CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 06 novembre 2019, n. 28512
Cartella esattoriale – Contributi Inps – Sgravi contributivi – Uso illegittimo – Retribuzione effettivamente corrisposta
Rilevato che
1. la Corte d’appello di Lecce, In parziale riforma della sentenza di primo grado, annullava la cartella esattoriale emessa da Equitalia ETR s.p.a. nei confronti di E.C. s.r.l., avente ad oggetto contributi Inps per un importo di € 41.695,36 richiesti per avere illegittimamente usufruito di sgravi contributivi per il periodo 2002-2005.
2. La Corte d’appello riferiva che nel caso le retribuzioni corrisposte con riferimento alla paga oraria non erano inferiori ai minimi contrattuali, dovendosi peraltro considerare che invece la paga mensile risultava inferiore a causa di assenze che non avevano consentito ai lavoratori il raggiungimento di almeno 40 ore settimanali minime previste in edilizia dei contratti collettivi. Aggiungeva che correttamente la società aveva ritenuto che le retribuzioni assoggettate a contribuzione per il fondo pensioni lavoratori dipendenti dovessero essere quelle virtuali ai sensi dell’art. 29 della l. n. 341 del 1995 ed aveva applicato gli sgravi sia sulla quota di contributi determinati sulla retribuzione effettiva che sulla quota determinata sulla retribuzione virtuale.
3. Per la cassazione della sentenza l’Inps, anche per SCCI s.p.a., ha proposto ricorso, cui E.C. S.r.l. ha resistito con controricorso. Equitalia Sud s.p.a., già Equitalia ETR s.p.a., non ha svolto attività difensiva. L’Inps ha depositato anche memoria ex art. 380-bis, 1 c.p.c.
Considerato che
4. a fondamento del ricorso l’Inps deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 29 del d.l. n. 244 del 1995 convertito con modificazioni nella l. n. 341 del 1995, dell’art. 1 comma 1 del d.l. n. 338 del 1989, conv. con modificazioni nella l. n. 389 del 1989, dell’art. 3 comma 56 della l. n. 448 del 1998 e dell’art. 44 della l. n. 448 del 2001.
5. Sostiene che la Corte territoriale avrebbe ritenuto erroneamente spettanti gli sgravi pur avendo la società versato i contributi sulla retribuzione effettivamente corrisposta, inferiore a quella c.d. virtuale di cui all’articolo 29 del d.l. n. 244 del 1995, che dev’essere commisurata ad un numero di ore settimanali non inferiore all’orario di lavoro stabilito dai CCNL e che nella specie è di 40 ore.
6. Il ricorso è inammissibile perché non fornisce elementi per comprendere se il ragionamento della Corte territoriale sia stato dissonante rispetto alla tesi che l’istituto propugna.
7. Ed infatti, poiché la Corte territoriale ha testualmente affermato (pg. 10) che l’azienda aveva ritenuto che le retribuzioni assoggettate a contribuzione fossero quelle virtuali ai sensi dell’art. 29 della l. n. 341 del 1995, avrebbe dovuto la parte ricorrente corredare la propria doglianza dagli elementi fattuali idonei a manifestare la fondatezza della censura, mossa alla sentenza impugnata, di violazione di legge nell’individuazione del concetto di retribuzione virtuale, elementi idonei dunque a suffragare la premessa da cui muove l’istituto che la contribuzione sarebbe stata rapportata ad un orario di lavoro inferiore alle 40 ore settimanali.
8. Né soccorre il richiamo fatto allo scopo dall’Inps nella memoria alla pg. 8 della sentenza, ove si riferisce quanto accertato dal c.t.u. in merito alla retribuzione effettivamente corrisposta dalla società ai lavoratori, ma non a quella assunta a parametro per i versamenti contributivi.
9. Le spese, liquidate come da dispositivo in favore della controricorrente, seguono la soccombenza.
10. L’esito del giudizio determina la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell’Inps, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore di E.C. s.r.l., che liquida in complessivi € 4.000,00 per compensi professionali, oltre ad € 200,00 per esborsi, rimborso delle spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.lgs. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
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