CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 07 febbraio 2022, n. 3765 – Nel rito del lavoro, il limite temporale rilevante ai fini dell’operatività della preclusione derivante dalla mancata contestazione dei fatti costitutivi addotti dall’attore e/o dei fatti impeditivi, modificativi o estintivi eccepiti dal convenuto è costituito dall’udienza di cui all’art. 420, comma 1, cod.proc.civ.