CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 07 dicembre 2018, n. 31741
Tributi – Controllo formale della dichiarazione dei redditi – Iscrizione a ruolo di importi dichiarati e non versati – Mancata invio della comunicazione di irregolarità – Legittimità
Ritenuto
che S.G. s.p.a. propose ricorso avverso la cartella di pagamento recante l’iscrizione a ruolo per omesso versamento di imposte, emessa a seguito di controllo formale della dichiarazione (Mod. Unico 2007), ai sensi del d.p.r. n. 600 del 1973, art. 36-bis, e del d.p.r. n. 633 del 1972, art. 54-bis, e l’adita Commissione Tributaria Provinciale di Avellino respinse l’impugnazione, con decisione confermata, con la sentenza di cui in epigrafe, dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania, la quale rilevò che la contribuente non aveva ragione di dolersi del mancato invio della comunicazione di irregolarità (c.d. avviso bonario), trattandosi di “importi dichiarati e non versati”, e che pure le sanzioni erano dovute, nella misura determinata dall’Ufficio, mancando una tempestiva richiesta di riduzione, essendo il previsto termine di giorni 30 applicabile anche “nella fase successiva alla riscossione tramite ruolo”;
che avverso tale ultima sentenza la contribuente propone ricorso per cassazione, articolato su tre motivi, cui resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate;
Considerato
che, con il primo motivo di ricorso, la contribuente censura l’impugnata sentenza, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, giacché la CTR non ha esaminato la questione concernente l’effettivo invio della comunicazione di irregolarità, non avendo l’Ufficio provato che, in data 16/9/2009, la contribuente aveva ricevuto detta comunicazione;
che, con il secondo motivo di ricorso, censura l’impugnata sentenza, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione degli artt. 36 bis, d.p.r. n. 600 del 1973, 54 bis, d.p.r. n. 633 del 1972, e 6, comma 5, l. n. 212 del 2000, giacché la CTR non ha considerato che, quando i controlli automatici evidenziano un risultato diverso da quello indicato in dichiarazione, l’esito della liquidazione deve essere sempre comunicato al contribuente prima dell’iscrizione a ruolo del carico fiscale, e che, nel caso di specie, della ricezione di tale atto, circostanza oggetto di specifica contestazione, l’Ufficio non ha fornito alcuna dimostrazione;
che, con il terzo motivo di ricorso, censura l’impugnata sentenza, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 2, d.lgs. n. 462 del 1997, giacché ove si dovesse ritenere insussistente l’obbligo dell’Ufficio di comunicare l’esito della liquidazione, con invito al contribuente di fornire chiarimenti e/o produrre documenti, l’impugnata sentenza merita comunque di essere cassata, per mancata riduzione delle sanzioni, come richiesto dalla società S.G., sia pure in via subordinata, nel ricorso introduttivo del giudizio, stante il dedotto mancato ricevimento dell’avviso bonario, in quanto il rispetto del termine di 30 giorni dal ricevimento del predetto avviso, entro cui il contribuente può eseguire, in tutto o in parte il versamento delle somme dovute, al fine di beneficiare della riduzione delle sanzioni, non può ritenersi esteso alla successiva fase di riscossione;
che le censure, scrutinabili congiuntamente in quanto logicamente connesse, sono infondate e non meritano accoglimento;
che l’art. 6, comma 5, l. n. 212 del 2000, recita: “Prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l’amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta. La disposizione si applica anche qualora, a seguito della liquidazione, emerga la spettanza di un minore rimborso di imposta rispetto a quello richiesto …. “
che, secondo l’insegnamento di questa Corte, “in materia di riscossione, ai sensi degli artt. 36 bis del d.p.r. n. 600 del 1973 e 54 bis del d.p.r. n. 633 del 1972, l’invio al contribuente della comunicazione di irregolarità, al fine di evitare la reiterazione di errori e di consentire la regolarizzazione degli aspetti formali, è dovuto solo ove dai controlli automatici emerga un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione ovvero un’imposta o una maggiore imposta e, comunque, la sua omissione determina una mera irregolarità e non preclude, una volta ricevuta la notifica della cartella, di corrispondere quanto dovuto con riduzione della sanzione, mentre tale adempimento non è prescritto in caso di omessi o tardivi versamenti, ipotesi in cui, peraltro, non spetta la riduzione delle sanzioni amministrative ai sensi dell’art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 462 del 1997.” (Cass. n. 13759/2016, v. anche Cass. n. 27716/2017, Cass. n. 1711/2018);
che l’Ufficio, nella fattispecie esaminata, non ha proceduto a rettifica della dichiarazione della contribuente, ma ha effettuato un recupero fiscale per l’omesso versamento di somme dalla stessa contribuente dichiarate, secondo quanto, appunto, emerso all’esito del controllo formale della dichiarazione (Mod. Unico 2007);
che, pertanto, il giudice di appello ha correttamente interpretato il disposto di cui al citato d.lgs. n. 462 del 1997, art. 2, comma 2, giacché, diversamente da quanto opinato dalla ricorrente, la norma non attribuisce affatto al contribuente il diritto di ottenere sempre, in caso di controllo automatico della dichiarazione, l’invio della comunicazione d’irregolarità, adempimento previsto solo nel caso, nella fattispecie non sussistente, in cui dal predetto controllo emerga “un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione” (art. 36 bis e 54 bis citati), e che condiziona la validità della cartella di pagamento quando dal controllo emergano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, in tale caso determinandosi la necessità di comunicare la liquidazione d’imposta, contributi, premi e rimborsi (Cass. n. 17829/2016, n. 15740/2016, n. 3154/2015, n. 17396/2010);
che le spese del giudizio di legittimità vengono regolate in dispositivo in applicazione del principio della soccombenza;
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in C 13.000,00 per compensi, oltre rimborso spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, del contributo unificato dovuto per il ricorso principale a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13.
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