 133 del 1999, invece, non integra il fondamento della decisione ma costituisce solo un argomento del ragionamento giuridico della Commissione, aggiuntivo e di conforto alla valutazione in fatto operata alla stregua dei documenti di causa (“per altro verso la Commissione rafforza la convinzione della regolarità della dichiarazione” in quanto l’appellante ha “dimostrato la regolarità della tassazione e il regolare versamento del dovuto”, sicché è venuta meno “qualsiasi altra motivazione che poteva giustificare una mancata presentazione della citata dichiarazione fiscale”)
– le censure, dunque, sono inidonee ad incidere sulla decisione impugnata, non essendo la statuizione fondata su una nuova questione, né essendo rilevante (ferma, sul punto, la carenza di autosufficienza) la corretta applicazione della dedotta disciplina;
– il ricorso è quindi inammissibile e le spese vanno liquidate per soccombenza;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese a favore del contribuente, che liquida in complessivi euro 10.000,00, oltre 15% per spese generali ed accessori di legge.
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