CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 07 gennaio 2019, n. 143
Contratto di somministrazione – Genericità della causale – Verbale di conciliazione – Accordo transattivo
Rilevato che
1. con sentenza del 5.6.2014, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del Tribunale meneghino – che aveva accolto il ricorso proposto da F.C. sul presupposto della genericità della causale apposta al contratto di somministrazione del 27.9.2006 intercorso tra P. s.p.a. ed O.L. s.p.a., con le conseguenze di cui all’art. 27 d. Igs. 276/2003 – limitava il risarcimento del danno all’indennità risarcitoria di cui all’art. 32 I. 183/2010, quantificata in dodici mensilità della retribuzione globale di fatto;
2. di tale decisione hanno domandato la cassazione le società P. e P. s.p.a., affidando l’impugnazione a quattro motivi, cui ha resistito l’intimato, con controricorso.
Considerato che
3. la società ha depositato verbale di conciliazione in sede sindacale aziendale sottoscritto dalle parti il 18 novembre 2016;
4. dal suddetto verbale di conciliazione, debitamente sottoscritto dal lavoratore interessato e dal rappresentante della società, risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente anche la controversia de qua, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che, in caso di fasi giudiziali ancora aperte, le stesse sarebbero state definite in coerenza con il verbale stesso;
5. tale verbale di conciliazione si appalesa idoneo a dimostrare l’intervenuta cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo;
6. in tal senso va emessa la corrispondente declaratoria;
7. le spese vanno regolate in conformità alle pattuizioni delle suddetta conciliazione;
8. non sussistono i presupposti per l’applicabilità dell’art. 13 comma 1 quater del d. P.R. 115/2002, pure applicabile ratione temporis, stante il tenore della decisione;
P.Q.M.
Dichiara la cessazione della materia del contendere e compensa tra le parti le spese del giudizio.
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