CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 07 gennaio 2019, n. 160
Sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato – Contratti di somministrazione – Causa giustificatrice – Prova
Rilevato in fatto
che, con sentenza depositata il 9.11.2016, la Corte d’appello di Milano, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra A. H. s.p.a. e M. P. con decorrenza dal 13.12.2008, epoca della stipula del primo dei contratti di somministrazione in virtù dei quali il lavoratore aveva prestato attività lavorativa in favore dell’impresa;
che avverso tale pronuncia A. H. s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di censura;
che è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;
che entrambe le parti hanno depositato memoria;
Considerato in diritto
che, con il primo motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 32, l. n. 183/2010, e 27, d.lgs. n. 276/2003, per avere la Corte di merito ritenuto che la decadenza dall’impugnazione ivi disciplinata non potesse operare che in riferimento a contratti stipulati successivamente all’entrata in vigore della legge n. 183/2010, cit.;
che, con il secondo motivo, la ricorrente lamenta violazione degli artt. 20, comma 4, e 27, comma 3, d.lgs. n. 276/2003, per avere la Corte territoriale ritenuto che, con riferimento al contratto stipulato il 13.12.2008, non fosse stata allegata e provata la causa giustificatrice del ricorso alla somministrazione; che, con il terzo motivo, la ricorrente si duole di violazione dell’art. 27, commi 1 e 2, d.lgs. n. 276/2003, per avere la Corte di merito ritenuto che, una volta accertata l’illegittimità del ricorso alla somministrazione, dovesse seguire la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra il lavoratore somministrato e l’impresa utilizzatrice;
che il primo motivo deve reputarsi manifestamente fondato, essendosi ormai consolidato, nella giurisprudenza di questa Corte, il principio secondo cui, in tema di somministrazione di lavoro, la decadenza di cui all’art. 32, comma 4, 1. n. 183/2010, e la conseguente proroga di cui al comma 1 -bis del medesimo articolo, si applicano anche ai contratti a termine in somministrazione scaduti alla data di entrata in vigore della legge stessa (24 novembre 2010), senza la necessità di una specifica previsione di deroga all’art. 11 prel. c.c., atteso che la nuova norma non ha modificato la disciplina del fatto generatore del diritto ma solo il suo contenuto di poteri e facoltà, suscettibili di nuova regolamentazione perché ontologicamente e funzionalmente distinti da esso e non ancora consumati (così Cass. nn. 7788 del 2017, 12984, 24598, 30134, 30135, 30136 e 30153 del 2018, che, dando continuità a Cass. n. 2420 del 2016, hanno definitivamente superato il contrario ed isolato avviso espresso da Cass. nn. 21916 del 2015 e 2462 del 2016);
che, in ragione dell’avvenuto consolidamento del principio di diritto dianzi esposto, ormai assunto al rango di diritto vivente in quanto affermato da una serie ininterrotta di pronunce conformi di legittimità, non si ravvisano i presupposti del contrasto al fine di disporre la rimessione della causa alle Sezioni Unite, siccome richiesto da parte controricorrente;
che la manifesta fondatezza del primo motivo determina l’assorbimento del secondo, essendo la censura riferita al primo dei contratti di somministrazione in virtù dei quali l’odierno controricorrente era stato avviato presso la società ricorrente, in relazione al quale l’esame dell’eccezione di decadenza dovrà essere nuovamente compiuto alla stregua dell’anzidetto principio di diritto;
che il terzo motivo è invece inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c., essendo ormai consolidato il principio di diritto secondo cui, in tema di somministrazione della manodopera, l’utilizzatore è tenuto a dimostrare in giudizio l’esigenza alla quale si ricollega l’assunzione del lavoratore, instaurandosi, ove tale onere non sia soddisfatto, un rapporto a tempo indeterminato con l’utilizzatore della prestazione (Cass. nn. 15610 del 2011, 6933 del 2012, 17540 del 2014, 25918 del 2016);
che, pertanto, in accoglimento del primo motivo, la sentenza impugnata va cassata;
che, non ravvisandosi i presupposti per la decisione di merito per avere la Corte territoriale dichiarato assorbito l’esame dei motivi dell’appello principale proposto dall’odierna ricorrente, la causa va rinviata per nuovo esame alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione;
che, in considerazione dell’accoglimento del primo motivo del ricorso, non sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso;
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo e dichiarato inammissibile il terzo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater; del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.