CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 06 novembre 2020, n. 24895 – I documenti tardivamente depositati nel giudizio di primo grado devono essere esaminati nel giudizio di appello, ove acquisiti al fascicolo processuale, dovendosi ritenere comunque prodotti in grado di appello ed esaminabili da tale giudice purché depositati entro il termine perentorio sancito dall’art. 32, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992, applicabile anche al giudizio di appello