CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 06 luglio 2020, n. 13904
Licenziamento disciplinare – Comprovato impedimento, dipendente da malattia psichica – Obbligo di comunicare l’assenza per malattia – Sussistenza dell’incapacità naturale anche nel periodo intermedio – Valutazione in ordine alla gravità della diminuzione di tali capacità involge un accertamento di merito – Affidamento del datore di lavoro nella continuità ed effettività della prestazione dell’attività lavorativa
Rilevato che
1. La Corte di appello di Salerno, con sentenza n. 455/2018, rigettava il reclamo proposto da C.G. e così confermava la sentenza che aveva respinto l’opposizione avverso l’ordinanza con cui il Tribunale, in limitato accoglimento dell’impugnativa del licenziamento, aveva riconosciuto al ricorrente l’indennità di cui al quinto comma dell’art. 18 della legge 300 del 1970.
2. A sostegno del reclamo, il ricorrente aveva reiterato le proprie difese, sostenendo che l’assenza ingiustificata dal lavoro nei due periodi contestati, dal 15 al 20 luglio e dal 6 al 23 agosto 2016 – per i quali il Consorzio Comuni Bacino Salerno 2, datore di lavoro, gli aveva intimato il licenziamento disciplinare ai sensi dell’art. 36 CCNL Federambiente – era da ascrivere a un comprovato impedimento, a sua volta dipendente dalla malattia psichica da cui era affetto.
3. Nel respingere tali censure, la Corte di appello, premesso che il ricorrente non aveva avvertito il datore che l’assenza era dovuta a malattia né prima né durante né dopo le assenze e che neppure nel periodo intermedio, tra il 21 luglio e il 5 agosto, aveva ripreso la prestazione lavorativa, osservava che a norma dell’art. 42 CCNL, l’obbligo di comunicare l’assenza per malattia viene meno solo in caso di “comprovato impedimento”, ma tale non poteva considerarsi la mera esistenza della patologia mentale, atteso che essa non esclude momenti di lucidità sia pure intervallati da momenti di disturbo psichico.
3.1. Osservava che, se è vero che in presenza di alcune patologie che comportano la totale incapacità di un soggetto in due periodi prossimi nel tempo è da presumersi iuris tantum la sussistenza dell’incapacità naturale anche nel periodo intermedio, tuttavia la valutazione in ordine alla gravità della diminuzione di tali capacità involge un accertamento di merito e nel caso in esame l’appellante non aveva dedotto in modo specifico, con riferimento al particolare andamento della malattia, elementi tali da consentire l’inversione dell’onere probatorio alla stregua del richiamato indirizzo giurisprudenziale: nell’atto di reclamo il ricorrente si era limitato, in modo generico ed estremamente laconico, a ribadire unicamente l’esistenza della patologia psichica e a dedurre, quale unico motivo di appello, che il Tribunale aveva omesso di valutare le risultanze della documentazione medica prodotta, senza peraltro richiamare alcun dato preciso risultante da detta documentazione e invocando soltanto la strutturale deficienza della sfera cognitiva e l’incapacità di comprendere la rilevanza delle proprie azioni.
4. Per la cassazione di tale sentenza il G. ha proposto ricorso affidato ad un motivo. Il Consorzio Comuni Bacino Salerno 2 è rimasto intimato.
Considerato che
1. Con unico motivo si denuncia violazione degli articoli 36 e 42 C.C.N.L. Federambiente e dell’art. 2697 cod. civ. (art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.). Si sostiene che il combinato delle due norme contrattuali sanziona con il licenziamento disciplinare il caso dell’assenza ingiustificata e non il caso della mancata comunicazione dell’assenza, come erroneamente ritenuto dalla Corte territoriale. Si deduce poi che l’assenza era giustificata, tenuto conto della sussistenza della patologia mentale, come comprovato dalla diagnosi psichiatrica contenuta nella cartella clinica allegata al fascicolo, documentazione che non aveva formato oggetto di contestazione alcuna da parte del Consorzio, rimasto contumace in tutti i gradi del giudizio.
2. Il ricorso è infondato.
3. Esso si incentra sull’interpretazione della normativa contrattuale, assumendo parte ricorrente che il licenziamento disciplinare è comminato in caso di assenza ingiustificata e non per la mancata comunicazione dell’assenza e che nel caso in esame le assenze erano dovute a malattia e dunque giustificate, come comprovato in atti.
4. L’interpretazione proposta da parte ricorrente è errata.
5. La norma collettiva che sanziona con il licenziamento l’assenza ingiustificata tutela, infatti, l’affidamento che il datore di lavoro deve poter riporre nella continuità ed effettività della prestazione dell’attività lavorativa a cui si riconnettono obblighi di comunicazione in capo al lavoratore, sanzionati ove rimasti inadempiuti. Non rileva tanto l’effettività della malattia, quanto piuttosto la diligenza nell’esecuzione della prestazione che si concreta anche nella corretta e tempestiva informazione del datore di lavoro della sua impossibilità. Peraltro, non qualunque omessa comunicazione rileva, ma solo quella che si ricollega ad un protrarsi dell’inadempimento per un tempo che le parti sociali hanno ritenuto importante (quattro giorni). In tale contesto, la prova non interessa tanto la effettiva sussistenza della malattia quanto, piuttosto, l’impossibilità per il lavoratore di provvedere alle dovute comunicazioni.
5.1. La locuzione “salvo il caso di giustificato impedimento”, attiene all’impedimento che giustifichi la mancata ottemperanza dell’obbligo di comunicazione. In caso contrario, ossia in caso di mancata dimostrazione di una situazione che abbia impedito al dipendente di comunicare l’assenza, la stessa è considerata ingiustificata. È prevista una gradualità delle sanzioni conservative in ragione del protrarsi dell’inadempimento, in quanto la sanzione espulsiva riguarda l’ipotesi in cui l’assenza ingiustificata, nel senso sopra descritto, travalichi il quarto giorno.
6. La ratio di tale disciplina è evidente e corrisponde all’esigenza di rendere edotto il datore di lavoro nel più breve tempo possibile dell’assenza di un suo dipendente; la cadenza degli adempimenti è preordinata a consentire all’imprenditore di provvedere con tempestività ad assumere gli interventi organizzativi necessari ad assicurare il buon funzionamento dell’impresa e della produzione. Le parti sociali hanno valutato, con apprezzamento insindacabile dei contrapposti interessi, che il protrarsi dell’assenza non assistita dall’adempimento degli obblighi di comunicazione costituisce inadempimento così grave da giustificare il licenziamento, in quanto trascende il limite di tollerabilità di un’assenza non giustificata.
7. Dunque, la Corte territoriale ha correttamente interpretato ed applicato la disciplina contrattuale di riferimento e pertanto va esente dalle censure che le sono state mosse, occorrendo soltanto aggiungere che non è specificamente contestata la sentenza impugnata nella parte in cui, con accertamento di fatto, ha ritenuto che non fosse stato dimostrato in giudizio l’impedimento a comunicare l’assenza per malattia.
8. Il ricorso va dunque rigettato. Nulla va disposto quanto alle spese del giudizio di legittimità, non avendo il Consorzio intimato svolta attività difensiva.
9. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (nella specie, rigetto del ricorso) per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto (v. Cass. S.U. n. 23535 del 2019).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Nulla per le spese del presente giudizio.
Ai sensi dell’art.13 comma 1 -quater del d.P.R. n.115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
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