CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 06 novembre 2020, n. 24932
Dipendenti dell’Inps – Trattenuta operata dall’Istituto sulle retribuzioni mensili – Rivalsa contributiva ex art. 3, L. 297/1982 – Nullità della notifica effettuata al direttore provinciale dell’Inps
Rilevato che
1. Con sentenza in data 22 giugno 2016 nr. 3523 la Corte d’appello di Roma dichiarava inammissibile l’appello dell’INPS avverso la sentenza del Tribunale di Frosinone, che aveva accolto la domanda proposta dagli odierni controricorrenti e da R.C. e A.P., dipendenti dell’INPS e dichiarato la illegittimità della trattenuta operata dall’ Istituto sulle retribuzioni mensili a titolo di rivalsa contributiva ex articolo 3 L. 297/1982.
2. La Corte territoriale riteneva l’appello tardivo, in quanto proposto oltre il termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione della sentenza di primo grado.
3. Osservava che la sentenza appellata era stata notificata in data 1 agosto 2014 – ai procuratori costituiti nel giudizio di primo grado e nel domicilio eletto (la sede provinciale dell’INPS di Frosinone) – mentre l’appello era stato depositato soltanto in data 2 ottobre 2014.
4. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza l’INPS, articolato in due motivi. Sono rimasti intimati R.C. e A.D.; gli altri dipendenti hanno depositato controricorso.
5. L’INPS ha depositato memoria.
Considerato che
1. Con il primo motivo l’INPS ha dedotto- ai sensi dell’articolo 360 nr. 3 cod.proc.civ.- violazione e falsa applicazione degli articoli 325, comma 1, 326, comma 1, 170, comma 1, 139,comma 2 cod.proc.civ., censurando la statuizione di ritualità della notifica della sentenza di primo grado ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione.
2. Ha esposto che dalla relata emergeva che la sentenza del Tribunale di Frosinone era stata notificata «presso gli avv.ti M.A.T., I.C. e A.L., in qualità di procuratori costituti nell’interesse dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale , elettivamente domiciliati presso la sede provinciale INPS di Frosinone, piazza Gramsci, 4» e che la consegna era stata effettuata «a mani di G.M.G.» direttrice della sede INPS di Frosinone.
3. Ha dedotto la nullità della notifica, in quanto l’ufficiale giudiziario notificante non aveva dato atto dell’inutile tentativo di consegna dell’atto a mani proprie del destinatario né delle vane ricerche delle altre persone abilitate a riceverlo, secondo l’ordine preferenziale tassativamente indicato nel comma due dell’articolo 139 cod.proc.civ.
4. Ha altresì dedotto che la notifica avrebbe dovuto essere effettuata al difensore dell’ente costituito nel primo grado e non al Direttore della sede provinciale, richiamando sul punto giurisprudenza di questa Corte.
5. Non poteva presumersi che il direttore provinciale fosse un «addetto all’ufficio»; in ogni caso, la possibilità, prevista dall’articolo 139 co. 2 cod.proc.civ., di procedere alla notifica a mani di persona addetta all’ufficio non era utilizzabile per le pubbliche amministrazioni.
6.Il motivo è infondato.
7. Nella fattispecie di causa è pacifico, per quanto esposto in ricorso e per quanto risulta dalla sentenza impugnata, che i difensori dell’INPS costituti nel primo grado avevano eletto domicilio presso la sede provinciale dell’INPS di Frosinone e che la sentenza era stata ivi notificata a mani del direttore provinciale.
8. La notificazione era, dunque, disciplinata dall’articolo 141 cod.proc.civ. Ai sensi del comma 1 di tale articolo, per quanto rileva in causa, la notificazione degli atti a chi ha eletto domicilio presso un ufficio può essere fatta al capo dell’ufficio in qualità di domiciliatario, nel luogo indicato nell’elezione. Ai sensi del successivo comma 3 la consegna della copia nelle mani del capo dell’ufficio presso il quale si è eletto domicilio, come avvenuta nel caso di specie, equivale a consegna a mani del destinatario.
9. Di qui l’infondatezza delle censure mosse in ordine al mancato rispetto dell’ordine preferenziale indicato nell’articolo 139 cod.prc.civ.
10. Non colgono nel segno le ulteriori censure. La giurisprudenza di questa Corte citata in ricorso, sulla nullità della notifica effettuata al direttore provinciale dell’INPS, si riferisce al caso in cui il destinatario della notifica sia il direttore provinciale e non il difensore dell’ente costituito nel primo grado. Nella fattispecie di causa la notifica è stata indirizzata ai difensori costituiti nel primo grado, nel rispetto dell’articolo 170 cod. proc.civ. ed il direttore provinciale non era il destinatario della notifica ma il mero consegnatario dell’atto.
11. Con il secondo mezzo si deduce – ai sensi dell’articolo 360 nr.4 cod.proc.civ. – nullità della sentenza e del procedimento, per non avere la Corte territoriale proceduto all’ esame ed all’applicazione delle norme di cui agli artt. 443 cod.proc.civ., 45, comma 17 D.Lgs. 165/2001, 3 L. 297/1983, 283 cod.proc.civ., invocate con l’atto di appello, per la sua ritenuta tardività.
12. Si lamenta l’omesso esame, nel merito, dell’appello e si reitera la istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado.
13. Il motivo è inammissibile. Alcun vizio di nullità è ravvisabile nel mancato esame dell’appello, precluso dalla sua tardività.
14. Le spese di giudizio seguono la soccombenza. Nella liquidazione trova applicazione l’articolo 4, co.2, DM 10 marzo 2014 nr. 55, a tenore del quale quando in una causa l’avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale il compenso unico può di regola essere aumentato, nelle misure ivi previste. La pluralità di atti di controricorso depositati dal difensore, tutti di contenuto sostanzialmente identico, non impedisce la liquidazione del compenso unico, che è collegata al presupposto della identità della posizione processuale dei soggetti assistiti e non alla forma delle difese. Nella fattispecie, la questione trattata richiedeva l’esame di un unico atto ( la relata di notifica della sentenza) e la pluralità delle posizioni non incideva in alcun modo sulla complessità dell’opera professionale.
15. Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto- ai sensi dell’art. 1 co 17 L. 228/2012 (che ha aggiunto il comma 1 quater all’art. 13 DPR 115/2002) – della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la impugnazione integralmente rigettata, se dovuto (Cass. SU 20 febbraio 2020 n. 4315).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in € 200 per spese ed € 6.000 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 co. 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
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