CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 07 dicembre 2018, n. 31746
Tributi – TARSU – Smaltimento rifiuti speciali non pericolosi – Assimilati ai rifiuti urbani – Assoggettamento alla tassa – Prova a carico del Comune di regolare esecuzione del servizio di raccolta
Rilevato che
1. la Commissione Tributaria Regionale della Campania, con sentenza n.6544/15/2014, in data 30 giugno 2014, riformava la sentenza di primo grado e rigettava l’impugnazione proposta dalla srl M. contro la cartella notificatale dal Comune di Marcianise per il pagamento della tassa, relativa all’anno 2012, di smaltimento dei rifiuti speciali;
2. a sostegno della decisione il giudice d’appello rilevava: che il Comune, in modo rispettoso dell’art. 62 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e della delibera dello stesso comune n. 85 del 23 luglio 1998, aveva incluso i rifiuti prodotti da M. fra quelli speciali non pericolosi, in quanto tali assimilabili ai rifiuti urbani (con conseguente obbligo della suddetta srl di avvalersi del servizio comunale di smaltimento e di corrispondere la tassa); che, peraltro, la srl non aveva presentato la dichiarazione di cui all’art. 70 del d.lgs. 507/1993, necessaria, quand’anche i rifiuti fossero stati da qualificarsi come pericolosi e non assimilabili ai rifiuti urbani, per poter escludere le superfici suscettive di dar luogo alla produzione di quei rifiuti, dalla applicazione del tributo; che infine il Comune, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, aveva provato il regolare funzionamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti in questione, nella zona ove operava M., attraverso la nota prot.141/URG del 5 luglio 2012 del proprio Ufficio Ambiente;
3. M. s.r.l. ricorre per la cassazione della sentenza, sulla base di tre motivi;
4. il Comune di Marcianise resiste con controricorso, illustrato con memoria;
Considerato che
1. con il primo motivo di ricorso, la srl M. lamenta, in relazione all’art. 360, comma 1, n 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 12 del d.lgs. 546/92, per non avere la commissione tributaria regionale rilevato, con riguardo al valore della causa (superiore al limite di cui al comma 5 dell’art. 12 cit.), il difetto del potere del Sindaco, a mezzo del quale il Comune aveva proposto appello contro la sentenza di primo grado, di stare in giudizio senza assistenza tecnica;
2. con il secondo motivo la società lamenta, in relazione all’art.360, comma 1, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 62 del d.lgs. 507/1993, dell’art. 2 del d.lgs. 4/2008, dell’art.21 del d.lgs. 22/1997 come modificato dall’art. 23 della legge 179/2002, dell’art. 195 del d.lgs. 152/2006, dell’art. 238 del d.lgs. 152/2006, per avere la commissione erroneamente avallato la tesi del Comune secondo cui i rifiuti prodotti da essa ricorrente erano da qualificarsi come rifiuti speciali non pericolosi, in base alla delibera del consiglio comunale 85 del 23 luglio 1998, trascurando che questa delibera aveva previsto la assimilazione di certi rifiuti speciali, quali quelli in concreto prodotti da essa ricorrente, ai rifiuti urbani, senza fissare, in contrasto con la normativa di legge evocata, alcun limite quantitativo alla assimilazione;
3. con il terzo motivo di ricorso, la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., “nullità della sentenza o del procedimento, error in procedendo, violazione dell’art. 112 c.p.c.”, per avere la commissione ritenuto istituito il servizio di raccolta rifiuti speciali (nonostante vi fosse prova in atti della sua mancata attivazione ed organizzazione, secondo quanto accertato dal primo giudice) sulla scorta di una mera dichiarazione proveniente dallo stesso Comune;
4. il principio di economicità dei mezzi processuali, che trova radicamento nell’art. 111 della Costituzione, induce esaminare per primo il terzo motivo di ricorso, essendo la questione veicolata da questo motivo di più liquida soluzione rispetto a quelle dedotte negli altri motivi;
5. la questione attiene alla errata applicazione delle regole sull’onere della prova (artt. 2697 s.s.) ed è fondata, in quanto la Commissione Tributaria Regionale della Campania, nell’accogliere il motivo d’appello con cui il Comune di Marcianise aveva contestato il contrario accertamento in fatto del primo giudice, ha ritenuto provati l’istituzione ed il funzionamento del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti sulla scorta di un unico documento, di formazione unilaterale (di un ufficio) del medesimo Comune (interessato ad avvalersene), privo di valore di certificazione, cui non poteva essere annessa alcuna valenza probatoria;
6. in ragione di ciò che precede, il terzo motivo di ricorso va accolto, gli altri restano assorbiti e la sentenza deve essere cassata;
7. dato che la istituzione del servizio è condizione imprescindibile della debenza della tassa (l’art. 62 del d.lgs. 507/93 stabilisce che “la tassa è dovuta per l’occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa”), non essendovi ulteriori accertamenti in fatto da svolgere, è possibile decidere la causa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., con accoglimento dell’iniziale ricorso della contribuente;
9. le spese del merito devono essere compensate in ragione del complessivo sviluppo della vicenda processuale;
10. le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il terzo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso della contribuente ed annulla la cartella impugnata;
compensa le spese del merito;
condanna il Comune di Marcianise a rifondere alla srl M. le spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 1800,00, oltre spese forfetarie e accessori di legge.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 22 settembre 2020, n. 19767 - In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, sulla base degli artt. 62 e 64 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, i Comuni devono istituire una apposita tassa annuale su…
- CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 11783 depositata il 4 maggio 2023 - In tema di decorrenza del termine per la proposizione dell'istanza di rimborso è costituito dall'individuazione del relativo dies a quo col momento in cui - nell'assolvere al…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 16 maggio 2019, n. 13185 - Presupposto della Tarsu è la produzione di rifiuti che può derivare anche dall'occupazione di suolo pubblico per effetto di convenzione con il Comune, produzione alla cui raccolta e smaltimento…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 01 agosto 2019, n. 20768 - Presupposto della Tarsu è la produzione di rifiuti che può derivare anche dall'occupazione di suolo pubblico per effetto di convenzione con il Comune, produzione alla cui raccolta e smaltimento…
- CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 37420 depositata il 21 dicembre 2022 - In tema di tassa per lo smaltimento di rifiuti solidi urbani (TARSU) pur in caso di omissione della denuncia di cessazione di occupazione dell'immobile nell'anno in cui tale…
- Corte di Cassazione sentenza n. 16645 depositata il 23 maggio 2022 - E’ facoltà dei singoli Comuni prevedere nel regolamento comunale che gli edifici adibiti a culto religioso siano esenti da Tari e Tarsu purché la norma venga applicata in armonia con…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Sanzioni amministrative tributarie in materia di I
La sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle Marche, s…
- Ricade sul correntista l’onere della prova d
La Corte di Cassazione, sezione I, con l’ordinanza n. 5369 depositata il 2…
- Riduzione dei termini di accertamento per le impre
La risposta n. 69 del 12 marzo 2024 dell’Agenzia delle Entrate sulla riduz…
- Il reddito di locazione va dichiarato dal propriet
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 5000 depositata…
- E’ onere del cliente provare che il compenso
La Corte di Cassazione, sezione II, con l’ordinanza n. 3792 depositata il…