CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 06 novembre 2019, n. 28514
Mancato invio comunicazione di assunzione – Sgravio contributivo ex art. 8, co, 9, L. n. 407/1990 – Necessaria osservanza di tutti gli adempimenti previsti dalla legge all’atto dell’assunzione da formalizzare – Onere della prova della sussistenza dei requisiti del beneficio, a carico dell’impresa
Rilevato che
1. nel febbraio 2002 T. di M. & c. s.n.c. veniva sottoposta a un accertamento a conclusione del quale l’Ispettorato del lavoro contestava l’omessa assunzione formale di una lavoratrice, J. S., la quale risultava prestare servizio dal mese di aprile 2001. La società provvedeva a regolarizzare la posizione lavorativa della dipendente retrodatando l’assunzione con contratto di formazione lavoro al 1/4/2001 e versava la relativa contribuzione applicando le riduzioni contributive previste dall’art. 8 della l. n. 407 del 1990. Con cartella esattoriale notificata il 15/7/2004 ETR S.p.A. intimava alla ricorrente il pagamento di € 5714,63 per omesso versamento dei contributi previdenziali per il periodo 4.2001-1.2002, somme aggiuntive e interessi di mora, in relazione alla posizione di J. S..
2. La Corte d’appello di Reggio Calabria, in riforma della sentenza del Tribunale della stessa città, rigettava l’opposizione proposta da T. di M. & c. C.n.c., avverso la cartella esattoriale .
3. La Corte territoriale condivideva la tesi dell’Inps secondo la quale il Tribunale aveva errato nel riconoscere, per di più in difetto di domanda, alla società opponente lo sgravio previsto dall’art. 8 comma 9 della l.n. 407 del 1990, in difetto di domanda. Aggiungeva che l’onere di dimostrare la ricorrenza dei presupposti per gli sgravi incombe su chi ne invoca l’applicazione e che l’agevolazione è correlata all’osservanza di tutti gli adempimenti previsti dalla legge all’atto dell’assunzione da formalizzare, sicché non possono essere accordate misure premiali a chi non abbia rispettato gli obblighi di legge in tema di assunzioni, dando luogo ad assunzioni irregolari quanto ad oneri previdenziali e garanzie formali, quali la prescrizione di forma imposta ai fini del contratto di formazione e lavoro.
4. Per la cassazione della sentenza Kilt di M. & c. s.n.c.ha proposto ricorso, affidato a sei motivi; l’Inps ha depositato procura speciale in calce al ricorso notificato, anche per SCCI s.p.a., mentre Equitalia sud s.p.a. non ha svolto attività difensiva.
Considerato che
5. come primo motivo la società deduce la violazione dell’art. 434 c.p.c. e lamenta che la Corte territoriale abbia ritenuto ammissibile l’appello, nonostante l’assenza di censure puntuali e specifiche alla sentenza di primo grado.
6. Come secondo motivo deduce omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, nella parte della sentenza d’appello in cui si afferma che l’esame dell’applicazione degli sgravi di cui alla legge n. 407 del 1990 sia stato effettuato dal giudice di primo grado in violazione del principio della domanda e della corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Sostiene di aver chiesto in primo grado l’annullamento della cartella sul presupposto di aver corrisposto quanto dovuto a titolo di contributi sulla base delle indicazioni dello stesso ente impositore che aveva autorizzato l’assunzione ai sensi della legge richiamata; il ricorrente aveva quindi come unico onere quello di provare l’avvenuto pagamento dei contributi dovuti per la lavoratrice J..
7. Come terzo motivo deduce violazione e falsa applicazione degli articoli 2709 e 2735 c.c. e dell’articolo 116 c.p.c. nella parte in cui si afferma che l’onere probatorio per l’applicazione di sgravi e agevolazioni contributive incomba su colui che ne invochi l’applicazione.
8. Come quarto motivo lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo quale l’avvenuto pagamento dei contributi a seguito di legittima applicazione della legge 407 del 1990.
