CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 06 novembre 2020, n. 24845
Tributi – IVA – Credito – Computo in detrazione nel periodo successivo ed in seguito riportato in una dichiarazione che risulta omessa
Considerato che
1. la CTR della Sicilia ha rigettato il gravame interposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della CTP di Catania di accoglimento del ricorso del Consorzio Agrario Interprovinciale di Catania e Messina contro la cartella di pagamento n. 293200600021040, notificata l’11 aprile 2006, per la somma di euro 3.111.189,01 a titolo di IVA, sanzioni ed interessi relativamente all’anno 1992;
2. premesso che l’amministrazione aveva eccepito che la dichiarazione IVA 1992 era da considerarsi omessa in quanto presentata in ritardo, con conseguente venir meno del riporto del credito dell’anno precedente, la CTR ha ritenuto, per quel che qui rileva, che: a) la dichiarazione IVA del Consorzio per l’anno 1992 chiudeva con un credito di lire 93.121.000; b) l’amministrazione non aveva tenuto conto del credito dell’anno precedente di lire 1.563.679.000, credito a suo dire non riconoscibile in considerazione dell’omessa presentazione della dichiarazione IVA, in quanto presentata in ritardo; c) il Consorzio si era avvalso della proroga dei termini per il sisma che aveva colpito la Sicilia orientale nel 1990, come indicato nella dichiarazione IVA stessa; d) «In ogni caso, il diritto alla detrazione del credito Iva, maturato in un determinato anno, esposto nella relativa dichiarazione annuale è computato in detrazione nel periodo successivo ed in seguito riportato in una dichiarazione che risulta omessa»;
3. avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate affidato a tre motivi; il Consorzio non ha svolto difese.
Ritenuto che
4. con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate denuncia vizio motivazionale e nullità della sentenza: la CTR avrebbe omesso di motivare sulle ragioni addotte dall’ufficio nell’atto di appello (somme iscritte a ruolo nel 2005; conseguente esame della posizione debitoria del Consorzio alla luce delle agevolazioni di cui alle leggi nn. 388 del 2000 e 289 del 2002; mancata definizione della posizione da parte del Consorzio, che aveva esposto in dichiarazione un’errata liquidazione a credito), limitandosi a ritenerle infondate sulla scorta di un mero generico richiamo documentale e fattuale, senza nemmeno un cenno alle argomentazioni della CTP, incorrendo in un vizio radicale della motivazione per non aver palesato l’iter logico-giuridico a fondamento della decisione;
4.1. il mezzo è inammissibile;
4.2. infatti, richiamato il consolidato principio secondo cui, in generale, «Al fine di assolvere l’onere di adeguatezza della motivazione, il giudice di appello non è tenuto ad esaminare tutte le allegazioni delle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga concisamente le ragioni della decisione così da doversi ritenere implicitamente rigettate tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse» (Sez. 6-1, 2 dicembre 2014, n. 25509), con la censura in esame l’amministrazione denuncia, in via del tutto generica e astratta, un’asserita radicale carenza di motivazione senza tuttavia confrontarsi con la motivazione in concreto spesa dalla CTR la quale, sia pure in modo cursorio, ha appunto affermato che il Consorzio si era avvalso della proroga di legge, ciò che, come detto (v. retro sub 4), è riconosciuto anche dall’ufficio;
5. con il secondo motivo si denuncia ancora vizio motivazionale: le ragioni offerte dalla CTR sarebbero contraddittorie e avulse dal fatto controverso e decisivo costituito dall’avvenuta tempestiva presentazione della dichiarazione IVA, debitamente contestata dall’ufficio a seguito di specifico controllo e non avendo il Consorzio precisato, né dimostrato, in quale data avesse presentato detta dichiarazione;
5.1. il mezzo è manifestamente fondato, atteso che, una volta affermato che il Consorzio si era avvalso della proroga di legge per il sisma del 1990, effettivamente la CTR nulla dice in merito a quando il Consorzio ha presentato la dichiarazione IVA, profilo evidentemente decisivo ai fini dell’apprezzamento della tempestività della presentazione della detta dichiarazione (come detto contestata dall’amministrazione, che dal ritardo fa discendere l’omissione della dichiarazione);
6. con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 30 e 54-bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, 7 del d.l. 3 agosto 1995, n. 324, conv. con modif. nella legge 22 marzo 1995, n. 85, 138 della legge n. 388 del 2000, 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289: ribadito che il Consorzio non ha indicato la data di presentazione della dichiarazione IVA, le norme sulle agevolazioni relative al sisma siciliano del 1990 non si attaglierebbero alla fattispecie in esame che riguarda la regolarizzazione di adempimenti, non già di versamenti, con conseguente applicazione, al più, dell’art. 7 del d.l. n. 324 del 1995; in ogni caso, la dichiarazione IVA sarebbe stata presentata solo nel 1999 (secondo le risultanze del sistema informativo dell’anagrafe tributaria), ossia fuori dall’ambito di applicazione di ogni agevolazione, rinvio o proroga; l’amministrazione chiede pertanto affermarsi il principio secondo cui al contribuente che omette di presentare la dichiarazione annuale IVA non spetta il diritto alla detrazione nell’anno successivo dell’eccedenza già corrisposta ai sensi dell’art. 30 del d.P.R. n. 633 del 1972;
6.1. il mezzo, nel cui contesto risultano giustapposti profili diversi, è inammissibile atteso che, ad onta di quanto affermato dall’amministrazione, esso si basa su un argomento nuovo – l’inapplicabilità nella specie delle leggi nn. 388 del 2000 e 289 del 2002 – che non trova riscontro nell’atto di appello (riportato per esteso alle pp. 4-7 del ricorso) ed anzi confligge con il suo contenuto, laddove si afferma (v. ancora retro sub 4) che «la posizione debitoria del contribuente era stata vista alla luce di tali provvedimenti di favore» (appunto le predette leggi).
7. In conclusione, la sentenza impugnata dev’essere cassata in accoglimento del secondo motivo di ricorso, con rinvio alla CTR della Sicilia che, in diversa composizione, procederà a nuovo esame provvedendo anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiarati inammissibili i restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
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