CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 06 novembre 2018, n. 28246
Appalto – CCNL multiservizi – Obbligo di assunzione in capo all’impresa subentrante del personale con anzianità pregressa di servizio di almeno 4 mesi
Rilevato che
Che la Corte di appello di Trieste con la sentenza n. 534/2013 aveva rigettato l’appello proposto da C.N. srl avverso la decisione con la quale il Tribunale locale aveva accolto le domande proposte da F.R., D.A. e M.F. dirette ad accertare e dichiarare il proprio diritto ad essere assunte dalla C.N. srl, quale azienda subentrata a A.N. s.c. a r.l., nell’appalto di portierato presso la sede A.R. di Trieste.
La Corte territoriale aveva ritenuto che l’art. 4 del CCNL multiservizi, dispositivo, in caso di appalto o subentro di nuovo appaltatore, di un obbligo di assunzione in capo all’impresa subentrante del personale con anzianità pregressa di servizio di almeno 4 mesi, non contenesse, quale ulteriore condizione per l’assunzione, la comunicazione della consistenza dei lavoratori all’impresa subentrante, in quanto tale comunicazione era mero elemento procedimentale nella fase del passaggio e non qualificabile, quindi, quale elemento strutturale del diritto dei lavoratori all’assunzione.
La stessa Corte territoriale aveva poi ritenuto inammissibile l’appello proposto dalla C.N. nei confronti A.N. s.c. a r.l., in quanto tardivo.
La C.N. proponeva ricorso per cassazione affidandolo a più profili di censura cui resisteva con controricorso F.R..
Le altre lavoratrici rimanevano intimate.
Entrambe le parti costituite depositavano memorie successive.
Considerato che
1) Con un unico articolato motivo la società si duole della violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360. n. 3 c.p.c. in riferimento all’art.4 del ccnl per il personale dipendente da Imprese esercenti servizi di pulizia e servizi Integrati/Multiservizi del 19.12.2007, nonché della violazione dell’art. 1362 c.c.
Parte ricorrente denuncia la errata interpretazione dell’art. 4 sopra richiamato relativo alle condizioni utili a consentire il passaggio dei lavoratori addetti all’appalto in caso di subentro di nuova impresa. La disposizione in esame prevede espressamente che in caso di cessazione di appalto, a parità di condizioni, l’impresa subentrante si impegna a garantire l’assunzione senza periodo di prova degli addetti esistenti in organico sull’appalto risultanti da documentazione probante che lo determini almeno 4 mesi prima della cessazione stessa, salvo casi particolari. La stessa norma contrattuale dispone che a tal fine l’azienda uscente deve consegnare all’impresa subentrante l’elenco del personale con i dati relativi al nominativo, data di assunzione nel settore, data di assunzione nell’azienda uscente.orario settimanale,livello di inquadramento.
La corte territoriale con riferimento a detta disposizione ha ritenuto che ai fini della individuazione dei requisiti utili a garantire il diritto dei lavoratori al passaggio nell’impresa subentrante ed in reciproco obbligo di quest’ultima all’assunzione , fosse rilevante solo l’anzianità di almeno quattro mesi maturata presso l’impresa uscente, non attribuendo invece valenza significativa, a tal fine, alla comunicazione inerente l’elenco del personale.
Con il motivo di ricorso la C.N. srl rileva l’erroneità della v interpretazione data , poiché non considerata la mancata ottemperanza , da parte della impresa uscente, all’obbligo di consegnare l’elenco dei dipendenti assegnati all’appalto con le notizie necessarie alla loro esatta identificazione. Parte ricorrente ritiene che nella struttura della norma contrattuale detta comunicazione costituisca un elemento ineludibile ai fini della costruzione del diritto alla assunzione dei lavoratori da parte dell’impresa subentrante.
Le ragioni dedotte non risultano fondate in quanto l’obbligo di assunzione da parte dell’impresa subentrante non risulta subordinato a condizioni specifiche né, tantomeno, alla preventiva consegna della comunicazione inerente le quantità e caratteristiche dei lavoratori addetti all’appalto. Tale documentazione assume rilievo al solo fine della identificazione dei lavoratori ed alla conoscenza delle anzianità, delle qualifiche ed inquadramenti degli stessi, ma non può costituire elemento integrativo del diritto all’assunzione, in primo luogo perché non dipendente dal lavoratore stesso e rimesso al corretto adempimento degli obblighi procedurali dell’azienda cedente, e comunque per la stessa natura intrinseca del documento in questione, diretto solo a fornire un chiaro quadro dei dipendenti e dunque privo di qualsivoglia efficacia costitutiva di un diritto (in tal senso Cass. n. 779/2015).
Il mancato adempimento della consegna da parte dell’impresa uscente non può determinare il venir meno dell’obbligo di assunzione in quanto non incide sulla condizione essenziale di possesso dell’anzianità di almeno quattro mesi. Tale qualità, comunque allegata dal lavoratore (nel caso di specie le lavoratrici avevano richiesto direttamente alla ricorrente di essere assunte 22.4.2008 – pg. 12 ricorso), ed accertata dalla impresa subentrante (grava sulla stessa l’onere di contraddire eventualmente l’allegazione dei lavoratori), costituisce unica condizione per il perfezionamento dell’obbligazione contenuta nel predetto articolo 4.
Il ricorso deve quindi essere rigettato. Le spese, liquidate in favore della sola controricorrente, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, in favore della controricorrente , liquidate in E. 4.000,00 per compensi ed E. 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
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