CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 07 febbraio 2020, n. 2887 – Costituisce causa di inammissibilità del ricorso o dell’appello non la mancanza di attestazione, da parte del ricorrente, della conformità tra il documento depositato ed il documento notificato, ma solo la loro effettiva difformità, accertata d’ufficio dal Giudice in caso di tale mancanza