CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 07 agosto 2019, n. 21102
Tributi – TOSAP – Consorzio di bonifica – Occupazione sede stradale comunale con mezzo operativo per lavori di manutenzione al corso d’acqua – Esenzione ex art. 49, co. 1, lett. a) D.Lgs. n. 507/93 – Esclusione – Pagamento della tassa
Rilevato che
1. Il Consorzio di Bonifica G.C. propone un motivo di ricorso per la cassazione della sentenza n. 1943/2016 del 5 aprile 2016, con la quale la Commissione Tributaria Regionale, in riforma della prima decisione, ha ritenuto legittimo l’avviso di accertamento Tosap notificatole da ICA srl unip. per l’occupazione con un automezzo operativo – dal 16 al 20 agosto 2012 – di una porzione della Via M. in territorio del Comune di Castiglione delle Stiviere; ciò nell’esecuzione, da parte del Consorzio, di opere di manutenzione del canale pubblico denominato “Vaso Gozzolina”.
La commissione tributaria regionale, in particolare, ha ritenuto che non fosse nella specie applicabile l’esenzione da Tosap di cui all’articolo 49, primo comma, lett.a) d.lgs.507/93, in quanto i lavori in questione non erano stati eseguiti in appalto d’opera (con conseguente affidamento all’appaltatore anche delle superfici necessarie all’esecuzione degli stessi), bensì nell’ambito delle mansioni di competenza istituzionale del Consorzio, al quale il corso d’acqua in questione era stato affidato con delibera regionale n. IX/2762 del 22 novembre 2011.
Resiste con controricorso ICA.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
2.1 Con l’unico motivo di ricorso il Consorzio lamenta – ex art.360, 1 co. n. 3 cod.proc.civ. – violazione e falsa applicazione normativa (artt. 49 d.lgs.507/93 cit.; 10, 11, 21 e 59 RD 215/1933; 89 d.lvo 112/98; 822, 860 segg. cod.civ.; 76 segg. LR Lombardia 31/2008; delib.GR Lombardia IX/2762 cit.). Per avere la Commissione Tributaria Regionale erroneamente escluso l’esenzione da Tosap in oggetto, nonostante che i lavori in questione (svolti non a vantaggio proprio, ma a favore della collettività) avessero riguardato un corso d’acqua pacificamente nella proprietà del demanio regionale, e la cui manutenzione spettava al Consorzio in forza di un rapporto di sostituzione o di immedesimazione con la Regione stessa.
2.2 Il motivo è infondato.
Va premesso che, secondo quanto appurato dal giudice di merito, l’oggetto del contendere verte sull’imponibilità Tosap in fattispecie:
– di occupazione non del sedime direttamente oggetto dell’attività istituzionale di bonifica consortile, bensì di un tratto stradale comunale meramente strumentale all’esecuzione di tale attività;
– di esecuzione dell’opera al di fuori di affidamento contrattuale in appalto d’opera e correlata “consegna dei lavori” da parte dell’ente pubblico, ed invece nel diretto ed autonomo esercizio delle finalità generali proprie del Consorzio.
Ciò posto, stabilisce l’art. 49, co.1, d.lgs. 507/93 che: “Sono esenti dalla tassa: a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l’esercizio di culti ammessi nello stato, da enti pubblici di cui all’art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica”.
I consorzi di bonifica non sono ricompresi nel novero legale dei soggetti esenti, ed è previsione per sua natura suscettibile di stretta interpretazione.
Né può affermarsi che i consorzi di bonifica siano, ai fini in esame, equiparabili alla Regione, così da necessariamente “mutuare” l’esenzione a questa riconosciuta.
Si tratta infatti di persone giuridiche pubbliche:
costituite tra i proprietari degli immobili che traggono beneficio dall’attività di bonifica e manutenzione;
svolgenti la loro attività, entro i limiti consentiti dalla legge, con autonomia e criterio di economicità del servizio, i cui costi (compresi quelli fiscali) vengono fronteggiati con le quote contributive poste a carico dei consorziati (artt.54 e 59 RD 215/1933);
svolgenti l’attività istituzionale con risorse proprie anche quanto ad assunzione del personale secondo la disciplina di diritto privato (Cass.n. 20332/16);
prive di una “competenza” territoriale generale, perché riferita ad una predeterminata porzione del territorio regionale.
Non può dunque parlarsi di vera e propria “sostituzione” funzionale e nemmeno di immedesimazione” organica, quanto di affidamento concessorio del servizio di bonifica, ancorchè previsto dalla legge e sottoposto alla vigilanza dell’ente regionale delegante.
L’ indirizzo di questa corte di legittimità in materia di esenzione Tosap ex art.49 cit. è nel senso di escludere questa esenzione ogniqualvolta sia ravvisabile una condizione di effettiva alterità soggettiva rispetto agli enti pubblici espressamente e tassativamente menzionati dalla norma (Cass. n. 19693/18; v. anche Cass. n. 25300/17 in fattispecie, segnata da ben più stretta interdipendenza con l’ente territoriale di quella riscontrabile nel presente caso, di società comunale ‘in house providingg; a nulla rilevando, in senso contrario, né la natura demaniale del bene oggetto dell’attività occupativa (Cass. n. 19693/18 cit., Cass. n. 11886/17), né l’interesse generale (dell’ente territoriale e della collettività) perseguito da tale attività (Cass. ord. n. 22489/17).
Ne segue dunque il rigetto del ricorso.
La delicatezza della questione interpretativa in rapporto alla singolarità della fattispecie dedotta depone per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
compensa le spese;
v.to l’art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla L. n. 228 del 2012;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale.
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