CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 07 agosto 2019, n. 21152

Contratto a termine per ragioni di carattere sostitutivo – Illegittimità del termine – Copiosa documentazione versata in atti dalla società per provare la sussistenza concreta delle ragioni

Rilevato

che, con sentenza resa in data 23.7.2013, il Tribunale di Ascoli Piceno accoglieva il ricorso di I. M., nei confronti di Poste Italiane S.p.A., diretto ad ottenere la dichiarazione di illegittimità del termine apposto a due contratti stipulati <<ai sensi dell’art. 1 del D.lgs n. 368/2001 per ragioni di carattere sostitutivo correlate alla specifica esigenza di provvedere alla sostituzione del personale inquadrato nell’Area Operativa e addetto al servizio recapito/smistamento e trasporto presso il Polo corrispondenza Marche e Umbria, assente con diritto alla conservazione del posto>> ed a sette contratti stipulati ai sensi dell’art. 2, comma 1 -bis, del D.lgs. n. 368 del 2001, e condannava la società a reinserire la lavoratrice nel posto di lavoro ed a corrispondere alla stessa quattro mensilità della retribuzione globale di fatto ai sensi dell’art. 32 della I. n. 183 del 2010;

che, con sentenza depositata in data 20.3.2014, la Corte di Appello di Ancona, in parziale riforma della predetta pronunzia, che ha confermato nel resto, ha condannato Poste Italiane S.p.A. a versare ad I. M. otto mensilità della retribuzione globale di fatto ex art. 32 della I. n. 183 del 2010, oltre accessori ex art. 429 c.p.c., computati dal 23.5.2013, oltre alle spese del giudizio;

che avverso tale sentenza Poste Italiane S.p.A. ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi;

che I. M. ha resistito con controricorso;

che il P.G. non ha formulato richieste

Considerato

che, con il ricorso per cassazione, si censura:

1) in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1372, I comma, 1175, 1375, 2697, 1427, 1431 c.c. e 100 c.p.c., per avere la Corte di merito ritenuta infondata l’eccezione di mutuo consenso, senza considerare che, per ben otto volte (come provato attraverso la copiosa documentazione inserita nel ricorso, di cui fa parte integrante), la M. ha rifiutato di aderire all’offerta di stabilizzazione del rapporto offerto dalla società, rinunciando a stipulare un contratto di lavoro a tempo indeterminato e, dopo ben sette anni di assoluta inerzia, ha depositato il ricorso introduttivo del giudizio;

2) in riferimento all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., la violazione degli artt. 112, 324, 343 c.p.c. e 2909 c.c., nonché, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, per avere i giudici di secondo grado erroneamente ritenuto che il Tribunale si fosse pronunciato sul primo contratto e, conseguentemente, che l’esame del medesimo fosse stato allo stesso automaticamente devoluto pur in assenza di appello incidentale; mentre la declaratoria di nullità del termine pronunciata dal giudice di prime cure è inequivocabilmente riferita e riferibile ai soli contratti stipulati ai sensi dell’art. 2, comma 1 -bis, del D.lgs. n. 368 del 2001, poiché l’intera motivazione della sentenza di primo grado fa esclusivo riferimento a questi ultimi, senza alcun accenno ai primi, con la conseguenza che i contratti stipulati <<per ragioni sostitutive>> sono rimasti privi di pronuncia. Pertanto, se la M. avesse voluto ottenere una decisione su tutta la portata del proprio ricorso introduttivo, avrebbe dovuto proporre specifico gravame; mentre la stessa ha ritenuto di proporre appello incidentale avverso la sola statuizione economica abbandonando, conseguentemente, ogni pretesa relativa ai contratti stipulati ai sensi dell’art. 1 del D.lgs. n. 368 del 2001; quindi il giudice di Appello ha emesso una sentenza in violazione dell’art. 112 c.p.c.;

3) in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 115, 116, 253, 420 e 421 c.p.c., per avere la Corte territoriale ritenuto i contratti stipulati ai sensi dell’art. 1 del D.lgs. n. 368 del 2001, da un lato, formalmente legittimi, in quanto le causali in essi riportate sono sufficientemente specifiche, e, dall’altro, non provate le esigenze sostitutive ivi indicate, ritenendo inesistente una effettiva ricollegabiIità dell’assunzione della lavoratrice alla causa dichiarata nel contratto, senza, peraltro, prendere in considerazione i dati specifici prodotti dalla società in apposita documentazione;

