CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 06 marzo 2018, n. 5183
Tributi – Accertamento – Dichiarazioni – Contenzioso tributario – Procedimento
Ritenuto che
Nelle controversie originate dall’impugnazione da parte della C. s.r.l di avvisi di accertamento, portanti IRES, IRAP e Iva per gli anni di imposta 2009, 2007 e 2008, l’Agenzia delle entrate ricorre, affidandosi ad unico motivo, avverso le sentenze indicate in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo, rigettandone l’appello ed anche quello proposto dalla contribuente, ha confermato la decisione di primo grado che aveva parzialmente accolto il ricorso introduttivo, annullando gli atti impositivi relativamente all’IRAP e confermandolo per l’IVA.
La Società resiste con controricorso e propone ricorso incidentale su tre motivi, oltre ad articolare, in subordine, richiesta di applicazione dello ius superveniens in materia di sanzioni.
L’Agenzia delle entrate resiste al ricorso incidentale con controricorso.
Nella sentenza impugnata, la Commissione regionale, in particolare, nel rigettare l’appello dell’Agenzia delle entrate confermava la nullità dell’avviso di accertamento, con riferimento alle imposte dirette, per la mancata allegazione della documentazione proveniente dalla Guardia di Finanza di Camerino.
Sempre il Giudice di appello, nel rigettare l’appello della Società, rilevava che:
– all’epoca dell’avviso di accertamento la carica di “Direttore dell’Ufficio” era effettivamente ricoperta dal funzionario (dirigente di ruolo) sottoscrittore dell’atto;
– l’art. 12, comma 7 L. 212/2000, non prevede che l’Amministrazione inserisca nella motivazione dell’avviso di accertamento le osservazioni formulate dal contribuente;
– secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 10205/2003) in tema di avviso di rettifica da parte dell’Amministrazione finanziaria di dichiarazione IVA la motivazione degli atti per relationem con rinvio alle conclusioni contenute nel verbale redatto dalla Guardia di finanza è pienamente legittima.
La controricorrente e ricorrente incidentale ha depositato memoria.
Il Collegio autorizza la redazione della motivazione in forma semplificata
Considerato che
1. Con l’unico motivo del ricorso principale si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 42, co. 2, del d.p.r. n. 600/73 e dell’art. 56 del d.p.r. n. 633/72.
La censura è fondata.
Costituisce giurisprudenza consolidata il principio (Cass. n. 15327 del 04/07/2014), secondo cui in tema di motivazione “per relationem” degli atti d’imposizione tributaria, l’art. 7, comma 1, dello Statuto del contribuente, nel prevedere che debba essere allegato all’atto dell’Amministrazione finanziaria ogni documento da esso richiamato in motivazione, si riferisce esclusivamente agli atti di cui il contribuente non abbia già integrale e legale conoscenza.
Per costante giurisprudenza di questa Corte (n. 6914 del 25/03/2011; n. 9032 del 15/04/2013), nel regime introdotto dall’art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, l’obbligo di motivazione degli atti tributari può essere adempiuto anche “per relationem”, ovverosia mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, che siano collegati all’atto notificato, quando lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale, cioè l’insieme di quelle parti (oggetto, contenuto e destinatati) dell’atto o del documento necessarie e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato, la cui indicazione consente al contribuente – ed al giudice in sede di eventuale sindacato giurisdizionale – di individuare i luoghi specifici dell’atto richiamato nei quali risiedono le parti del discorso che formano gli elementi della motivazione del provvedimento.
Il principio è stato ribadito di recente da Cass. n. 9323/2017 e n. 28060/2017, ove si afferma che l’art. 7, comma 1, della l. n. 212 del 2000 – che si riferisce solo agli atti di cui il contribuente non abbia già integrale e legale conoscenza, mentre nel caso di specie il verbale della GG.FF. richiamato dall’accertamento era stato firmato dal legale rappresentante della società – consente di assolvere all’obbligo di motivazione degli atti tributari anche “per relationem”, ovvero mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, che siano collegati all’atto notificato, quando lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale, cioè l’insieme di quelle parti (oggetto, contenuto e destinatari) dell’atto o del documento necessari e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato, la cui indicazione permette al contribuente ed al giudice, in sede di eventuale sindacato giurisdizionale, di individuare i luoghi specifici dell’atto richiamato nei quali risiedono le parti del discorso che formano gli elementi della motivazione del provvedimento.
nella specie, dal contenuto del pvc (riprodotto integralmente in ricorso in ossequio al principio di autosufficienza), nel quale sono riportati nei contenuti essenziali le risultanze della verifica effettuata dalla Guardia di finanza di Camerino, emerge che è stato sottoscritto dal legale rappresentante della società che ne ha avuto consegna, ivi compresi gli atti allo stesso allegati.
