CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 06 marzo 2019, n. 6507
Tributi locali – ICI – Accertamento – Immobili – Leasing – Attività assistenziale – Agevolazioni fiscali
Rilevato che
1. S.I. s.r.l. impugnava gli avvisi di accertamento emessi dal Comune di Fermo per l’Ici relativa agli anni d’imposta dal 2005 al 2011 in relazione ad un immobile adibito a comunità alloggio. L’immobile, fino al 3.8.2005, era di proprietà di T. C. il quale, in data 4.8.2005, lo aveva venduto a E. s.p.a. la quale, contestualmente, lo aveva ceduto in leasing a S.I. s.r.l. Tale ultima società, in data 8.8.2005 aveva concesso in sub leasing il medesimo immobile a T. C.. Assumeva la ricorrente di essere esente dall’imposta ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera c, del decreto legislativo 504/1992 in quanto l’immobile era utilizzato esclusivamente per attività assistenziali di cui alla legge 5 febbraio 1992, n 104. La commissione tributaria provinciale di Ascoli Piceno rigettava i ricorsi proposti pronunciando tre distinte sentenze, riferite ai diversi periodi di imposta, che venivano confermate dalla CTR delle Marche con le sentenze n. 112/4/2014, 113/4/2014 e 114/4/2014 sul rilievo che l’esenzione non spettava in quanto non vi era coincidenza tra il soggetto possessore dell’immobile e colui che svolgeva nell’immobile stesso attività assistenziale.
2. Avverso le tre sentenze della C.T.R. propone un unico ricorso per cassazione S. I. s.r.l. affidato ad un motivo. Resiste con controricorso il Comune di Fermo.
Considerato che
1. Con l’unico motivo la ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell’articolo 360, comma 1, numero 3, cod. proc. civ., in relazione all’articolo 7, comma 1, lettera g, del decreto legislativo 504/1992. Sostiene che l’esenzione prevista dalla citata norma ha natura oggettiva, ovvero è connessa all’utilizzo del bene immobile senza che rilevi l’identità o meno tra il soggetto possessore ed il soggetto utilizzatore di esso.
2. Osserva la Corte che il motivo di ricorso è infondato. Ciò in quanto il D.Lgs. n.504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. g), prevede l’esenzione per i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 104, limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette. La corte di legittimità a Sezioni Unite, con la sentenza n. 28160 del 2008, con riferimento all’esenzione dall’ICI di cui al citato art. 7, comma 1, lett. i), ha affermato che tale norma – al pari delle altre norme che prevedono trattamenti agevolati in materia tributaria – costituisce una deroga alla regola generale, ed è perciò di stretta interpretazione, sicché l’esenzione stessa opera in costanze) della “duplice condizione dell’utilizzazione diretta degli immobili da parte dell’ente possessore e dell’esclusiva loro destinazione ad attività peculiari che noi siano produttive di reddito”, escludendo che il beneficio possa spettare in caso di utilizzazione indiretta, pur se assistita da finalità di pubblico interesse (conforma Cass., Sez. 5, Sentenza n. 7385 del 11/05/2012). Ora, nel caso che occupa ricorre la medesima ratio, che è quella di favorire il possessore di un immobile che lo adibisca direttamente alla finalità assistenziale, con esclusione del soggetto che, concedendo ü bene a colui che effettivamente vi esercita tale ] attività, persegue un fine meramente speculativo. Peraltro tale interpretazione discende dalla lettera della norma che, con l’avverbio ” direttamente ” ha inteso limitare il beneficio a favore del diretto utilizzatore, con esclusione dei soggetti interposti che realizzano un profitto per mezzo dell’attività meramente commerciale.
2. Il ricorso va, dunque, rigettato e le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è respinto, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto l’art. 13, comma 1 quater al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere al Comune di Fermo le spese processuali che liquida in euro 6.000,00, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% ed oltre agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
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