CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 06 settembre 2022, n. 26196 – Si ha la decadenza del lavoratore dai diritti di cui all’art. 33 cit. qualora il datore di lavoro o l’INPS accerti l’insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dei medesimi diritti per cui sotto il profilo sanzionatorio, va ricondotto, alla disciplina dettata dal contratto collettivo per la ipotesi di assenza ingiustificata