CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 06 luglio 2022, n. 21450
Rapporto di lavoro – Assunzione – Espletamento di una procedura selettiva – Condizioni – Prova
Rilevato che
1. La Corte d’appello di Roma ha respinto l’appello di P.B.V.L., confermando la decisione di primo grado, con cui era stata rigettata la domanda dal medesimo proposta e volta ad ottenere la declaratoria del diritto all’assunzione alle dipendenze di A. – C.A.I. s.p.a. (d’ora in avanti, CAI) e di A. – S.A.I. s.p.a. in amministrazione straordinaria a far data dal 13.1.2009, con pronuncia di sentenza costitutiva ex art. 2932 cod. civ. o, in subordine, con condanna al pagamento delle retribuzioni medio tempore maturate.
2. La Corte territoriale, richiamate, ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., precedenti decisioni d’appello, e ricondotto l’accordo sindacale in oggetto alla fattispecie del contratto a favore di terzo, ha premesso che, mancando nell’accordo l’individuazione dei beneficiari dei diritti, rimessa all’espletamento di una procedura selettiva, fosse onere dei lavoratori, terzi estranei all’accordo medesimo, dimostrare il possesso dei requisiti condizionanti l’acquisito della qualità di beneficiari.
3. Ha interpretato l’accordo sindacale del 30- 31.10.2008 e ritenuto che lo stesso prevedesse l’obbligo di CAI di assumere 12.500 lavoratori tra il personale in precedenza impiegato alle dipendenze di A. in amministrazione straordinaria e di A.O., da selezionare secondo i criteri specificamente indicati alle lettere A) e B), in ordine gerarchico, dando prevalenza alle “esigenze organizzative in coerenza con il nuovo piano industriale”; con la precisazione che “verranno considerati i profili professionali che le risorse dovranno possedere (categoria, qualifica) in base ai parametri organizzativi sopra individuati” e che “il fabbisogno occupazionale di CAI presso ciascuna sede/base di impiego sarà allocato secondo la tabella allegata”.
4. Ha negato il diritto del ricorrente all’assunzione per la mancanza di specifiche allegazioni sul possesso dei requisiti necessari a soddisfare i criteri selettivi elencati nell’accordo sindacale e prevalenti su quello della anzianità.
5. Ha rilevato che il predetto non avesse dedotto alcunché sulle scelte aziendali relative ai profili professionali e alla allocazione del personale da assumere; che aveva allegato di essere stato preceduto da un collega meno anziano (Elio R.) avente lo stesso profilo professionale, ma ha ritenuto dirimente il rilievo che il ricorrente fosse abilitato esclusivamente al pilotaggio di un aeromobile pacificamente non transitato nella flotta di CAI, risultando in ragione di ciò irrilevante il riferimento alle tabelle allegate all’accordo sindacale.
6. Avverso tale sentenza P.B.V.L. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a dieci motivi. A. – C.A.I. s.p.a. e A. – S.A.I. s.p.a. hanno resistito con distinti controricorsi.
7. A. SAI ha depositato memoria, ai sensi dell’art. 380 bis.1. cod. proc. civ.
Considerato che
8. Con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per omessa pronuncia su una parte della domanda.
9. Si sostiene che la Corte di merito abbiamo omesso di pronunciare sulla domanda, formulata in via subordinata, volta l’accertamento del diritto all’assunzione con decorrenza dalla data di assunzione di R. E. o dalla data ritenuta di giustizia, e alla condanna della società al pagamento delle retribuzioni non percepite dalle date suddette.
10. Il motivo non può trovare accoglimento. La Corte di merito ha ritenuto infondata la complessiva domanda del ricorrente per difetto di allegazioni e prove sui presupposti del diritto all’assunzione e tale statuizione contiene in sé il rigetto implicito anche delle domande subordinate, tutte formulate sul presupposto della esistenza del diritto del ricorrente di essere assunto in base all’accordo sindacale di ottobre 2008.
11. Questa Corte ha chiarito che ad integrare il vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia (cfr. Cass. n. 24155 del 2017; n. 17956 del 2015; n. 20311 del 2011).
12. Con il secondo motivo è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., violazione degli artt. 112 e 434 cod. proc. civ., a causa del travisamento della sentenza di primo grado.
