CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 06 settembre 2019, n. 22403
Fallimento ed altre procedure concorsuali – Fallimento – Sentenza dichiarativa – Inattendibilità dei bilanci depositati – Mancato deposito dei corrispondenti verbali di approvazione dell’assemblea dei soci – Valutazione del contenuto sostanziale dei bilanci – Debiti scaduti e assenza di un piano di rientro con i creditori
Fatti di causa e ragioni della decisione
Con la sentenza impugnata, la Corte di Appello di Salerno ha rigettato il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, ex. art 18 l.f. proposto dalla s.r.l. P. avverso la curatela del fallimento della s.r.l. P. e il fallimento s.r.l. D. appalti.
Le questioni sollevate con il reclamo riguardavano, in primo luogo, il difetto della notifica del ricorso effettuata a mezzo pec; in secondo luogo, l’insussistenza dei requisiti di cui all’art. 1 legge fall, come emergeva dai bilanci relativi agli anni 2012/2015, dall’attivo patrimoniale superiore ai 300.000,00 euro; in terzo luogo, l’esistenza di debiti scaduti e non pagati per un ammontare inferiore al limite di euro 30.000,00 previsto all’art. 15 legge fall, in quanto l’importo di euro 35.800,44 di cui al decreto ingiuntivo del Tribunale di Napoli non poteva essere ritenuto una voce debitoria avendo il curatore del fallimento della creditrice D. Appalti s.r.l. chiesto la retrocessione delle quote cedute a P. s.r.l. e non più il pagamento del corrispettivo; da ultimo, l’insussistenza dello stato di insolvenza si evinceva dalla mancanza di altri creditori o di procedure esecutive in atto.
La Corte territoriale ha, invece, ritenuto che i bilanci depositati non potessero essere considerati attendibili in quanto, con riferimento a quelli degli anni 2013 e 2014, non erano corredati dai corrispondenti verbali di approvazione dell’assemblea dei soci; e, con riferimento a quello del 2015, risultava approvato dall’assemblea ma non depositato nel registro delle imprese.
Ha precisato la Corte che l’approvazione dei bilanci è un elemento probatorio dirimente ai fini della valutazione della sussistenza dei requisiti di fallibilità in quanto rappresenta l’unica via per rendere l’atto riferibile alla società. L’invio telematico al registro delle imprese dei predetti bilanci, di conseguenza, non è idoneo a far presumere l’avvenuta approvazione degli stessi da parte dell’assemblea.
Dei verbali assembleari non risulta l’allegazione nelle note di invio dei bilanci al registro delle imprese; essi invece sono essenziali anche ai fini della valutazione del requisito temporale di cui all’art. 2478 bis c.c., ossia della tempestività del deposito dei bilanci entro 30 giorni dall’approvazione.
L’inattendibilità dei bilanci viene desunta anche dalla mancata esposizione dei debiti nei confronti della società istante, la s.r.l. D. appalti.
Inoltre, la proposizione del giudizio monitorio a tre anni dalla nota inviata dal legale della Curatela del fallimento D. appalti lascia intendere che sia venuto meno l’interesse alla retrocessione.
Da ultimo, il fatto che non si siano aggiunti altri creditori a chiedere il fallimento della s.r.l. P. e la mancanza di procedure esecutive pendenti nei suoi confronti non sono elementi idonei, di per sé soli, ad escludere lo stato di insolvenza.
La situazione di impotenza funzionale della società debitrice è resa evidente dal fatto che negli anni trascorsi dalla assunzione dei debiti non è risultato che la P. avesse concordato un piano di rientro con i creditori né la società ha dimostrato di essere in condizione di soddisfarne le aspettative, data anche la condizione di inattività dell’impresa permanente da circa due anni.
Avverso suddetta pronuncia propone ricorso per Cassazione la s.r.l. P. formulando due motivi di ricorso. Il fallimento intimato non ha depositato difese.