9. Come quinto motivo deduce la violazione dell’art. 8 comma 9 della l. n. 407 del 1990, non avendo la Corte d’appello ritenuto applicabile la suddetta norma nonostante il consenso iniziale dell’Inps.
10. Come sesto motivo deduce la violazione degli articoli 115 e 420 comma 5 c.p.c. per omessa pronuncia sull’espressa richiesta di prove articolate sia nel giudizio di primo grado che in quello d’appello per violazione del diritto di difesa. Sostiene che l’autorizzazione all’assunzione dell’Inps ex I. 407 del 1990 del 1.3.2002 renderebbe inapplicabile il sistema sanzionatorio di cui alla l. n. 388 del 2000.
11. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.
Questa Corte (anche a Sezioni Unite, v. Cass. S.U. n. 27199 del 16/11/2017, e successive conformi) che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena d’ inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
12. Ha altresì affermato che in caso di denuncia di errores in procedendo del giudice di merito, la Corte di cassazione è anche giudice del fatto, inteso come fatto processuale sicché non deve limitare la propria cognizione all’esame della sufficienza e logicità della motivazione con cui il giudice di merito ha vagliato la questione, ma è investito del potere-dovere di esaminare direttamente gli atti ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, purché la parte ricorrente indichi gli elementi caratterizzanti il fatto processuale di cui si chiede il riesame, nel rispetto delle disposizioni contenute nell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, (ex plurimis, Cass. Sez. Un. n. 8077 del 2012, Cass. n. 2143 del 2015, cit.).
13. Nel caso, tali oneri formali non sono stati assolti, in quanto non viene riportato il contenuto della sentenza di primo grado, né del ricorso in appello dell’Inps, che neppure viene allegato al ricorso.
14. Inoltre, occorre rilevare che la parte ricorrente sostiene che l’Inps si sia limitato a riproporre le difese svolte in primo grado, ma per la ritualità dell’atto di appello non è escluso che l’atto di gravame possa riproporre anche le argomentazioni già svolte in primo grado, purché esse siano comunque funzionali a supportare le censure proposte nei confronti di specifici passaggi argomentativi della sentenza appellata.
15. Il secondo motivo proposto ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c. è inammissibile per difetto di interesse, in quanto la Corte territoriale, pur nella premessa ivi contestata, ha in effetti esaminato la questione della spettanza delle agevolazioni contributive il cui esame si lamenta omesso, con il risultato di condividere la valutazione dell’Inps in merito alla loro non spettanza per la mancata osservanza degli oneri formali per l’assunzione.
16. Il terzo motivo non è fondato, in quanto la Corte territoriale ha correttamente fatto applicazione del principio in più occasioni ribadito da questa Corte, secondo il quale in tema di sgravi contributivi, che costituiscono una situazione di eccezione in senso riduttivo dell’obbligo contributivo, grava sull’impresa che vanti il diritto al beneficio l’onere di provare la sussistenza dei necessari requisiti, in relazione alla fattispecie normativa di volta in volta invocata, (v ancora da ultimo n. 1157 del 18/01/2018 e Cass. n. 18160 del 10/07/2018).
17. Il quarto e quinto motivo non sono fondati: la materia previdenziale è regolata da una normativa di carattere pubblicistico sia nelle sue finalità che nelle forme di finanziamento, che ricadono sul bilancio dello Stato. Ne consegue che per l’applicazione degli istituti premiali, come le riduzioni contributive, devono sussistere i requisiti previsti dalla legge, la cui verifica in ultima istanza incombe al giudice, che non è vincolato da indirizzi diversi eventualmente assunti in sede amministrativa.
18. In tal senso, non rileva la circostanza valorizzata dal ricorrente, secondo il quale l’Inps avrebbe autorizzato l’assunzione con contratto di formazione lavoro della I. ai sensi della l. n. 407 del 1990, quando la Corte territoriale ha accertato che di tale contratto non sussistevano i requisiti di forma (stante, nel caso, la regolarizzazione successiva al suo inizio) e che neppure era dimostrata la ricorrenza delle condizioni per gli sgravi, ovvero l’osservanza degli adempimenti previsti dalla legge all’atto dell’assunzione da formalizzare.