13. Si afferma che la Corte d’appello abbia equivocato sul contenuto della sentenza di primo grado, che aveva riconosciuto il possesso, in capo al ricorrente, dei requisiti per l’assunzione previsti dall’accordo sindacale, ma aveva ritenuto che ciò non fosse sufficiente a qualificarlo come beneficiario a causa della mancanza delle tabelle, menzionate nell’accordo medesimo.
14. In conseguenza di tale travisamento, i giudici di appello non hanno esaminato il secondo motivo di ricorso (ed anche i motivi di appello nn. 3, 4 e 5) con cui l’appellante aveva censurato la decisione del tribunale sulla indeterminatezza o indeterminabilità dei lavoratori da assumere in base all’accordo del 2008.
15. Il motivo è inammissibile. Anzitutto, perché non sono trascritti, neanche per estratto, i brani rilevanti della sentenza di primo grado e i motivi di appello (né sono depositati i relativi atti processuali). La censura, inoltre, non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata che, acquisite le tabelle allegate all’accordo sindacale e prodotte dalla difesa degli appellanti (v. pag. 3 della sentenza), ha ritenuto comunque insussistenti i requisiti necessari ai fini dell’assunzione.
16. Con il terzo motivo è denunciato l’omesso esame di un fatto decisivo della controversia, prospettato dal ricorrente e oggetto di discussione (art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.).
17. Col il quarto motivo è dedotta violazione degli artt. 112 e 434 cod. proc. civ. (art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.).
18. Con il quinto motivo è dedotta la violazione dell’art. 1218 cod. civ. (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.).
19. Con i motivi dal terzo al quinto si censura la sentenza d’appello nella parte in cui ha ritenuto non rilevanti i principi di diritto in tema di inadempimento contrattuale, in quanto applicabili al contratto a favore di terzo solo nell’ipotesi in cui non vi sia alcuna incertezza nella identificazione del soggetto in favore del quale la prestazione deve essere eseguita; nel caso in esame l’individuazione del beneficiario non era contenuta nell’accordo sindacale e doveva avvenire previo espletamento di una procedura selettiva, con la conseguenza che il lavoratore era onerato di dimostrare non solo l’esistenza dell’accordo ma anche il possesso dei requisiti condizionanti l’acquisto della qualità di beneficiario.
20. Il ricorrente sostiene di avere, sin dal ricorso introduttivo di primo grado, dedotto e documentato il possesso di tutti i necessari requisiti a sostegno del diritto di essere assunto alle dipendenze di CAI, rispetto ad altri colleghi e, certamente, rispetto a Elio R.. Allega di aver reiterato in appello tali deduzioni e che sulle stesse la Corte territoriale avrebbe omesso di pronunciarsi e di applicare il principio generale in tema di responsabilità contrattuale.
21. I motivi non possono trovare accoglimento.
22. Sulla censura di violazione di legge, deve rilevarsi che la sentenza d’appello si è conformata alla giurisprudenza di questa S.C., richiamata dai giudici di appello, secondo cui l’accordo, avente ad oggetto la ricollocazione del personale interessato dalla cessazione dell’attività di una delle due imprese e contenente l’impegno della subentrante ad assumere alle sue dipendenze una determinata percentuale dei dipendenti messi in mobilità, va qualificato contratto a favore di terzi, che fa sorgere in capo ai beneficiari, se individuati o individuabili, un diritto da opporre alla impresa promittente (Cass. 26.6.2009 n. 15073). Da detta qualificazione discende che, qualora l’accordo non indichi nominativamente i dipendenti da assumere ma si limiti a stabilire i criteri per la individuazione dei lavoratori che dovranno transitare alle dipendenze dell’imprenditore subentrante, il titolo della pretesa che il singolo lavoratore fa valere nei confronti di quest’ultimo non è costituito solo dall’accordo collettivo, ma anche dal possesso dei requisiti stabiliti dalle parti contraenti per la individuazione dei terzi beneficiari (v. Cass. n. 2523 del 2016, non massimata). È quindi onere del lavoratore che agisca in giudizio per rivendicare il diritto all’assunzione, dimostrare che sulla base dei criteri indicati nell’accordo la scelta doveva ricadere sulla sua persona.
23. Le censure mosse ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c. sono inammissibili in quanto con esse non si deduce l’omesso esame di un fatto storico decisivo (su cui v. Cass., S.U. nn. 8053 e 8054 del 2014) ma si critica come erronea la valutazione del materiale probatorio e, specificamente, delle prove sul possesso, da parte del ricorrente, di tutti i requisiti posseduti dal R., con in più una maggiore anzianità di servizio.
