CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 06 marzo 2018, n. 5326

Imposte dirette – IRPEF – Accertamento – Reddito di partecipazione – Contenzioso tributario – Procedimento

Ritenuto che

Nella controversia concernente l’impugnazione da parte di R.D., quale socio accomandatario della D.R. & C. s.a.s., di avviso di accertamento relativo ad Irpef dell’anno 2007, la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, n. 3690/2016 dep. 21.6.2016, rigettando l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, confermava la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso introduttivo annullando l’atto impositivo, perché emesso in violazione dell’art. 12, co. 7 dello Statuto del contribuente (l. 212/2000).

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione, su unico motivo, l’Agenzia delle entrate.

R.D. è rimasto intimato.

Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata. Considerato che:

1. Con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione di legge, per avere la C.T.R. lombarda, ritenuto applicabile alla fattispecie l’art. 12, co. 7 legge n. 212/2000, malgrado l’avviso di accertamento fosse stato emesso a seguito di verifica “a tavolino”.

1.1. La censura è fondata, trattandosi di accertamento del reddito di partecipazione del socio, rilevante ai fini Irpef, in relazione al quale le Sezioni Unite di questa Corte – nell’affermare che, in tema di tributi non armonizzati, “non sussiste per l’Amministrazione finanziaria alcun obbligo di contraddittorio endoprocedimentale per gli accertamenti ai fini Irpeg ed Irap, assoggettati esclusivamente alla normativa nazionale, vertendosi in ambito di indagini cd. “a tavolino” – hanno ribadito l’orientamento maggioritario già formatosi in materia, secondo cui le garanzie fissate nell’art. 12, comma 7, legge n. 212/2000 trovano applicazione esclusivamente in relazione agli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche fiscali effettuate nei locali ove si esercita l’attività imprenditoriale o professionale del contribuente; ciò, peraltro, indipendentemente dal fatto che l’operazione abbia o non comportato constatazione di violazioni fiscali (Cass. n. 15010/14; 9424/14, 5374/14, 20770/13, 10381/14), rilevando che nel senso indicato militano univocamente il dato testuale della rubrica (“Diritti e garante del contribuente sottoposto a verifiche fiscali) e, soprattutto, quello del primo comma dell’art. 12 legge 212/2000 (coniugato con la circostanza che l’intera disciplina contenuta nella disposizione risulta palesemente calibrata sulle esigenze di tutela del contribuente in relazione alle visite ispettive subite in loco) che, esplicitamente si riferisce agli “accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all’esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali”. E ciò in considerazione anche delle peculiarità di dette verifiche, in quanto caratterizzate dall’autoritativa intromissione dell’Amministrazione nei luoghi di pertinenza del contribuente alla diretta ricerca, quivi, di elementi valutativi a lui sfavorevoli: peculiarità, che specificamente giustifica, quale controbilanciamento, il contraddittorio al fine di correggere, adeguare e chiarire, nell’interesse del contribuente e della stessa Amministrazione, gli elementi acquisiti presso i locali aziendali (S.U. n. 24823/15 cit., Cass. 12 aprile 2016, n. 7137; n. 24199 del 29.11.2016).

2. Il ricorso va conseguentemente accolto, la sentenza va cassata con rinvio alla C.T.R. della Lombardia, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione.