CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 06 maggio 2020, n. 8487

Tributi – Importazioni – Dichiarazione non veritiera sull’origine delle merci – Origine dichiarata dall’esportatore e certificata dall’autorità doganale competente del paese di esportazione – Irrogazione sanzioni – Esclusione – Art. 303 del TULD

Fatto

1. La Commissione tributaria regionale della Liguria, rigettando l’appello della società A. Srl (di seguito, la contribuente), ha confermato la sentenza della Commissione tributaria provinciale di La Spezia che aveva rigettato il ricorso della contribuente avverso il provvedimento di irrogazione di sanzioni emesso dall’Agenzia delle dogane e dei Monopoli in relazione ad una seconda revisione dell’accertamento su importazioni di raccordi in acciaio di origine non preferenziale.

2. L’avviso impugnato era stato emesso in conseguenza dell’accertamento che le merci dichiarate di origine preferenziale, provenienti dalle Filippine, in realtà, dalle indagini O. erano risultate di provenienza cinese.

3. Il giudice d’appello riteneva che: – le menzionate indagini avevano evidenziato la inesistenza di esportazione di merce dalla C.S.P. Inc.; la falsità dei certificati emessi da questa società; il mancato passaggio delle merci nelle Filippine; – con l’atto di contestazione la contribuente era stata messa in grado di conoscere l’oggetto della pretesa ed esercitare una valida difesa; – correttamente l’amministrazione aveva esercitato il potere di emettere atti integrativi; – non vi era stata la violazione dell’art. 7 della L. n. 212/2000 ed era esclusa la sussistenza della buona fede dell’importatore.

4. La sentenza è stata impugnata dalla contribuente sulla base di due motivi, cui l’Agenzia delle dogane ha replicato con controricorso.

Diritto

1. Con il primo motivo, la contribuente denuncia la «nullità della sentenza per violazione dell’art. 36, n. 4, d. Igs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, n. 4) c.p.c.» per aver la CTR reso una motivazione apparente che non consentiva di ricostruire l’iter logico-giuridico che l’aveva condotta alla decisione finale.

La censura è infondata. Va ribadito che: -«La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da “error in procedendo”, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture» (Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016, Rv. 641526 – 01); -«La riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella ‘motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione» (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830). La CTR nel caso in esame, rispondendo ai motivi di gravame, ha dato sinteticamente conto delle ragioni per cui ha ritenuto legittimo l’atto di irrogazione delle sanzioni evocando le indagini O., che avevano accertato la falsità dei certificatì emessi dall’azienda esportatrice, e la correttezza dell’agire amministrativo quanto al potere di procedere a rettifica. La motivazione non è mancante né apparente.

2. Con il secondo motivo, la contribuente eccepisce la nullità «della sentenza per omessa pronuncia in violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, n. 4) c.p.c.». L’atto impugnato, in contrasto con il principio di legalità, aveva contestato alla contribuente di aver dichiarato una origine della merce ritenuta diversa da quella accertata. Nel quinto motivo di appello, essa aveva eccepito che l’art. 303 del TULD non sanzionava anche le dichiarazioni relative alle differenze di origine della merce, che è dichiarata dall’esportatore e certificata dall’autorità doganale competente del paese di esportazione, per la ragione che l’importatore non era in grado di percepire tale difformità. Il giudice di appello non si era pronunciato sul punto, incorrendo nel vizio denunciato.

Il motivo è fondato. La ricorrente ha dato atto, mediante la riproduzione del motivo di appello di aver impugnato la sentenza di primo grado anche in relazione alla violazione dell’art. 303 TULD sostenendo che la norma non punisce la dichiarazione non veritiera sull’origine delle merci. Sul punto, la Commissione regionale ha omesso qualsiasi considerazione.

3. In conclusione il ricorso deve essere accolto solo in relazione al 2° motivo e rigettato nel resto. La sentenza della CTR della Liguria va dunque cassata con rinvio ad altra sezione della medesima CTR, per ulteriore esame in relazione al profilo accolto, oltre che per il regolamento delle spese di lite.

P.Q.M.

Accoglie il secondo motivo di ricorso; rigetta il primo; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, in ordine al profilo accolto, innanzi ad altra sezione della medesima CTR, in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.