CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 06 settembre 2022, n. 26196
Licenziamento – Fruizione di congedo straordinario in assenza di provvedimento autorizzativo INPS – Decadenza dai diritti ex art. 33, co. 7 bis, L. n. 104/1992 – vizio di sussunzione
Rilevato che
1. con sentenza n. 385/2019 la Corte di appello di Reggio Calabria, pronunziando in sede di reclamo ex lege n. 92/2012, ha confermato la decisione di primo grado che aveva dichiarato la illegittimità del licenziamento intimato a C.M. da C.S. s.r.l. e condannato la società datrice di lavoro alla reintegrazione del dipendente ed al pagamento di un’indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto maturata dal licenziamento al giorno della reintegrazione;
2. il licenziamento era stato intimato sulla base di contestazione che ascriveva al dipendente: a) l’avere usufruito nel periodo 1.1./10.6. 2016 di un periodo di congedo straordinario (per assistere la madre) senza avere ricevuto dalla sede INPS competente il necessario provvedimento di assenso, evidenziando che a nulla erano valse le ripetute richieste della società al fine di ricevere la prescritta documentazione amministrativa; b) la mancata ripresa del servizio in data 11.6.2016 e il mancato svolgimento dei turni programmati dalla società, senza giustificazione; c) l’avere apportato modifiche non autorizzate alla scheda turno facendo credere al responsabile di turno, D.G., che esse fossero state predisposte da M.D., responsabile del presidio operativo di Roma – dell’ufficio programmazione turni; con tali modifiche i giorni del 12 e 13 giugno 2016, nei quali il lavoratore non aveva prestato servizio, erano stati individuati come di “sosta turno”, con esclusione, quindi, dell’obbligo di prestazione lavorativa a carico del M.;
3. la Corte territoriale ha ritenuto: a) l’insussistenza dell’addebito sub a) osservando che il datore di lavoro in precedenti occasioni si era dimostrato disponibile a considerare legittima l’assenza sulla base della sola produzione della istanza presentata all’INPS e che pertanto, in assenza di dimostrazione della malafede del lavoratore non poteva rilevare la circostanza del diniego a posteriori dell’autorizzazione da parte dell’INPS; b) l’insussistenza dell’addebito sub b) in quanto, a fronte dell’allegazione del dipendente di avere ripetutamente contattato i responsabili dei turni per conoscere in quale turno avrebbe dovuto riprendere servizio, la società si era limitata ad articolare una prova generica e quindi inammissibile; c) il difetto di specificità del reclamo e la conseguente inidoneità dello stesso a validamente investire a affermazione del giudice di primo grado in merito alla riconducibilità dell’addebito sub c) all’ambito delle condotte che il contratto collettivo puniva con sanzione conservativa;
4. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso C.S. s.r.l. sulla base di quattro motivi; la parte intimata ha resistito con controricorso illustrato con memoria;
Considerato che
1. con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 42, comma 5, d. lsg. n. 151/2001, dell’art. 4, comma 2, legge n. 53/2002 e dell’art. 33, legge n. 104/1992, dell’art. 63 c.c.n.1, censurando la sentenza impugnata per non avere considerato che, ai sensi degli artt. 42, comma 5, d. Lgs n. 151/2001, dell’art. 4, comma 2, legge n. 53/2002 e dell’art. 33 legge n. 104/1991, l’assenza dal lavoro era da ritenersi ingiustificata, essendo pacifico che l’INPS aveva rigettato la richiesta di congedo straordinario; in conseguenza, la fattispecie doveva essere ricondotta all’ambito delle violazioni integranti giusta causa regolate dall’art. 64 c.c.n.l. o a quello delle violazioni integranti giustificato motivo soggettivo, regolate dall’art. 63 c.c.n.l. ;
2. con il secondo motivo deduce nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell’art. 342 cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata per avere ritenuto non validamente censurata la affermazione del giudice di prime cure secondo la quale la condotta concernente il terzo addebito era sanzionata dal contratto collettivo con misura conservativa e non espulsiva;
3. con il terzo motivo di ricorso deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2119 cod. civ. e degli art. 63 e 64 c.c.n.l. applicabile. Censura la sentenza impugnata sia perché nel considerare che il secondo addebito, che imputava al M. l’assenza dal lavoro nei giorni 12 e 13 giugno, era punito dal contratto collettivo con sanzione conservativa, aveva proceduto, in contrasto con l’insegnamento del giudice di legittimità, ad una valutazione non globale degli addebiti, come indispensabile al fine di verificare la ricaduta di tale condotte sul vincolo fiduciario, sia per la mancata ammissione della prova orale destinata, a differenza di quanto ritenuto dalla Corte di merito, a dimostrare la violazione delle procedure aziendali per la ripresa dal servizio dopo il periodo di assenza ingiustificata;
4. con il quarto motivo di ricorso deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 18, comma 4, legge n. 300 del 1970 osservando, in sintesi, che ove ritenuta non proporzionale la sanzione espulsiva, non avrebbe comunque potuto essere disposta la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro;
5. il primo motivo di ricorso è fondato; emerge dalla medesima ricostruzione operata dalla Corte di merito circa il tenore del primo degli addebiti contestati che esso aveva ad oggetto la fruizione di un periodo di congedo straordinario in assenza del necessario provvedimento autorizzativo dell’INPS; a fronte della precisa individuazione della condotta materiale addebitata al lavoratore non si richiedeva, quindi, come viceversa ritenuto dal giudice del reclamo, anche la indicazione delle specifiche norme di legge o collettive violate, competendo al giudice la qualificazione giuridica dei fatti contestati (Cass. n. 4175/1997); ciò posto, sussiste il denunziato vizio di sussunzione in quanto la fattispecie, alla luce dell’art. 33, comma 7 bis, legge n. 104/1992, che stabilisce la decadenza del lavoratore dai diritti di cui all’art. 33 cit. qualora il datore di lavoro o l’INPS accerti l’insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dei medesimi diritti, doveva essere ricondotta, sotto il profilo sanzionatorio alla disciplina dettata dal contratto collettivo per la ipotesi di assenza ingiustificata, non potendo in senso contrario rilevare il riferimento alla prassi tollerante adottata dalla società datrice di lavoro in precedenti occasioni, dette occasioni, infatti, si differenziavano da quella in oggetto in quanto, sia pure a posteriori, la assenza dal lavoro era risultata giustificata dall’intervenuto provvedimento autorizzatorio dell’INPS e la tolleranza della società aveva riguardato il ritardo con il quale il lavoratore aveva inviato la prescritta documentazione;
5. il secondo motivo di ricorso è anch’esso fondato; premesso che il motivo in esame denunzia l’error in procedendo del giudice del reclamo nel ritenere non investita da censura la statuizione di prime cure che aveva accertato la punibilità solo con sanzione conservativa del terzo degli addebiti contestati- avente ad oggetto la modifica della scheda relativa ai turni – si rileva che, a differenza di quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, tale censura risulta essere stata ritualmente proposta secondo quanto evincibile dalla reiterazione della istanza di prova orale sul punto formulata in sede di reclamo, incentrata sul carattere fraudolento della condotta tenuta dal M.;
6. in base alle considerazioni che precedono, assorbito l’esame degli ulteriori motivi, si impone la cassazione con rinvio della sentenza impugnata, per una rivalutazione del complesso degli addebiti ascritti al lavoratore sulla scorta delle ragioni di accoglimento del primo e del secondo motivo di ricorso, demandandosi alla Corte di rinvio anche il regolamento delle spese del giudizio di legittimità;
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Reggio Calabria in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
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