2. Il ricorso incidentale va respinto.
Secondo l’ordine logico giuridico delle questioni prospettate, va prioritariamente rilevata l’inammissibilità del primo motivo, non ravvisandosi la dedotta nullità della sentenza impugnata in quanto priva della sommaria esposizione dei motivi in fatto ed in diritto.
L’individuazione della ratio decidendi della sentenza impugnata, come prospettata nel mezzo, è infatti erronea, laddove la stessa non appare illogica o contraddittoria (come denunciato nel motivo di ricorso), in quanto si fonda sul diverso ragionamento per cui la mancata allegazione di atti (che avevano, erroneamente – per come sopra rilevato comportato l’annullamento dell’avviso di accertamento per le imposte dirette), non inficiava l’avviso di accertamento ai fini dell’IVA, essendo sufficienti gli elementi portati dal pvc redatto dalla Guardia di finanza dell’Aquila riferibili alla Società.
Anche il secondo motivo (prospettante violazione di legge in ordine alla questione relativa alla sottoscrizione dell’atto impositivo), è inammissibile, poiché non idoneo ad inficiare l’accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito in ordine al legittimo possesso da parte del sottoscrittore dell’atto della qualifica dirigenziale di ruolo.
Per l’infondatezza del terzo motivo (prospettante violazione dell’art. 12, comma 7, c.p.c.) appare sufficiente richiamare l’orientamento di questa Corte (cfr. Cass. n. 3583/2016; id n. 8378/2017) secondo cui «In tema di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, è valido l’avviso di accertamento che non menzioni le osservazioni presentate dal contribuente ai sensi dell’art. 12, comma 7, della L. n. 212 del 2000, atteso che la nullità consegue solo alle irregolarità per cui essa sia espressamente prevista dalla legge, oppure, in difetto di previsione, allorchè ricorra una lesione di specifici diritti o garanzie tali da impedire la produzione di effetti da parte dell’atto cui ineriscono».
Quanto alle sanzioni, delle quali si chiede l’applicazione dello ius superveniens, motivo che la controricorrente ripropone in quanto non esaminato dal giudice di primo grado perché assorbito dall’accoglimento del ricorso, esso è inammissibile, in quanto motivo nuovo, non essendo stata dimostrata la sua riproposizione in grado di appello. Sul rilievo di inammissibilità per novità della domanda, si richiamano, tra le tante, la pronuncia Cass. n. 3881/00, secondo cui “Nel giudizio di cassazione, che ha per oggetto solo la revisione della sentenza in rapporto alla regolarità formale del processo ed alle questioni di diritto proposte, non sono proponibili nuove questioni di diritto o temi di contestazione diversi da quelli dedotti nel giudizio di merito, tranne che non si tratti di questioni rilevabili di ufficio o, nell’ambito delle questioni trattate, di nuovi profili di diritto compresi nel dibattito e fondati sugli stessi elementi di fatto dedotti”, nonché le successive: nn. 6179/01, 9812/02, 4948/03, 4334/04, 20005/05, 4787/12.
In conclusione, in accoglimento del ricorso principale, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla CTR dell’Abruzzo, che provvederà anche sulle spese del giudizio; va rigettato il ricorso incidentale, con condanna alle spese della società contribuente, liquidate come in dispositivo. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti, da parte del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1 bis d.P.R. cit..
P.Q.M.
Accoglie il ricorso principale, cassa la sentenza impugnata, e rinvia alla CTR dell’Abruzzo, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio; rigetta il ricorso incidentale, con condanna alle spese della società contribuente, liquidate in €. 4.000,00, oltre spese prenotate a debito. Si dà atto della sussistenza dei presupposti da parte del ricorrente incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1 bis d.P.R. n. 115/2002.
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