CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 06 luglio 2021, n. 19152 – Il d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, art. 78, comma 1 prevede, a decorrere dal 1.1.2002, la riduzione degli oneri contributivi quale conseguenza della fiscalizzazione degli importi delle indennità di maternità erogate per eventi successivi al 10 luglio 2001 e per i quali è riconosciuta la tutela previdenziale obbligatoria