CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 07 dicembre 2021, n. 38986
Tributi – Cartella di pagamento – Liquidazione imposte su somme dichiarate a tassazione separata – Natura impositiva della pretesa tributaria – Istanza di definizione della controversia ex art. 6 D.L. n. 119/18 – Ammissibilità
Rilevato che
1. L’Agenzia delle Entrate ha proposto un motivo di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la commissione tributaria regionale della Toscana, decidendo in sede di rinvio a seguito di sentenza della Corte di Cassazione n. 22541/09 (affermativa del rispetto da parte dell’ agenzia delle entrate del termine decadenziale di legge per la notificazione dell’atto), ha accolto il ricorso originariamente proposto dalla contribuente R.S. avverso la cartella di pagamento notificatale il 21.7.2001, ex art.36 bis d.P.R. 600/73, in recupero di Irpef dovuta su redditi assoggettati a tassazione separata (plusvalenza da cessione di azienda farmaceutica, esposta al quadro M mod. 740 rigo M1 della dichiarazione dei redditi presentata nel 1996 per l’anno 1995).
La Commissione Tributaria Regionale, per quanto qui ancora rileva, ha ritenuto che la cartella in questione, primo ed unico atto con il quale l’amministrazione Finanziaria aveva portato a conoscenza della contribuente la propria pretesa, non fosse sufficientemente motivata, perché contenente soltanto la seguente dicitura “somme dovute dopo il controllo della dichiarazione dei redditi modello 740/1995 presentata nel 1996 – Irpef redditi soggetti a tassazione separata – totale redditi tassazione separata lire 753 milioni – imposta dovuta lire 186.000.102”.
Ha resistito con controricorso e memoria la S..
2. Con l’unico motivo di ricorso l’agenzia delle entrate ha lamentato – ex art.360, co.1, n.3) cod.proc.civ. – violazione e falsa applicazione dell’art.25 d.P.R. 602/73. Per non avere la commissione tributaria regionale considerato che, nella specie, non si trattava di atto impositivo, bensì di mero atto di recupero di un’imposta risultante dalla stessa dichiarazione della contribuente la quale aveva, ella stessa, optato per la tassazione separata del reddito da plusvalenza. Inoltre, nel riferire in giudizio di non essere più in possesso delle dichiarazioni dei redditi relative alle annualità 1993 e 1994, la S. aveva dimostrato di essere a conoscenza del fatto che, ex art.18 Tuir, l’aliquota applicabile nella specie era quella corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore a quello di maturazione della plusvalenza.
3. Assegnata la causa alla camera di consiglio del 23 ottobre 2018, interveniva – successivamente all’adunanza camerale ma prima della pubblicazione dell’ordinanza – istanza con la quale la S. formulava richiesta di sospensione del processo ex articolo 6, comma 10, decreto legge 119/18 convertito in legge 136/18, al fine di poter accedere alla definizione della lite. A seguito di ciò, interveniva l’ordinanza 16 gennaio 2019 con la quale questa Corte, osservato che la presente controversia nei confronti dell’agenzia delle entrate appariva definibile ai sensi della normativa citata, disponeva, in sede di riconvocazione della camera di consiglio, il rinvio della causa a nuovo ruolo per verificare l’esito dell’istanza di definizione medesima.
In data 5 marzo 2020 l’agenzia delle entrate notificava tuttavia alla contribuente provvedimento di diniego dell’istanza di definizione agevolata (presentata in via telematica il 30.5.2019 con indicazione del valore della lite, pari ad euro 96.116,76, dell’importo dovuto per la definizione, pari ad euro 14.417,52, e del pagamento della prima delle cinque rate previste) assumendo che la definibilità ai sensi del decreto legge 119/18 dovesse essere esclusa, come da circolari interne in materia, in quanto si verteva nella specie non già di atto impositivo, ma di atto puramente liquidatorio e di recupero di somma rinveniente dalla stessa dichiarazione della contribuente.
Avverso questo diniego la contribuente ha proposto ricorso ai sensi dell’articolo 6, comma 12, decreto legge citato (impugnato il 5 luglio 2020 nel termine risultante dall’art.83 dl 18/2020 conv.in l. 27/2020) insistendo per la definibilità della lite stante la natura sostanzialmente impositiva della cartella impugnata e la non vincolatività delle circolari ministeriali in materia.
4. Con ordinanza n.1912 del 5.11.20 (pubblicata il 28.1.21) questa Corte – sul presupposto che si trattasse nella specie di atto sostanzialmente impositivo con il quale l’Agenzia delle Entrate aveva per la prima volta portato la pretesa a conoscenza della contribuente – ha accolto il ricorso di quest’ultima avverso il diniego di condono e dichiarava definibile la lite; disponeva quindi rinvio a nuovo ruolo (in data successiva al 31.12.2020) per verificare l’avvenuta definizione.
5. Con memoria 20.10.21 la controricorrente S. ha chiesto la declaratoria di estinzione del giudizio per avvenuta definizione ex art.6 co. 12 d.l. 119/18 conv. in l. 136/18, come da domanda presentata all’Amministrazione Finanziaria e quietanza del versamento dovuto a tale titolo, allegati.
Ha inoltre chiesto la condanna dell’agenzia delle entrate alla rifusione delle spese del giudizio di impugnazione del diniego di definizione, anche ex art.96 co. 3^ cod.proc.civ. stante la temerarietà delle tesi da essa sostenute sul punto.
Con memoria per l’odierna camera di consiglio l’Avvocatura dello Stato ha dichiarato di aderire alla definizione della lite, come da documentazione allegata, instando a sua volta per la declaratoria estintiva a spese compensate.
6. Il processo va dichiarato estinto, come da concorde istanza delle parti. Il d.l. n. 119 del 2018, art. 6, per quel che qui rileva, dispone che:
– «Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019. Se entro tale data il contribuente deposita presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020.» (comma 10);
– «l’eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. …» (comma 12);
– «In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto, con decreto del Presidente. L’impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.» (comma 13).
Poiché qui risulta, da un lato, che il contribuente ha eseguito il versamento dovuto e, dall’altro, che non è stata presentata la cennata istanza di trattazione, la causa estintiva correlata all’accesso alla definizione agevolata deve ritenersi perfezionata. In tal senso è formulata la menzionata istanza anche dell’agenzia delle entrate.
Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate (articolo 6, c. 13, ult. Prop., cit.), non ravvisandosi i presupposti per la condanna dell’Amm.ne alla rifusione delle spese per il procedimento incidentale sul diniego di condono.
Va infatti considerato che la questione posta a base del diniego (natura liquidatoria e non impositiva della cartella ex art.36 bis d.P.R. 600/73), lungi dal risultare temerariamente sostenuta, appariva alquanto controversa in diritto, tanto da venire risolta – nel senso della natura impositiva e, quindi, della definibilità delle liti ad essa afferenti – soltanto in epoca successiva al diniego stesso, come da sentenza Cass.SSUU n. 18298/21.
P.Q.M.
– V.to l’art.6 d.l. 119/18 conv. c.m. In l. 136/18;
– Dichiara estinto il processo;
– Compensa le spese.
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