24. Con il sesto motivo è dedotta violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. a causa del travisamento della sentenza impugnata (art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.). Si censura la sentenza d’appello nella parte in cui ha giudicato infondato il motivo di ricorso avverso la decisione del tribunale per errata interpretazione dell’accordo sindacale.
25. Si osserva che il tribunale ha escluso la fondatezza del diritto del ricorrente non per la mancata allegazione dei requisiti previsti dall’accordo sindacale, bensì per la ritenuta rilevanza delle tabelle ai fini della determinatezza dei beneficiari dell’accordo medesimo. La Corte d’appello avrebbe quindi commesso un duplice errore, sia nell’assegnare alla decisione di primo grado un contenuto inesistente e sia nell’esaminare un motivo di appello in realtà mai proposto.
26. Il motivo è inammissibile per le stese ragioni esposte nell’esame del secondo motivo di ricorso.
27. Con il settimo motivo è dedotta violazione dell’art. 1362 cod. civ. (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.).
28. Con l’ottavo motivo è dedotta la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. per omesso esame del doc. n. 12 del fascicolo di primo grado del ricorrente (art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.).
29. Si censura la sentenza d’appello nella parte in cui ha statuito che “la mancanza di abilitazione per alcuno degli aeromobili in dotazione consente di ritenere legittimo l’operato della cessionaria, poiché essa non aveva motivo di assumere un pilota non abilitato per nessuno dei propri aeromobili; in ogni caso quando anche fosse provato l’avvenuto passaggio in C. di un pilota abilitato per aeromobili non transitati alla società cessionaria ciò non potrebbe, di per sé, far sorgere il diritto dell’appellante ad essere assunto”.
30. Si sostiene che la sentenza d’appello non abbia considerato che l’accordo sindacale sui criteri di assunzione nel gruppo B prevedeva il possesso dell’abilitazione alla condotta degli aeromobili operativi solo come uno dei criteri; che in mancanza dell’abilitazione sarebbero state applicati, in via residuale e a parità delle altre condizioni, i successivi criteri della localizzazione, della anzianità aziendale e dei carichi familiari. Si denuncia l’errata interpretazione dell’accordo sui criteri di scelta per non avere la Corte di merito tenuto conto del dato letterale, in particolare del punto C intitolato “priorità applicativa”, secondo cui “i criteri di selezione professionali sub B verranno applicati nell’ordine di elencazione”. In secondo luogo, si sostiene che la sentenza impugnata non abbia tenuto conto del fatto che il R., pur privo di abilitazione ad una macchina operativa, era stato comunque assunto, come documentalmente provato, e che l’attuale ricorrente aveva chiesto in subordine di essere assunto a far data dall’assunzione del R. alle dipendenze della C.
31. Il motivo è inammissibile in quanto i rilievi mossi non si confrontano con la ratio decidendi della sentenza impugnata che, con accertamento in fatto non censurabile in questa sede, ha ritenuto non assolto da parte del ricorrente l’onere di dimostrare il possesso dei requisiti richiesti dall’accordo, fondante il diritto all’assunzione.
32. Con il nono motivo si deduce violazione degli artt. 112 e 434 cod. proc. civ. per omessa pronuncia sui motivi di appello nn. 3, 4, 5 e 11 (art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.).
33. Il motivo è inammissibile perché non sono trascritti, neanche per estratto, i brani rilevanti della sentenza di primo grado e i motivi di appello (né sono depositati i relativi atti processuali) su cui la Corte di merito avrebbe omesso di pronunciarsi.
34. Con il decimo motivo si deduce violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia sugli altri motivi di appello (art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.), erroneamente dichiarati assorbiti.
35. Il motivo è parimenti inammissibile. Il ricorso reca la trascrizione dei motivi di appello nn. 9 e 10 ma fa riferimento ai verbali del 12.1.2009 e del 19.2.2009 che non sono trascritti integralmente né depositati; il ricorrente neppure spiega in che termini tale questione fosse stata esattamente posta in primo grado e cosa sul punto avesse statuito il Tribunale. L’assorbimento non comporta automaticamente una omissione di pronuncia e nessuna ulteriore esplicazione è fatta dal ricorrente.
36. Per le ragioni esposte il ricorso deve essere respinto.
37. Le spese di lite seguono il criterio di soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
38. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012 n. 228.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida, in favore di ciascuna parte controricorrente, in euro 4.000,00 per compensi professionali, in euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.