CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 07 febbraio 2020, n. 2887
Tributi – Contenzioso tributario – Procedimento – Notifica ricorso a mezzo servizio postale – Deposito in segreteria senza attestazione di conformità – Inammissibilità del ricorso – Nullità della sentenza
Rilevato che
La società T.A. S.a.s. propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia aveva accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 325/2013 della Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa in rigetto del ricorso proposto avverso iscrizione a ruolo e cartella di pagamento per il pagamento di imposta ILOR e accessori di legge per l’annualità 1991;
l’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso, deducendo l’inammissibilità ed infondatezza del ricorso; il Concessionario è rimasto intimato.
Considerato che
1.1. la ricorrente, con il primo motivo di ricorso, denuncia la violazione degli artt. 22 e 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, censurando la sentenza impugnata perché il Giudice a quo avrebbe dovuto dichiarare l’inammissibilità dell’appello dell’Ufficio: quest’ultimo, infatti, pur avendo notificato l’atto mediante spedizione a mezzo del servizio postale, non avrebbe provveduto ad attestare la conformità dell’atto depositato a quello spedito, avendo prodotto a tale scopo un atto recante unicamente un timbro, privo di sottoscrizione, né tale conformità sarebbe stata verificata dal Giudice, in quanto la contribuente appellata non si era costituita in giudizio;
1.2. in primo luogo si rileva che, trattandosi di un error in procedendo, la Corte può esaminare il fascicolo d’ufficio e che in quest’ultimo è presente l’originale del ricorso in appello notificato, prodotto in giudizio, dal quale emerge effettivamente la mancanza della sottoscrizione sull’attestazione di conformità apposta sullo stesso, considerato che tale attestazione deve avere la forma e il contenuto di una dichiarazione, sottoscritta dal difensore, con la quale il medesimo attesta la conformità tra l’atto prodotto e quello spedito per la notifica, sicché va escluso che possa avere efficacia equipollente un semplice timbro, sia pure con data, ma senza firma (cfr., nel processo tributario, per fattispecie assimilabile relativamente alla mancanza, sulla copia del ricorso in appello notificato all’Ufficio del Ministero delle Finanze ed all’Ente Locale, di ricevuta per sottoscrizione dell’impiegato addetto, sostituita da dicitura a timbro, Cass. nn. 22576/2004, 8982/2002);
1.3. la censura è quindi fondata avuto riguardo alla questione se il ricorso, di primo grado o in appello, notificato mediante consegna o spedizione a mezzo del servizio postale, sia o meno inammissibile qualora il ricorrente, all’atto della costituzione in giudizio, ometta di attestare la conformità dell’atto depositato nella segreteria della commissione tributaria adita a quello consegnato o spedito alla controparte e quest’ultima non si costituisca;
1.4. l’art. 22 («Costituzione in giudizio del ricorrente») del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (richiamato, per il giudizio di appello, dall’art. 53), dispone, al comma 3, che «in caso di consegna o spedizione a mezzo di servizio postale la conformità dell’atto depositato a quello consegnato o spedito è attestata conforme dallo stesso ricorrente. Se l’atto depositato nella segreteria della commissione non è conforme a quello consegnato o spedito 2 alla parte nei cui confronti il ricorso è proposto, il ricorso è inammissibile e si applica il comma precedente», secondo il quale «l’inammissibilità del ricorso è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche se la parte resistente si costituisce a norma dell’articolo seguente»;
1.5. in primo luogo, occorre ribadire che l’art. 22, comma 3, cit. va interpretato nel senso che costituisce causa di inammissibilità del ricorso o dell’appello non la mancanza di attestazione, da parte del ricorrente, della conformità tra il documento depositato ed il documento notificato, ma solo la loro effettiva difformità, accertata d’ufficio dal Giudice in caso di tale mancanza (cfr., Cass. nn. 11760/2014, 6780/2009, 4615/2008, 21676/2006, 17180/2004);
1.6. ciò posto, in ordine ai problema di come incida sul detto principio la mancata costituzione in giudizio del resistente in primo grado o dell’appellato, con conseguente impossibilità del Giudice di effettuare il diretto raffronto, in concreto, tra l’atto depositato e quello notificato, il Collegio aderisce, come si è detto, all’orientamento prevalente, favorevole alla tesi dell’inammissibilità del ricorso, costituito da Cass. nn. 11637/2017, 6677/2017, 1174/2010, 4615/2008 (contra, Cass. n. 6780/2009);
1.7. tale indirizzo si basa sull’essenziale e condivisibile rilievo secondo cui la soluzione contraria priverebbe di qualsiasi reale funzione la prescritta formalità di attestazione posta a carico del ricorrente, della cui omissione, non potendo essere <<sanata>> dalla verifica officiosa degli atti da parte del giudice, non può che subirne le conseguenze il soggetto onerato;
1.8. ogni altra censura, relativa alla dedotta nullità della sentenza impugnata per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del Concessionario della Riscossione e vizio di motivazione della sentenza impugnata, resta assorbita;
2. pertanto, va accolto il primo motivo, assorbiti i restanti, e la sentenza deve essere cassata senza rinvio, ai sensi dell’art. 382, ultimo comma, c.p.c., poiché il processo non poteva essere proseguito per l’inammissibilità dell’appello;
3. in ragione del posteriore consolidarsi della giurisprudenza in materia, è opportuno disporre la compensazione delle spese del giudizio di appello e del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata senza rinvio; compensa le spese del giudizio di appello e di quello di cassazione.
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