Con il primo motivo si censura la violazione dell’art. 1 l.f., ex art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. per avere la Corte d’Appello dedotto l’inattendibilità dei bilanci, dalla mancanza dei verbali di approvazione, per i bilanci 2013 e 2014, e dalla mancanza del deposito presso il registro delle imprese, per il bilancio 2015, facendo riferimento ad un precedente dalla Corte di Cassazione che non si attaglia al caso di specie. In quella circostanza, infatti, i bilanci erano stati prodotti in copie informali senza l’approvazione dell’assemblea dei soci e neppure depositati al registro delle imprese, oltre ad aver riscontrato l’impossibilità da parte del curatore fallimentare di fornire chiarimenti per carenza di documentazione.
Nel caso di specie, al contrario, i bilanci – almeno per quanto riguarda quelli del 2013 e 2014 – erano stati depositati presso il registro delle imprese e, poiché, secondo quanto stabilito da Unioncamere, ai fini della correttezza del deposito è essenziale anche la allegazione del verbale di assemblea si deve dedurre che tale nota fosse esistente. In ragione di ciò la corte di merito avrebbe dovuto attivare i propri poteri officiosi ex art. 18 legge fall, e chiedere chiarimenti alla reclamante al fine di acquisire gli atti dell’archivio della camera di commercio di Salerno e dimostrare che in uno ai bilanci erano stati trasmessi anche i relativi verbali di approvazione dell’assemblea (cfr. doc. all. 3 e 4 fascicolo di parte).
Con il secondo motivo si censura la violazione dell’art. 1 legge fall, in quanto la s.r.l. P. non sarebbe potuta fallire non superando il limite di 500.000,00 euro di debiti scaduti nei tre esercizi di bilanci. Nel medesimo motivo si censura altresì l’omesso esame di un fatto decisivo riguardante la perizia tecnica giurata depositata in atti dalla ricorrente con la quale il consulente incaricato attestava sia l’approvazione dei bilanci da parte dei soci, sia la loro attendibilità rispetto alle scritture contabili.
Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato alla luce del costante orientamento di questa Corte (Cass.33091 del 2018) secondo il quale il giudice può non tenere conto dei bilanci degli ultimi tre esercizi ai fini dell’integrazione dei requisiti di non fallibilità ove essi non risultino approvati e regolarmente depositati. In tale ipotesi ‘l’imprenditore onerato della prova circa la sussistenza dei requisiti della non fallibilità”. Nella specie la Corte territoriale ha evidenziato analiticamente la mancanza di requisiti essenziali di valutabilità in concreto dell’attendibilità dei bilanci, con una valutazione comparativa di fatto insindacabile. Oltre a tale assorbente rilievo ha comunque svolto un esame in concreto della situazione d’insolvenza complessivamente risultante dalle acquisizioni probatorie, sottolineando come non fosse reperibile nei bilanci il debito dell’istante, ad ulteriore comprova della loro insuperabile inattendibilità anche intrinseca e del superamento del limite di fallibilità previsto dalla legge. Tale ultima ratio decidendi, peraltro, non risulta censurata specificamente.
Il secondo motivo è del pari manifestamente infondato. La Corte ha effettuato una valutazione d’inattendibilità complessiva delle risultanze dei bilanci, non sindacabile e sostenuta da ampia ed adeguata motivazione. La dedotta valorizzazione delle risultanze della perizia giurata mira a sostituire alla selezione dei fatti rilevanti svolti dalla Corte d’Appello e specificamente argomentati una valutazione alternativa di circostanze non ritenute né decisive né di rilievo.
Per tale profilo la censura pertanto è inammissibile. La Corte d’Appello non si è, in conclusione, fermata ad un esame formale della regolarità dei bilanci, ma nella consapevolezza del loro rilievo probatorio privilegiato (Cass. 30541 del 2018) ha svolto una valutazione complessiva della loro attendibilità sia sotto il profilo dei requisiti essenziali previsti dalla legge (approvazione e deposito) sia in ordine al contenuto sostanziale degli stessi.
In conclusione il ricorso deve essere rigettato. Non si deve assumere alcuna statuizione sulle spese processuali in mancanza di difese della parte intimata.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Sussistono le condizioni per l’applicazione dell’art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115 del 2002.
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