19. Né la valutazione di merito in ordine all’insussistenza dei requisiti e all’impossibilità di concedere gli sgravi quando la formalizzazione del rapporto di lavoro sia successiva all’effettiva assunzione è fatta oggetto da parte del ricorrente di specifica censura.
20. Il sesto motivo è infine inammissibile, in quanto le istanze istruttorie che si lamenta essere state disattese dal giudice di merito non valevano a dimostrare la sussistenza dei requisiti per gli sgravi, essendo finalizzati a dimostrare l’intervenuta autorizzazione amministrativa all’assunzione e il pagamento dei contributi richiesti, circostanze la cui esistenza non rileverebbe comunque in senso ostativo alla valutazione compiuta dal giudice di merito. Deve dunque essere ribadito il principio secondo il quale il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui esso investa un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa o non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la “ratio decidendi” risulti priva di fondamento (Cass. n. 16214 del 17/06/2019), il che non si è verificato nel caso di specie.
21. Quanto infine all’argomentazione relativa alle sanzioni richieste, essa risulta inammissibile in quanto nella sentenza di merito tale questione non è stata affrontata, sicché dev’essere ribadito che qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione. Nel giudizio di cassazione infatti, che ha per oggetto solo la revisione della sentenza in rapporto alla regolarità formale del processo ed alle questioni di diritto proposte, non sono proponibili nuove questioni di diritto o temi di contestazione diversi da quelli dedotti nel giudizio di merito, a meno che si tratti di questioni rilevabili di ufficio o, nell’ambito delle questioni trattate, di nuovi profili di diritto compresi nel dibattito e fondati sugli stessi elementi di fatto dedotti. (Cass. n. 23675 del 18/10/2013, Cass. n. 4787 del 26/03/2012, Cass. n. 3664 del 21/02/2006).
22. Segue coerente il rigetto del ricorso.
23. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, in assenza di attività difensiva della parte intimata.
24. L’esito del giudizio determina la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.lgs. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 08 novembre 2019, n. 28930 - In tema di sgravi contributivi, che costituiscono una situazione di eccezione in senso riduttivo dell'obbligo contributivo, grava sull'impresa che vanti il diritto al beneficio l'onere di…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 07 maggio 2019, n. 11934 - In tema di sgravi contributivi e di fiscalizzazione degli oneri sociali, grava sull'impresa che vanti il diritto al beneficio l'onere di provare la sussistenza dei necessari requisiti, in…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 25 settembre 2019, n. 23920 - In tema di sgravi contributivi grava sull'impresa che vanti il diritto al beneficio l'onere di provare la sussistenza dei necessari requisiti, in relazione alla fattispecie normativa di…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 06 marzo 2020, n. 6448 - In materia di sgravi e fiscalizzazioni, essendo il pagamento dei contributi un'obbligazione nascente dalla legge, spetta al debitore dimostrare il suo esatto adempimento e, quindi, grava…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 16 marzo 2020, n. 7308 - In materia di sgravi e fiscalizzazioni, essendo il pagamento dei contributi un’obbligazione nascente dalla legge, spetta al debitore dimostrare il suo esatto adempimento e, quindi, grava…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 18 novembre 2020, n. 26267 - In tema di sgravi contributivi, che costituiscono una situazione di eccezione in senso riduttivo dell'obbligo contributivo, spetta al datore di lavoro, che pretenda di usufruire di quelli…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Spese di sponsorizzazione sono deducibili per pres
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 6079 deposi…
- E illegittimo il licenziamento del dipendente in m
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 8381 depositata…
- Illegittimo il licenziamento per inidoneità fisica
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9937 depositata…
- Nel giudizio civile con il gratuito patrocinio la
La Corte costituzionale con la sentenza n. 64 depositata il 19 aprile 2024, inte…
- Il titolare del trattamento dei dati personali é r
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea nella causa C-741/2021 depositat…