CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 07 febbraio 2019, n. 3636
Tributi – IRPEF – Rimborso – Ritenute su pensione integrativa – Applicazione dell’imponibile ridotto – Legittimità. – Contenzioso tributario – Ricorso in cassazione – Inosservanza del termine ad impugnare – Inammissibilità del ricorso
Rilevato che
1. Il sig. G.L., ex dipendente del Consorzio Autonomo del Porto di Genova, titolare di pensione Inps, in data 16/9/2008 chiedeva all’Amministrazione finanziaria, per gli anni dal 1997 al 2008, il rimborso della trattenuta Irpef operata dall’ente erogante (INPS di Genova) quale sostituto d’imposta, sull’intero ammontare della pensione integrativa, anziché sulla quota dell’87,50%, come stabilito dall’art. 11 della legge 8 agosto 1995, n. 335 e dall’art. 4, comma 1, lett. d), del d.lgs. 2 settembre 1997, n. 314;
2. avverso i due provvedimenti di rigetto emessi dall’ufficio, il contribuente ricorreva alla Commissione tributaria provinciale di Genova che accoglieva parzialmente il ricorso, limitatamente al periodo 2004-2008, rilevando la decadenza, ex art. 38, comma secondo, Decr. Pres. n. 602/1973, per le precedenti annualità;
3. per quel che rileva in questa sede, proponeva appello principale l’Agenzia delle Entrate, ribadendo l’intervenuta decadenza e deducendo nel merito che le pensioni integrative erogate dall’Inps ai propri dipendenti non rientravano tra le forme pensionistiche complementari disciplinate dall’art. 7 del d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124 e collegate al sistema pensionistico obbligatorio, ma erano ricomprese tra i fondi integrativi costituiti presso gli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, non potendo di conseguenza beneficiare dell’agevolazione fiscale consistente nell’assoggettamento ad imposta nella misura ridotta dell’87,50% dell’importo corrisposto;
anche il contribuente proponeva appello incidentale, contestando la dichiarazione di decadenza;
4. la Commissione tributaria regionale della Liguria rigettava gli appelli, confermando la decisione di primo grado;
5. avverso la decisione della C.T.R., l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per Cassazione, notificato a controparte in data 14/10/2013, articolato sulla base di un unico motivo;
6. il contribuente resiste con controricorso;
7. il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 17 gennaio 2019, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n. 168, conv. in legge 25 ottobre 2016, n. 197;
Considerato che
1.1. appare preliminare l’esame dell’eccezione d’inammissibilità del ricorso sollevata dal controricorrente, il quale ha dedotto di aver notificato in data 27/9/2012 la sentenza (ricevuta dall’Agenzia delle Entrate in data 28/9/2012) n. 68 della Commissione Tributaria Regionale della Liguria, emessa il 27/9/2012, depositata in data 12/7/2012, contro la quale è rivolto il presente ricorso;
secondo il controricorrente, il ricorso, notificatogli in data 14/10/2013, sarebbe inammissibile, per il decorso del termine breve ad impugnare di 60 giorni, decorrente dalla notifica della sentenza all’Agenzia delle Entrate, avvenuta, come si è detto, in data 28/9/2012;
invero, nell’ipotesi in cui il ricorrente per cassazione non alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, la Corte di cassazione deve ritenere che lo stesso ricorrente abbia esercitato il diritto di impugnazione entro il c.d. termine lungo di cui all’art. 327 cod. proc. civ., procedendo all’accertamento della sua osservanza;
la Corte, invece, deve rilevare l’inammissibilità del ricorso per l’inosservanza del termine breve ad impugnare, di cui all’art. 325, comma 2, c.p.c. (con decorrenza dalla notificazione della sentenza impugnata, ex art. 326, comma 1, c.p.c.) qualora, per eccezione del controricorrente o per le emergenze del diretto esame delle produzioni delle parti o del fascicolo d’ufficio, emerga che la sentenza impugnata era stata notificata;
nel caso di specie, l’eccezione sollevata dal controricorrente trova riscontro negli atti allegati al controricorso (la ricevuta di spedizione a mezzo raccomandata a.r., l’avviso di ricevimento, che attesta la ricezione regolarmente avvenuta in data 28/9/2012, la ricevuta della segreteria della C.T.R., attestante il deposito della sentenza notificata);
il ricorso, quindi, deve essere dichiarato inammissibile, perché notificato oltre i termini di legge;
la ricorrente deve essere condannata al pagamento in favore del controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento in favore del controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 500,00, oltre il 15% per spese generali ed accessori di legge, nonché euro 200,00 per esborsi.
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