CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 06 maggio 2019, n. 11800
Imposte dirette – IRPEF – Accertamento con metodo sintetico – Prova documentale contraria – Onere a carico del contribuente
Rilevato
che P.O. propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana che aveva respinto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Firenze.
Quest’ultima, a sua volta, aveva rigettato il ricorso introduttivo del contribuente avverso un avviso di accertamento IRPEF per l’anno 2008;
Considerato
che il ricorso è affidato a tre motivi;
che, col primo, l’O. assume la violazione degli artt. 132 comma 2° n. 4 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., 36 D.Lgs. n. 546/1992 e 156 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., giacché la sentenza impugnata avrebbe contenuto una motivazione meramente apparente, senza riferimenti concreti agli specifici motivi di impugnazione;
che, col secondo, il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 112 c.p.c., omessa pronunzia rispetto ad una serie di motivi di impugnazione, ex art. 360 n. 4 c.p.c.: la CTR non si sarebbe pronunziata sull’ingiustificata esclusione della moglie dalla ricostruzione del reddito familiare, sulle spese per incrementi patrimoniali 2007, sull’inesistenza dello scostamento biennale, sul redditometro come metodo di accertamento fondato su presunzioni semplici e sull’assenza di poteri del funzionario che aveva sottoscritto l’accertamento;
che, mediante il terzo, il contribuente deduce violazione dell’art. 38 DPR n. 600/1973 e dell’art. 2 comma 2° D.M. 10 settembre 1992, ex art. 360 n. 3 c.p.c., per omessa pronunzia,
in relazione agli artt. 112 c.p.c. e 38 c.c., in quanto i giudici di appello, confermando la legittimità dell’accertamento in base alla semplice esistenza dei fattori indici di capacità contributiva, non avrebbero considerato la possibilità per il contribuente di fornire la prova contraria;
che l’Agenzia non si è costituita;
che il primo motivo è infondato;
che il sindacato di legittimità sulla motivazione, ai sensi dell’art. 132 c.p.c., resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile”, al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia (Sez. 3, n. 23940 del 12/10/2017);
che, nella specie, la sentenza impugnata non può definirsi apparente, contraddittoria o perplessa;
che il secondo motivo è infondato;
che, per un verso, ad integrare gli estremi del vizio ex art. 112 c.p.c. non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, essendo necessaria la totale pretermissione del provvedimento indispensabile alla soluzione del caso concreto: in particolare, la carenza di singole argomentazioni non potrebbero considerarsi quale vizio di omessa pronunzia, ma dovrebbero essere piuttosto apprezzate ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., che peraltro non risulta contestato in questa sede;
che, per altro verso, la CTR si è pronunziata esplicitamente sia sull’esclusione della partecipazione della moglie al reddito familiare, sia richiamando la sentenza di primo grado – laddove “ha reputato di condividere la ricostruzione operata dall’ufficio nella ricostruzione dei redditi del contribuente per gli anni 2007 e 2008”, specie a fronte di vizi “solo genericamente dedotti dall’appellante, il quale si è limitato a reiterare le argomentazioni svolte in primo grado” – ai fini della valutazione dei redditi 2007 e 2008, sia, in premessa, sulla pretesa assenza dei poteri in capo al funzionario che aveva sottoscritto l’atto di accertamento, mentre ha implicitamente disatteso la prospettazione dell’appellante circa la natura del redditometro;
che il terzo motivo è fondato;
che questa Corte (Sez. 5, n. 8995 del 18/4/2014) ha chiarito i confini della prova contraria a carico del contribuente, specificando che “a norma del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 6, l’accertamento del reddito con metodo sintetico non impedisce al contribuente di dimostrare, attraverso idonea documentazione, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta, tuttavia la citata disposizione prevede anche che “l’entità di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione”;
che, in sostanza, la norma chiede qualcosa di più della mera prova della disponibilità di ulteriori redditi (esenti ovvero soggetti a ritenute alla fonte), e, pur non prevedendo esplicitamente la prova che detti ulteriori redditi sono stati utilizzati per coprire le spese contestate, chiede tuttavia espressamente una prova documentale su circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto (o sia potuto accadere). In tal senso va letto lo specifico riferimento alla prova (risultante da idonea documentazione) della entità di tali eventuali ulteriori redditi e della “durata” del relativo possesso, previsione che ha l’indubbia finalità di ancorare a fatti oggettivi (di tipo quantitativo e temporale) la disponibilità di detti redditi per consentire la riferibilità della maggiore capacità contributiva accertata con metodo sintetico in capo al contribuente proprio a tali ulteriori redditi (Sez. 6-5, n. 7389 del 23/03/2018; Sez. 5, n. 1510 del 20/01/2017);
che, pertanto, di fronte alle circostanze espressamente evocate dal contribuente (ed in particolare, con riguardo all’eventuale concreto utilizzo dei fidi ottenuti negli anni oggetto di accertamento nonché con riguardo alle somme provenienti dallo smobilizzo dei titoli) la CTR nulla ha detto;
che il ricorso va dunque accolto limitatamente al terzo motivo e respinto riguardo al primo ed al secondo;
che deve in definitiva procedersi alla cassazione della sentenza con rinvio alla CTR della Toscana, in diversa composizione, affinché proceda all’esame di cui sopra, anche per le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
rigetta il primo ed il secondo motivo, accoglie il terzo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
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