CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 06 settembre 2019, n. 22408 – Gli effetti della notificazione eseguita a mezzo del servizio postale si producono – per il notificante – al momento della consegna del plico all’ufficiale giudiziario (ovvero al personale del servizio postale) e – per il destinatario – al momento della ricezione, trova applicazione con riferimento non solo agli atti processuali ma anche agli atti d’imposizione tributaria