CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 06 luglio 2021, n. 19152
Lavoratori iscritti all’INDAP – Contribuzione – Cartella di pagamento – Opposizione
Rilevato che
1. la Corte di appello di Brescia, per quanto qui ancora di interesse, decidendo sull’appello avverso la sentenza del Tribunale della stessa città, proposto da A. Energia s.p.a., ha ritenuto dovuti, per il periodo maggio 2001-marzo 2005, i contributi per maternità e relative sanzioni, pretesi dell’Inps, e portati dalla cartella di pagamento opposta, sul presupposto che il datore di lavoro avesse assolto il relativo obbligo contributivo solo in misura parziale;
2. riteneva la Corte territoriale che la contribuzione minore anche per i lavoratori iscritti all’INDAP dovesse essere versata in misura intera;
3. avverso la sentenza ha proposto ricorso A. Energia s.p.a., in cui ha articolato undici motivi, ulteriormente illustrati con memoria, cui ha resistito l’Inps, anche quale procuratore speciale della S.C.C.I. s.p.a., con controricorso, mentre Equitalia Nord s.p.a. è rimasta intimata;
4. nelle more della fissazione dell’adunanza camerale la società ha depositato atto di parziale rinuncia al ricorso notificato alle controparti, in riferimento alla contribuzione CUAF pur richiesta con cartelle di pagamento;
Considerato che
5. nelle more del giudizio la parte ricorrente ha rinunciato ai motivi di ricorso incentrati sulla contribuzione per assegni familiari sicché l’esame di questa Corte è limitato alle censure che investono la contribuzione per maternità;
6. esaminati congiuntamente i motivi relativi all’obbligazione contributiva per maternità, questa Corte in numerose pronunzie ha chiarito che il d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, art. 78, comma 1 prevede, a decorrere dal 1.1.2002, la riduzione degli oneri contributivi quale conseguenza della fiscalizzazione degli importi delle indennità di maternità erogate per eventi successivi al 10 luglio 2001 e per i quali è riconosciuta la tutela previdenziale obbligatoria, senza alcun riferimento all’aumento dell’aliquota contributiva dovuta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti di cui alla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 23;
7. consegue l’applicabilità della riduzione contributiva anche sulle retribuzioni dei lavoratori che siano dipendenti da datori di lavoro privati e che, in forza di pregresse disposizioni legislative, abbiano optato per il mantenimento della posizione assicurativa presso l’INPDAP (cfr. tra le altre, Cass. nn. 7834, 8211, 9466, 9593, 9914, 14098, 18455, del 2014, nn. 10315, 10317, 10445, 19762, 19766, 20011 e 24667 del 2015; nn. 312, 16124, 11529 del 2016; n. 29364 del 2018);
8. è stato in particolare precisato che il d.lgs. n. 151 del 2001, art. 78 (in cui è stato trasfuso la L. n. 488 del 1999, art. 49, commi 1, 4 e 11), introduce la riduzione degli oneri contributivi quale conseguenza (“Conseguentemente”) della prevista messa a carico del bilancio statale (nei limiti indicati) degli importi delle prestazioni relative ai parti, alle adozioni e agli affidamenti intervenuti successivamente al luglio 2001 e per i quali è riconosciuta la tutela previdenziale obbligatoria, senza far quindi alcun riferimento all’aumento dell’aliquota contributiva dovuta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 23;
9. sotto il profilo testuale, inoltre, il D.Lgs. n. 151 del 2001, art. 79 stabilisce espressamente che il contributo, in attuazione della riduzione degli oneri di cui all’art. 78, è “dovuto dai datori di lavoro (…) sulle retribuzioni di tutti i lavoratori dipendenti”; la inequivoca dizione legislativa “tutti i lavoratori dipendenti” impedisce pertanto di accogliere l’opzione ermeneutica secondo cui la riduzione in parola non dovrebbe applicarsi per i lavoratori (dipendenti da datori di lavoro privati) che, per effetto di pregresse disposizioni legislative, abbiano optato per il mantenimento della propria posizione assicurativa presso l’Inpdap”(Cass. n. 18455 del 2014 cit.);
10. in definitiva, il ricorso va accolto nei sensi di cui in motivazione e, la sentenza impugnata va cassata in parte qua e, per non essere necessari ulteriori accertamenti in fatto, decidendo nel merito, accoglie l’opposizione in parte qua e dichiara infondata la pretesa dell’INPS relativamente alla domanda di pagamento dei contributi per maternità in misura intera;
11. le spese dell’intero processo si compensano in considerazione del consolidarsi dei principi affermati solo in epoca successiva al deposito del ricorso;
P.Q.M.
accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa in parte qua la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie in parte qua l’opposizione e dichiara infondata la pretesa dell’INPS relativamente alla domanda di pagamento dei contributi per indennità di maternità nella misura intera; spese compensate dell’intero processo.
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