CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 06 ottobre 2021, n. 27043
Tributi – Accertamento – Socio di società di persone – Ricorso – Litisconsorzio necessario – Omessa integrazione del contraddittorio con gli altri litisconsorti – Rilevabilità d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio – Nullità dell’intero giudizio
Rilevato
1. Il contribuente D.D., socio accomandante della società M. S.a.s. di T. & C. per la quota del 5%, era attinto da un avviso di accertamento in relazione agli anni d’imposta 2006 ai fini Irpef, addizionale regionale e sanzioni. Invero, a seguito dell’accertamento condotto sulla società, l’Ufficio recuperava a tassazione il maggior reddito, imputato al socio per trasparenza.
2. Il contribuente adiva la Commissione tributaria provinciale, eccependo in principalità la decadenza dell’Ufficio dal potere di accertamento essendo stati gli atti impositivi notificati oltre il termine ordinario: l’Amministrazione finanziaria aveva invero esercitato il proprio potere di accertamento ritenendo di poter fruire del principio del raddoppio dei termini, e ciò sia nei confronti della società sia nei confronti dei soci. Potere che tuttavia non poteva esserle riconosciuto essendo il contribuente totalmente estraneo alle condotte delittuose, accertate in capo al solo socio accomandatario.
3. I due gradi di merito erano favorevoli all’Ufficio.
4. Invoca la cassazione della sentenza l’erede universale del contribuente, medio tempore deceduto, che si affida ad un unico motivo di ricorso, cui resiste l’Avvocatura generale dello Stato con tempestivo controricorso.
5.In prossimità dell’adunanza camerale, la parte privata ha depositato memoria a sostegno delle proprie ragioni ed il P.G. ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso.
Considerato
1. Occorre premettere che nella fattispecie in esame trova applicazione la questione rilevabile d’ufficio, affermata dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui vige il principio dell’unitarietà dell’accertamento alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui all’art. 5 del D.P.R. n. 917 del 1986, e dei rispettivi soci, con la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascuno di costoro, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi. Invero ciò comporta, in linea astratta, che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, dalla società o da uno dei componenti di essa riguardi inscindibilmente sia l’ente associativo, sia i membri di esso, salvo il caso in cui questi prospettino (solo) questioni personali (vedi Cass., Sezioni unite civili, 4 giugno 2008, n. 14815) (Cfr. Cass., V, n. 1451/2021).
1.1 Nella fattispecie in esame viene in evidenza la contestazione di mancata esposizione della dichiarazione dei redditi da parte della M. s.a.s., nonché di operazioni oggettivamente inesistenti, donde la ripresa a tassazione anche verso i soci per trasparenza.
Al proposito, la Corte rammenta che, fin dalla citata sentenza delle Sezioni Unite n.14815 del 4 giugno 2008, è stato statuito come “In materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui all’art. 5 d.P.R. 22/12/1986 n. 917 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicché tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 14 d.lgs. 546/92 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29, che non si è verificata nella fattispecie all’esame) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio” (conforme, tra le molte, Cass. 20 aprile 2016 n.7789). Tale principio è stato affinato ritenendo non necessario il rinvio al primo giudice, disponendo le riunione per economia processuale e rispetto della ragionevole durata del processo quando: a) vi sia identità di causa petendi dei ricorsi; b) simultanea proposizione degli stessi avverso sostanziale avviso unitario di accertamento da cui scaturiscono le rettifiche reddituali per società e soci; c) simultanea trattazione degli afferenti processi in entrambi i gradi di merito; d) identità sostanziale delle decisioni ivi adottate (cfr. Cass. S.U. 3830/2010, Cass. V, n. 3789/2018), ma neppure questa eventualità si è verificata.
Ne consegue la nullità dell’intero giudizio con la remissione al giudice di primo grado.
P.Q.M.
Dichiara la nullità dell’intero giudizio, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTP di Milano, anche per la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.