CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 06 ottobre 2020, n. 21470
INPGI – Trattamento pensionistico – Decurtazioni – Illegittimità
Rilevato che
1. Con sentenza del 4.9.14, la Corte di Appello di Roma, in riforma della sentenza del tribunale della stessa sede del 27.7.13, ha rigettato l’opposizione delI’INPGI al decreto ingiuntivo emesso dal tribunale su istanza di T.P., con il quale era stato intimato all’Istituto il pagamento della somma complessiva di euro 230.117 oltre accessori, a titolo di illegittime decurtazioni operate dall’istituto sul trattamento pensionistico in godimento dal T.; tali trattenute erano state operate in applicazione dell’articolo 15 del regolamento INPGI, che prevede che in caso di reddito lavorativo superiore ad euro 20.000 la pensione di anzianità sia ridotta del 50%.
2. In particolare, la corte territoriale ha ritenuto inapplicabile nella specie la disciplina richiamata dall’Istituto a fondamento delle trattenute, il quanto il fondo sostitutivo è regolato dall’articolo 44, comma 1, della legge 289 del 2002 (che accomuna la disciplina del fondo sostitutivo alla disciplina generale) e non invece dal comma 7 (che riguarda solo gli enti previdenziali privatizzati diversi che gestiscono forme di previdenza sostitutive); sulla base di queste argomentazioni l’art. 15 del regolamento INPGI è stato disapplicato, in quanto illegittimo.
3. Avverso tale sentenza propone ricorso l’INPGI per due motivi, illustrati da memoria, cui resiste con controricorso l’assistito.
Considerato che
4. Con il primo motivo di ricorso si lamenta – ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.- violazione e falsa applicazione dell’articolo 44 legge 289 del 2002, dell’articolo 2 del decreto legislativo 509 del 1994, dell’articolo 3 comma 4 dello stesso decreto, dell’articolo 3 comma 12 della legge 335 del 1995 e dell’articolo 15 del regolamento INPGI approvato con decreto ministeriale 24 luglio 1995, per avere la sentenza impugnato trascurato che a seguito della trasformazione del l’INPGI in persona giuridica privata, in forza del decreto 509 del 1994, l’Istituto beneficiava – ex articolo 2 e 3 – del potere regolamentare, che gli consentiva di disciplinare in maniera speciale la materia del cumulo tra pensione di anzianità e redditi di lavoro dipendente; in relazione a ciò, osserva il ricorrente, era riconosciuto all’Istituto il potere di escludere dalla data di entrata in vigore delle richiamate disposizioni l’applicabilità della disciplina legale in materia anticumulo, che restava applicabile soltanto nei confronti delle forme sostitutive pensionistiche non privatizzate.
5. Con il secondo motivo di ricorso si deduce-ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. – violazione dell’articolo 76 della legge 388 del 2003 e dell’art. 3 comma 4 decreto legislativo 509 del 1994, per avere la sentenza impugnata trascurato che il coordinamento della previdenza INPGI con la disciplina statuale debba essere attuato con la procedura disciplinata dal citato articolo 3, essendo precluso al giudice di estendere l’operatività di una disposizione dettata per gli enti non privatizzati ad un ente privatizzato, ancorché eserciti una forma di tutela sostitutiva del regime obbligatorio per lavoratori dipendenti; secondo l’istituto ricorrente, in ogni caso, la violazione dell’obbligo di coordinamento potrebbe importare una responsabilità risarcitoria dell’ente ma non l’attribuzione diretta della prestazione da parte del giudice.
6. I motivi di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione, sono infondati.
7. Questa Corte (Cass. Sez. L, Sentenza n. 19573 del 19/07/2019, Rv. 654499 – 01, che ha superato il diverso orientamento di Cassazione 8067/16 e 12671/16; in precedenza, nel senso di cui appresso anche Cass. Sez. L, Sentenza n. 1098 del 26/01/2012) ha già affermato, in tema di cumulo tra pensione e redditi da lavoro, che agli iscritti all’Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (INPGI) si applica la stessa disciplina prevista per gli iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria facente capo all’INPS, in quanto l’INPGI gestisce, per espresso disposto dell’art. 76 della l. n. 388 del 2000, una forma di assicurazione sostitutiva di quella garantita dall’INPS, mentre gli artt. 72, comma 1, della legge appena citata, e 44, comma 1, della l. n. 289 del 2002, poi seguiti dall’art. 19 del d.l. n. 112 del 2008, conv. con modif. con l. n. 133 del 2008, parificano il trattamento pensionistico a carico dell’AGO e quelli a carico delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima.
8. Ne consegue, prosegue la richiamata sentenza, che deve essere disapplicato l’art. 15 del Regolamento dell’INPGI, che disciplina la materia del cumulo tra reddito da lavoro e trattamento pensionistico in maniera diversa da quanto previsto nel regime relativo all’AGO.
9. A questo indirizzo il collegio ritiene di dare continuità.
10. Le spese vanno compensate in considerazione della sopravvenienza della richiamata sentenza alla proposizione del ricorso.
11. Si dà inoltre atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall’art. 1, co. 17, l. n. 228 del 2012.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna l’INPGI al pagamento in favore del T. delle spese, che si liquidano in euro 7500 per competenze professionali, oltre euro 200 per esborsi, accessori secondo legge e spese generali al 15%.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 28 giugno 2022, n. 20690 - In tema di cumulo tra pensione e redditi da lavoro, agli iscritti all'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (INPGI) deve applicarsi la stessa disciplina prevista per gli…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 22 luglio 2022, n. 22923 - In tema di cumulo tra pensione e redditi da lavoro, agli iscritti all'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (INPGI) deve applicarsi la stessa disciplina prevista per gli…
- CORTE di CASSAZIONE - Sentenza n. 25785 depositata il 5 settembre 2023 - In tema di cumulo tra pensione e redditi da lavoro, agli iscritti all'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (INPGI) deve applicarsi la stessa disciplina…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 27 giugno 2022, n. 20522 - In tema di cumulo tra pensione e redditi da lavoro, agli iscritti all'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (INPGI) deve applicarsi la stessa disciplina prevista per gli…
- INPS - Messaggio 04 maggio 2022, n. 1886 - Trasferimento all’INPS della funzione previdenziale svolta dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «Giovanni Amendola» (INPGI) in regime sostitutivo delle corrispondenti forme di…
- INPS - Circolare 28 luglio 2022, n. 92 - Trasferimento all’INPS della funzione previdenziale svolta dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «Giovanni Amendola» (INPGI) in regime sostitutivo delle corrispondenti forme di…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10267 depositat…
- L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione
L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione, infatti il risparmio fiscale…
- Spese di sponsorizzazione sono deducibili per pres
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 6079 deposi…
- E illegittimo il licenziamento del dipendente in m
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 8381 depositata…
- Illegittimo il licenziamento per inidoneità fisica
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9937 depositata…