CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 06 maggio 2019, n. 11846
Fallimento – Accertamento del passivo – Procedura concorsuale – Crediti chirografari – Interessi moratori
Rilevato
– che è stato proposto ricorso, sulla base di cinque motivi, avverso il decreto del Tribunale di Venezia del 23 ottobre 2017, il quale, in parziale accoglimento dell’opposizione allo stato passivo del Fallimento G. s.r.l., ha ammesso il credito vantato nella misura di € 2.605,22 ed in via chirografaria, a titolo di interessi moratori maturati prima dell’apertura della procedura concorsuale;
– che il Fallimento G. s.r.l. si difende con controricorso;
– che la ricorrente ha depositato la memoria;
Ritenuto
– che i motivi del ricorso possono essere così riassunti:
1) violazione o falsa applicazione degli artt. 1655, 2222 e 2751-tó, n. 5, c.c., per non avere il Tribunale qualificato i rapporti intercorsi tra la ricorrente e la società fallita come contratti d’opera, trascurando la prevalenza della componente lavorativa della prestazione dell’istante, che ha dimostrato di essere una piccola impresa;
2) in subordine, omessa pronuncia o assenza di motivazione, per non essersi il Tribunale pronunciato sulla richiesta prova testimoniale;
3) nullità della sentenza per carente motivazione, con riguardo all’art. 161 c.p.c., circa la mancata ammissione dei mezzi istruttori richiesti;
4) omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti, poiché il giudice di merito non ha considerato l’effettiva natura delle prestazioni rese in favore della società fallita, escludendo la possibilità di provare la stessa tramite l’audizione di testimoni;
5) violazione degli artt. 2151-bis n. 5, c.c. e 54, comma 3, l.f., nonché delle norme da questo richiamate, non avendo il Tribunale riconosciuto la natura privilegiata agli interessi moratori;
– che, per quanto ancora rileva, il Tribunale – premesso come spetti al creditore la prova dei presupposti in fatto del privilegio — ha ritenuto che la società creditrice ha mancato interamente di assolvere tale onere probatorio, limitandosi ad insistere sulla sua natura di impresa artigiana, ma non offrendo nessun elemento per qualificare le prestazioni rese come di appalto o di opera, neppure descrivendole, dato che le fatture menzionano soltanto “forniture”, “interventi”, “manodopera in subappalto”: onde è mancata sia l’allegazione, sia la dimostrazione del tipo di contratto posto in essere;
– che, pertanto, il primo motivo è manifestamente infondato, avendo il tribunale operato un accertamento in fatto, non ripetibile in questa sede; mentre, in punto di diritto, esso si è conformato al principio consolidato, secondo cui l’iscrizione all’albo delle imprese artigiane è, ai fini dell’ammissione di un credito come privilegiato ai sensi dell’art. 21b\-bis, n. 5, c.c., elemento necessario ma non sufficiente ai fini del riconoscimento del suddetto privilegio (di recente, Cass. 13 luglio 2018, n. 18723; Cass. 1° giugno 2017, n. 13887);
– che il secondo, terzo e quarto motivo sono manifestamente infondati, avendo il tribunale implicitamente reputato irrilevanti le prove testimoniali dedotte, dato che i tre capitoli di prova (riportati non nel motivo, ma nella narrativa del ricorso) mirano all’evidenza a provare altra circostanza — ossia, la stessa esecuzione di opere di “installazione, manutenzione e riparazione di impianti” — ma non la natura artigiana delle stesse e dell’organizzazione societaria;
– che il quinto capitolo resta assorbito;
– che le spese seguono la soccombenza;
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del contro ricorrente, delle spese di lite, liquidate in euro 2.100 (di cui euro 100 per esborsi), oltre alle spese forfetarie nella misura del 15% sul compenso ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 -quater, d.P.R. 115/02, come modificato dalla l. 228/12, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del co. 1-bis dello stesso art. 13.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- TRIBUNALE DI UDINE - Ordinanza 07 maggio 2021 - Non manifestamente infondate le questioni di illegittimità costituzionale, con riferimento all'art. 3 della Costituzione sia dell'art. 2751-bis, n. 3 del codice civile nella parte in cui tale disposizione…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 08 marzo 2021, .n. 6314 - I consorzi di imprese artigiane possono iscriversi nella separata sezione dell'albo delle imprese artigiane previsto dall'art. 5 della l. n. 443 del 1985 e possono godere delle agevolazioni…
- CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 26294 depositata il 9 luglio 2021 - La normativa che disciplina la materia dei centri di assistenza fiscale e dei servizi di consulenza del lavoro affidati alle cooperative delle imprese artigiane e…
- CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE - Sentenza 18 novembre 2021, n. C-358/20 - L’articolo 168 e l’articolo 213 nonché il principio di neutralità dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), letti alla luce dei principi di certezza del diritto, di tutela del legittimo…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 20 settembre 2021, n. 25316 - Il privilegio va concesso, nel caso in cui la volontà del creditore di ottenere l’insinuazione al passivo fallimentare del proprio credito con la collocazione ipotecaria possa chiaramente…
- CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 25481 depositata il 31 agosto 2023 - In materia previdenziale, sussiste l'obbligo di iscrizione alla gestione separata nell'ipotesi di percezione di reddito derivante dall'esercizio abituale, ancorché non esclusivo,…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Il giudice tributario è tenuto a valutare la corre
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5894 deposi…
- Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10267 depositat…
- L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione
L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione, infatti il risparmio fiscale…
- Spese di sponsorizzazione sono deducibili per pres
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 6079 deposi…
- E illegittimo il licenziamento del dipendente in m
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 8381 depositata…