CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 07 dicembre 2018, n. 31721
Tributi – Omessa presentazione della dichiarazione dei redditi – Accertamento induttivo – Deduzione dei costi – Invito dell’ufficio alla consegna di documenti di prova – Consegna in fase precontenziosa – Necessità
Rilevato che
– con sentenza n. 237/31/09 del 15 maggio 2009, la C.T.P. di Milano accoglieva il ricorso della E.G.E.R. di L.N. e L.L. S.n.c. avverso l’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Monza 1 per l’anno di imposta 2000: in conseguenza dell’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi per la predetta annualità, l’Agenzia aveva proceduto ad accertamento induttivo ex art. 55 D.P.R. n. 633 del 1972; la contribuente lamentava che l’Amministrazione non aveva considerato i costi relativi al contratto di affitto d’azienda, documentati dalla società in fase precontenziosa, e le relative detrazioni;
– la C.T.R. della Lombardia, con la sentenza n. 190/7/10 del 14 ottobre 2010, respingeva l’appello dell’Agenzia delle Entrate;
– avverso tale decisione l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi;
– resiste con controricorso la E.G.E.R. di L.N. e L.L. S.n.c..
Considerato che
1. Col primo motivo l’Agenzia delle Entrate censura la sentenza impugnata per insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., nel testo introdotto dall’art. 2 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, applicabile ratione temporis, anteriore alla modifica apportata dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134), per avere la Commissione Tributaria Regionale ritenuto che la contribuente avesse presentato, nella fase precontenziosa ed in ottemperanza all’invito dell’Ufficio, il contratto di affitto e le fatture comprovanti il sostenimento dei relativi costi.
2. Il secondo e il terzo motivo censurano la decisione per violazione e falsa applicazione degli artt. 32 d.P.R. n. 600 del 1973, 51, 52, 55 d.P.R. n. 633 del 1972 e 53 Cost. per avere il giudice d’appello ritenuto utilizzabili, ai fini della detrazione IVA, documenti non prodotti in fase precontenziosa e per aver onerato l’Agenzia della loro contestazione in giudizio (non necessaria in ragione della dedotta inutilizzabilità).
3. Il primo motivo è fondato.
Il giudice d’appello ha affermato che «emerge dagli atti di causa che la società, già a far tempo dalla notifica del questionario (15/10/2007) aveva depositato in data 22 ottobre 2007 con protocollo 2007/0833347 copia dei registri IVA acquisti e vendite dell’anno 2000, copia dei corrispettivi, copia delle fatture emesse, copia delle fatture di acquisto, copia Unico 2001 per Irpef anno 2000, copia dell’atto costitutivo della società e copia dei contratti di affitto di azienda posto in essere tra la E.G.E.R. snc e la società P. Sas di R.G. … Di questa documentazione, d’altra parte, l’Ufficio ne dà atto a pag. 3 dell’avviso di accertamento».
Il giudice d’appello era chiamato ad accertare la produzione dei menzionati documenti nella fase precontenziosa, la quale era stata esclusa dalla C.T.P. (che, difatti, l’aveva ritenuta irrilevante).
La C.T.R. non ha fornito un’adeguata motivazione del proprio convincimento, peraltro contrastante con quello del giudice di primo grado, in quanto l’icastica formula «emerge dagli atti» non contiene la specificazione della fonte istruttoria da cui il giudice d’appello ha desunto l’avvenuto deposito (in data 22 ottobre 2007) dei documenti asseritamente prodotti dalla contribuente.
Ulteriore elemento che suffraga l’esigenza di una precisa motivazione è costituito dal contrasto delle argomentazioni della C.T.R. col testo dell’avviso di accertamento, il quale non dà conferma della ricezione dei documenti da parte dell’Ufficio.
4. Anche il secondo e il terzo motivo, che censurano le ulteriori rationes decidendi della C.T.R., sono fondati.
E errata, difatti, l’affermazione del giudice di appello secondo cui «il diritto di detrazione dell’IVA deve essere sempre riconosciuto» anche disapplicando le norme interne per contrasto col diritto dell’Unione Europea quando esse determinino a una limitazione alla detrazione «dovuta a questioni semplicemente formali e non a problematiche sostanziali», con ciò ritenendo che l’omessa esibizione di libri, registri, scritture e documenti (sanzionata dall’art. 52, comma 5, d.P.R. n. 633 del 1972) costituisca un adempimento meramente formale.
Deve, al contrario, ribadirsi che «l’invio del questionario da parte dell’Amministrazione finanziaria, previsto dall’art. 32, quarto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (nonché, in materia di IVA, dall’omologa disposizione di cui all’art. 51, quinto comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633), per fornire dati, notizie e chiarimenti, assolve alla funzione di assicurare – in rispondenza ai canoni di lealtà, correttezza e collaborazione propri degli obblighi di solidarietà della materia tributaria – un dialogo preventivo tra fisco e contribuente per favorire la definizione delle reciproche posizioni, sì da evitare l’instaurazione del contenzioso giudiziario, rimanendo legittimamente sanzionata l’omessa o intempestiva risposta con la preclusione amministrativa e processuale di allegazione di dati e documenti non forniti nella sede precontenziosa» (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 22126 del 27/09/2013, Rv. 628934-01) e che, di conseguenza, l’esibizione non costituisce un adempimento “burocratico” la cui consapevole omissione legittimi comunque il contribuente alla detrazione fiscale.
Quanto all’ulteriore argomentazione – relativa alla mancata contestazione, da parte dell’Ufficio, delle «fatture di acquisto, documentazione comprovante il diritto di detrazione dell’IVA … sotto il profilo dell’esistenza e dell’inerenza» – si osserva che «il principio di non contestazione, di cui all’art. 115, comma 1, c.p.c., si applica anche nel processo tributario, ma, attesa l’indisponibilità dei diritti controversi, riguarda esclusivamente i profili probatori del fatto non contestato, e sempreché il giudice, in base alle risultanze ritualmente assunte nel processo, non ritenga di escluderne l’esistenza» (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 12287 del 18/05/2018, Rv. 648373-01), di talché non sarebbe comunque sufficiente il silenzio qualificato dell’Agenzia delle Entrate a dare prova dei requisiti per operare la detrazione fiscale.
5. In conclusione, il ricorso è accolto e la sentenza cassata con rinvio alla C.T.R. della Lombardia, in diversa composizione, per l’ulteriore esame e anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso;
cassa la decisione impugnata con rinvio alla C.T.R. della Lombardia, in diversa composizione, anche per la statuizione sulle spese.
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