CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 06 luglio 2021, n. 19157 – Il contribuente ha diritto di effettuare «osservazioni e richieste» entro sessanta giorni dal ricevimento del verbale di chiusura delle operazioni ispettive e l’amministrazione ha l’obbligo di non emettere «l’avviso di accertamento» prima del compimento del termine cit., salvi i casi di motivata urgenza, va logicamente riferita non già al verbale di accertamento redatto dagli enti previdenziali in esito all’accesso ispettivo, che non ha valore se non di mera diffida ad adempiere, bensì all’avviso di addebito