CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 07 aprile 2021, n. 9352
Tributi – Controllo automatizzato dichiarazioni – Riporto eccedenze non risultanti da precedente dichiarazione – Recupero – Legittimità
Considerato in fatto
1. Il Consorzio C.C.I.I. srl proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari la cartella di pagamento per Irpeg ed Iva emessa all’esito di un controllo <<automatizzato>> sulla dichiarazione mod. Unico 2004 per i redditi 2003.
2. La Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso.
3. Sull’impugnazione dell’Agenzia delle Entrate, la Commissione Tributaria Regionale della Sardegna accoglieva l’appello rilevando che non sussistevano i presupposti per procedere all’accertamento ex art 36 bis dPR 600/73.
5. Avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione sulla scorta di un unico motivo. Il contribuente non si è costituito.
Ritenuto in diritto
1. Con il motivo l’Agenzia delle Entrate denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 36 bis dPR in relazione all’art. 360 comma 1° nr 3 cpc; si sostiene che la CTR abbia errato nel ritenere non applicabile il controllo automatizzato in quanto l’importo richiesto in cartella ha trovato riscontro in un mero controllo cartolare delle dichiarazioni.
2. II motivo è fondato.
3. Risulta accertato che la liquidazione dell’imposta Irpeg e Iva di cui alla impugnata cartella è stata effettuata dall’Amministrazione finanziaria sulla base del controllo automatizzato della dichiarazione del redditi per l’anno 2003 (Unico 2004), all’esito del quale è emerso che la società contribuente aveva dichiarato crediti di imposta risultanti da precedenti dichiarazioni (Irpeg per € 83.944; Iva per € 38.000) che tuttavia non trovavano riscontro nella dichiarazione del redditi per I’ anno 2002 presentata nel 2003 nella quale venivano indicato un credito Irpeg per € 8.197,00 e un credito Iva per € 1.542,00.
3.1 L’art. 36 bis 2 comma lett. b) ed e) consente all’amministrazione finanziaria di procedere al controllo automatizzato per << correggere gli errori materiali commessi dai contribuenti nel riporto delle eccedenze delle imposte, dei contributi e dei premi risultanti dalle precedenti dichiarazione >> e di <<ridurre i crediti di imposta esposti in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base di dati risultanti dalle dichiarazioni>>.
3.2 Secondo il consolidato orientamento di questa Corte << In tema di accertamenti e controlli delle dichiarazioni tributarie, l’iscrizione a ruolo della maggiore imposta, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis è ammissibile solo quando il dovuto sia determinato mediante un controllo meramente cartolare, sulla base dei dati forniti dal contribuente o di una correzione di errori materiali o di calcolo, non potendosi, invece, con questa modalità, risolvere questioni giuridiche (cfr. da ultimo Cass. 14949/2019 20732/2019).
3.3 Nella fattispecie in esame la rettifica del reddito si è basata su elementi e dati formali in quanto l’Ufficio ha svolto una mera attività di accertamento, attraverso il controllo incrociato delle dichiarazioni dei redditi, della mancata corrispondenza tra credito riportato nella dichiarazione per l’anno 2003, risultante dalla precedente dichiarazione e quello oggetto della dichiarazione per l’anno 2002.
La procedura di controllo sfociata nella diretta iscrizione a ruolo della maggiore imposta non ha quindi investito la posizione sostanziale della parte contribuente ed è scevra da profili valutativi e/o estimativi e da atti d’indagine diversi da quel mero raffronto tra la dichiarazione fiscale e dalla valutazione di dati fomiti dal contribuente.
3.4 I precedenti citati nella motivazione delle sentenza non si attagliano al caso concreto in quanto avevano ad oggetto crediti di imposta o non dichiarati nell’anno precedente o contestati e quindi il loro disconoscimento involgeva verifiche e risoluzione di questioni giuridiche con conseguente necessità emissione di motivato avviso di rettifica.
4 In conclusione il ricorso va accolto con cassazione della sentenza e rinvio alla CTR della Sardegna in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il motivo di ricorso cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Commissione Tributaria della Sardegna in diversa composizione anche in ordine alla regolamentazione delle spese del presente giudizio.
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