4) in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 32 della I. n. 183 del 2001, per avere la Corte di merito condannato a corrispondere alla lavoratrice otto mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, senza alcuna motivazione a sostegno; per la qual cosa, la società ricorrente chiede che, nel caso in cui l’apposizione del termine ai contratti fosse ritenuta illegittima, la stessa fosse condannata a corrispondere alla lavoratrice, in considerazione del comportamento tenuto da quest’ultima, una indennità nella misura minima di 2,5 mensilità;

che, per ragioni di logica priorità, va esaminato per primo il secondo motivo, che è fondato, essendo stata correttamente dedotta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione dell’art. 112 del codice di rito – quale ipotesi di error in procedendo -, sotto il profilo della mancata corrispondenza tra il chiesto ed il pronunziato che, nella fattispecie, si sostanzia nella pronunzia su una domanda non proposta (cfr., ex plurimis, Cass. nn. 13482/2014; 9108/2012; 7932/2012; 20373/2008). Ed invero, sin da pagina 2, la sentenza impugnata asserisce che <<l’accertamento della nullità dell’apposizione del termine deve essere riferito al primo dei contratti dedotti in giudizio, cioè quello stipulato il 19.2.2003 ex art. 1 d.lgs. n. 368/2001, per esigenze sostitutive>> e che <<il tenore della statuizione>> di primo grado <<non può considerarsi equivoco, posto che si definisce fondata la domanda della lavoratrice (che solo subordinatamente ha fatto questione della validità delle clausole appositive del termine dei successivi contratti stipulati ex art. 2, c. 1 bis, d. Igs. cit.)>>;

che, pertanto, nella sentenza di primo grado, non vi è alcuna decisione in merito ad una domanda specifica, quella relativa ai contratti stipulati per ragioni sostitutive; quindi, del tutto immotivata appare l’interpretazione data dalla Corte di merito in ordine al fatto che, nella sostanza, il Tribunale avrebbe inteso fare riferimento solo al primo contratto stipulato ai sensi dell’art. 1 del D.lgs. n. 368 del 2001, senza considerare che la M. non aveva proposto un motivo specifico di appello sul punto, per devolvere la questione dell’omessa pronunzia, da parte del Tribunale, in ordine ad una parte della domanda; dalla qual cosa, la Corte di Appello avrebbe dovuto evincere l’abbandono dell’interesse, da parte della lavoratrice, di coltivare qualunque censura inerente ai contratti stipulati inter partes per ragioni sostitutive;

che parimenti fondato appare il primo motivo: al riguardo, deve premettersi che la Corte di legittimità ha, in più occasioni, precisato che, <<affinché possa configurarsi una risoluzione del rapporto per mutuo consenso, è necessario che sia accertata – sulla base del lasso di tempo trascorso dopo la conclusione dell’ultimo contratto a termine, nonché del comportamento tenuto dalle parti e di eventuali circostanze significative – una chiara e certa comune volontà delle stesse parti di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo. La mera inerzia del lavoratore dopo la scadenza del contratto a termine, quindi, è di per sé insufficiente a ritenere sussistente una risoluzione del rapporto per mutuo consenso, mentre grava sul datore di lavoro, che eccepisca tale risoluzione, l’onere di provare le circostanze dalle quali possa ricavarsi la volontà chiara e certa delle parti di volere porre fine ad ogni rapporto di lavoro>> (cosi, testualmente, Cass. n. 20605/2014; cfr., pure, nella materia, ex plurimis, Cass. nn. 11262/2013; 5887/2011, 23319/2010, 26935/2008, 20390/2007, 23554/2004).

Orbene, nella fattispecie, si è in presenza di precisi elementi delibatori offerti dalla parte datoriale (v. all.ti 15, 16, 17, allegati al ricorso, in coda al primo motivo), dai quali, inequivocabilmente, si evince che la M. era stata convocata, a seguito di conciliazione intervenuta tra le parti, in sede sindacale, il 31.5.2006 (all. 15), da Poste Italiane S.p.A. per firmare il contratto a tempo indeterminato, per ben otto volte (12.12.2007; 29.1.2008; 15.4.2008; 20.6.2008; 16.10.2008; 25.2.2009; 2.4.2009; 28.7.2010) e che, la prima volta, aveva rinunziato e le altre sei volte, non si era presentata; ed infine, l’ottava volta, il 28.7.2010, aveva nuovamente rinunziato. A fronte di tale comportamento, nonché del fatto che, per ben sette anni, aveva sempre dimostrato di non volere concludere il contratto a tempo indeterminato con Poste, appare invero peregrina la proposizione, da parte della lavoratrice, di un ricorso per sentire dichiarare l’illegittimità dell’apposizione del termine ai contratti di cui si tratta, al fine di vedersi riconoscere un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, rifiutato per otto volte consecutive; e di tutto ciò non vi è traccia nella sentenza oggetto del presente giudizio, nella quale, peraltro, non si fa alcun riferimento alla copiosa documentazione versata in atti dalla società per provare la sussistenza concreta delle ragioni che avevano indotto a stipulare i contratti a tempo determinato di cui si tratta; pertanto, anche il terzo motivo appare fondato, poiché, dalla pronunzia impugnata, non emerge una congrua considerazione di tutti gli elementi indicati nel contratto individuale e considerati come significativi dalla giurisprudenza (cfr. Cass. nn. 1605/2016; 182/2016);

che, per le considerazioni svolte, il ricorso deve essere accolto (con l’ovvio assorbimento del quarto motivo), con cassazione della sentenza e rinvio alla Corte di Appello di Ancona, in diversa composizione, che facendo applicazione dei principi enunciati, verificherà la legittimità del termine apposto ai contratti, provvedendo, altresì, alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Ancona, in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità.