CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 07 febbraio 2022, n. 3835
Tributi – Contenzioso tributario – Notifica dell’appello – Difensore domiciliatario – Mancata rituale comunicazione del trasferimento alla controparte – Onere del notificante di effettuare apposite ricerche per individuare il nuovo luogo di notificazione
rilevato che:
dall’esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: l’Agenzia delle entrate aveva notificato a R. R. tre avvisi di accertamento relativi agli anni 2000, 2001 e 2002, con i quali aveva contestato l’omesso versamento di Iva, Irpef e Irap, in considerazione dello svolgimento dell’attività di agente di commercio e della percezione delle provvigioni in assenza di documentazione contabile; avverso gli atti impositivi il contribuente aveva proposto ricorso che era stato accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Salerno; avverso la decisione del giudice di primo grado l’Agenzia delle entrate aveva proposto appello;
la Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, ha accolto l’appello, in particolare ha ritenuto che: la notifica dell’appello era regolare; nel merito, la dichiarazione resa dal contribuente, riportata nel processo verbale di constatazione, costituiva prova diretta del fatto che lo stesso aveva svolto l’attività di agente di commercio; sussistevano tutti gli elementi caratterizzanti il rapporto di agenzia;
il contribuente ha quindi proposto ricorso per la cassazione della sentenza affidato a tre motivi di censura, illustrato con successiva memoria, cui ha resistito l’Agenzia delle entrate depositando controricorso;
questa Corte, con ordinanza del 27 febbraio 2020, ha disposto il rinvio a nuovo ruolo ai fini dell’acquisizione del fascicolo d’ufficio relativo al giudizio di appello;
considerato che
preliminarmente, va disattesa la richiesta di parte ricorrente di trattazione della causa alla pubblica udienza, non sussistendo i presupposti di cui all’art. 375, comma quarto, cod. proc. civ.;
con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4), cod. proc. civ., per avere il giudice del gravame ritenuto che la notifica dell’appello era regolarmente avvenuta, non avendo, invece, parte ricorrente ricevuto alcuna notifica presso il domicilio eletto in primo grado, in particolare presso lo studio dell’Avv. C.B. di via G.G., Salerno;
il motivo è fondato;
dall’esame dei fascicoli relativi ai giudizi di merito si evince che il ricorrente, con il ricorso in primo grado, aveva nominato proprio difensore l’Avv. C.B., presso lo studio del quale aveva eletto domicilio, in particolare in Salerno, via G.G.;
risulta, altresì, che l’atto appello era stato notificato dall’Agenzia delle entrate a mezzo del servizio postale;
in particolare, dall’avviso di ricevimento in atti si evince che in data 21 luglio 2010 il plico era stato spedito e che in data 24 luglio 2010 non era stato consegnato al destinatario per irreperibilità, con annotazione della circostanza che era “sconosciuto al civico e cassette”;
secondo l’orientamento espresso da questa Corte, se, da un lato, è vero che, nel processo tributario, le variazioni del domicilio eletto o della residenza o della sede, a norma del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17, comma 1, sono efficaci nei confronti delle controparti costituite dal decimo giorno successivo a quello in cui sia stata loro notificata la denuncia di variazione, d’altro lato, tale onere è previsto per il domicilio autonomamente eletto dalla parte, mentre l’elezione del domicilio dalla medesima operata presso lo studio di qualsiasi difensore, ai sensi dell’art. 12, d.lgs. cit., ha la mera funzione di indicare la sede dello studio del procuratore medesimo. In tale caso, il difensore domiciliatario non ha a sua volta l’onere di comunicare il cambiamento di indirizzo del proprio studio ed è, invece, onere del notificante di effettuare apposite ricerche per individuare il nuovo luogo di notificazione, ove quello a sua conoscenza sia mutato, dovendo la notificazione essere effettuata al domicilio reale del procuratore anche se non vi sia stata rituale comunicazione del trasferimento alla controparte (Cass. Civ., 21 maggio 2020, n. 9353; conf. Cass. Civ., 7 dicembre 2016, n. 25081; Cass. Civ., 29 maggio 2013, n. 13366);
sicchè, attesa la funzione dell’elezione di domicilio presso lo studio del proprio difensore, l’accertamento, compiuto dall’agente postale, della circostanza che il difensore domiciliatario non era risultato reperibile presso l’indirizzo indicato nel ricorso originario non avrebbe dovuto consentire di ritenere perfezionata la notifica, insorgendo, in tal caso, per il notificante l’onere diligenza di verificare il luogo presso il quale compiere la notifica, anche in caso di mancata comunicazione di variazione dell’indirizzo dello studio del difensore;
pertanto, la pronuncia del giudice del gravame è viziata da violazione di legge per avere erroneamente ritenuto che la notifica dell’atto di appello era regolare;
l’accoglimento del primo motivo di ricorso comporta l’assorbimento dei restanti motivi, in particolare: del secondo motivo di ricorso, con il quale si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3), cod. proc. civ., in relazione agli artt. 1742, 2697 e 2103, cod. civ., per avere erroneamente ritenuto che l’attività svolta dal ricorrente dovesse essere ricondotta nell’ambito del rapporto di agenzia, invertendo l’onere della prova; del terzo motivo di ricorso, con il quale si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 5), cod. proc. civ., per insufficiente motivazione, per avere erroneamente valutato le risultanze probatorie relative al rapporto di lavoro effettivamente esistente, non essendo possibile comprendere il ragionamento seguito al fine di escludere l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato;
in conclusione, il primo motivo di ricorso è fondato, assorbiti i restanti, con conseguente accoglimento del ricorso e cassazione della sentenza per il motivo accolto con rinvio alla Commissione tributaria regionale anche per la liquidazione delle spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo, assorbiti i restanti, cassa la sentenza censurata per il motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, anche per la liquidazione delle spese di lite del presente giudizio.