CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 07 dicembre 2021, n. 38893
Licenziamento illegittimo – Indennità risarcitoria ex art. 18, co.4 I.n. 300/70 – Determinazione – Accordo transattivo in sede sindacale – Estinzione del giudizio su rinuncia di parte
Fatti di causa
La Corte di appello di Bologna in sede di giudizio di rinvio ( Cass.n. 8708/2017), con la sentenza n. 1526/2017 , aveva, in parziale riforma della sentenza di primo grado, condannato la società M. srl a pagare in favore di C. G. la somma pari a 24 mensilità della retribuzione globale di fatto a titolo di risarcimento ex art. 18, co.4 I.n. 300/70 e 15 mensilità a titolo di indennità sostistutiva della reintegrazione e ex art. 18, co.5 I.n. 300/70.
La Corte rigettava l’appello incidentale della società relativo alla determinazione e considerazione dell’aliunde perceptum e percipiendum nonché dei fatti sopravvenuti, tutti incidenti sulla determinazione e aggravamento del danno come sopra liquidato, ritenendo che dette circostanze erano estranee alla sede giudizio di rinvio in quanto precluse dalla decisione assunta a tal riguardo.
Avverso detta decisione proponeva ricorso la società affidata a tre motivi cui resisteva con controricorso G. C..
Ragioni della decisione
1) Con il primo motivo è dedotta la violazione dell’art. 1223, 1218, 1227 c.c., e mancato coordinamento con l’art. 18 co.4 I.n. 300/70, ( ex art. 360 co.1 n. 3 c.p.c.), per la mancata considerazione , nella determinazione del risarcimento del danno, dell’aliunde perceptum e percipiendum.
2) Con il secondo motivo è denunciata la violazione di cui all’art. 360 co. 1 n. 5 per la omesso esame di un fatto decisivo sopravvenuto alla decisione .
3) Il terzo motivo denuncia la violazione norma diritto ( ex art 360 co.1 n. 3 c.p.c.) per la violazione art. 18 co.4 I.n. 300/70.
Deve preliminarmente rilevarsi che nelle more del giudizio la Società M. srl depositava atto di rinuncia datata 13.9.2021, essendo intervenuto, tra le parti, accordo transattivo in sede sindacale.
Alla rinuncia aderivano per accettazione la controparte, G. C. e i difensori dello stesso.
Il giudizio deve pertanto essere dichiarato estinto per intervenuta rinuncia.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio.