CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 06 settembre 2018, n. 21738
Lavoro – Assunzione – Omessa comunicazione al Centro per l’impiego – Applicazione delle sanzioni secondo il criterio del cumulo materiale
Rilevato che
il Tribunale di Pavia ha rigettato l’opposizione proposta ex art. 22 L. n. 689/1981 da A. B., in proprio e quale legale rappresentante della La Commerciale S.r.l., contro l’ordinanza-ingiunzione emessa dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Pavia in data 23/12/2009 ed avente ad oggetto il pagamento di € 41.241,14 per violazioni relative all’omessa comunicazione, nei termini di legge al competente Centro per l’impiego, dell’assunzione di lavoratori nominativamente indicati; la Corte d’appello di Milano, con la sentenza impugnata, ha rigettato l’appello proposto da A. B.;
la Corte territoriale, per quello che ancora rileva in questa sede, ha ritenuto legittima l’applicazione delle sanzioni secondo il criterio del cumulo materiale, ritenendo non sussistenti i presupposti per il cumulo giuridico disciplinato dall’art. 8, comma 1, L. n. 689/1981, il quale può trovare applicazione solo in caso di “concorso formale” di più violazioni amministrative con una sola azione od omissione, non già nel caso, come quello di specie, di più violazioni amministrative commesse con più azioni in tempi diversi;
per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso il B.; è stata depositata la proposta del relatore ai sensi dell’art. 380-bis- cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;
l’Agenzia delle entrate ha depositato procura ai sensi dell’art. 370, comma 1, cod.proc.civ.
Considerato che
Con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 8 della L. n. 689/1981tsi censura la sentenza nella parte in cui ha escluso l’applicazione della norma richiamata;
il ricorso è inammissibile, ai sensi dell’art. 360 bis, n. 1, cod.proc.civ., avendo il provvedimento impugnato deciso la questione di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della corte e l’esame dei motivi non offre elementi per mutare l’orientamento;
ed invero la giurisprudenza di questa Corte è assolutamente pacifica nel senso che la previsione relativa all’istituto del cosiddetto “cumulo giuridico” tra sanzioni trova applicazione nella sola ipotesi di concorso formale (omogeneo od eterogeneo) tra le violazioni contestate, ossia per le sole ipotesi di violazioni plurime commesse con un’unica azione od omissione;
la norma non è invece suscettibile di essere estesa alla diversa ipotesi del concorso materiale – di concorso, cioè, tra violazioni commesse con più azioni od omissioni – dovendosi peraltro escludere l’applicazione in via analogica dell’art. 81 del codice penale in tema di continuazione tra reati, sia perché il citato art. 8 prevede espressamente tale possibilità soltanto per le violazioni in materia di previdenza ed assistenza (con conseguente evidenza dell’intento del legislatore di non estendere la disciplina del cumulo giuridico agli altri illeciti amministrativi), sia perché la differenza morfologica tra illecito penale e illecito amministrativo non consente che, attraverso un procedimento di integrazione analogica, le norme di favore previste in materia penale vengano estese alla materia degli illeciti amministrativi (cfr. da ultimo, Cass. 3 maggio 2017, n.10775, che richiama Cass. n. 29691 del 29/12/2011; Cass. n. 12974 del 21/05/2008; Cass. n. 4435 del 28/02/2006; Cass. n. 16699 del 26/11/2002);
nessun provvedimento sulle spese deve essere adottato in ragione del sostanziale mancato svolgimento di attività difensiva da parte della resistente;
sussistono invece presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo pari a quello già versato per il contributo unificato.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
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