CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 06 marzo 2020, n. 6444 – Qualora il ricorrente lamenti l’omessa pronuncia «su una o più domande avanzate in primo grado è necessaria, al fine dell’ammissibilità del ricorso per cassazione, la specifica indicazione dei motivi sottoposti al giudice del gravame sui quali egli non si sarebbe pronunciato, essendo in tal caso indispensabile la conoscenza puntuale dei motivi di appello