CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 07 gennaio 2019, n. 172
Lavoro – Somme indebitamente trattenute dall’Inps sulla retribuzione – Restituzione delle somme – Diritto – Accertamento
Rilevato che
G. G. ha proposto appello contro la sentenza del Tribunale di Padova che ha rigettato la sua domanda, avente ad oggetto l’accertamento del suo diritto alla restituzione di somme indebitamente trattenute dall’Inps sulla retribuzione corrispostale e la condanna dell’Istituto alla loro restituzione;
la Corte d’appello di Venezia, dopo aver rilevato che il ricorso in appello, depositato nel rispetto del termine per l’impugnazione, era stato avviato per la notifica il 16/10/2015 in vista dell’udienza di discussione fissata per il 29/10/2015, e che si era perfezionato il 20/10/2015, ha ritenuto che il mancato rispetto del termine per comparire previsto dal terzo comma dell’art. 435 cod.proc.civ. determinasse l’improcedibilità dell’appello in forza dei principi di diritto affermati dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione con la sentenza n. 20604 del 30/7/2008 e che non fosse possibile concedere un termine per il rinnovo dell’atto;
contro la sentenza la G. propone ricorso per cassazione e articola due motivi, ai quali si oppone l’Inps;
la proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis cod.proc.civ. è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale non partecipata; la ricorrente ha depositato memoria.
Considerato che
con entrambi i motivi la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 421, 291, 162 del cod.proc.civ., in relazione all’art. 360, comma Io, n. 4, cod.proc.civ. deducendo l’errata applicazione da parte della Corte territoriale della sentenza della Sezioni unite di questa Corte, la quale riguarda l’ipotesi di inesistenza giuridica o materiale della notificazione del ricorso in appello, laddove nel caso in esame la notifica vi era stata e il mancato rispetto del termine minimo a comparire, configurando un’ipotesi di nullità e non invece di inesistenza, era soggetto a sanatoria attraverso la rinnovazione dell’atto nullo; i motivi, che si affrontano congiuntamente, sono fondati; secondo il consolidato orientamento di questa Corte, nel rito del lavoro il termine di dieci giorni entro il quale l’appellante, ai sensi dell’art. 435 c.p.c., comma 2, deve notificare all’appellato il ricorso (tempestivamente depositato in cancelleria nel termine previsto per l’impugnazione) e il decreto di fissazione dell’udienza di discussione non ha carattere perentorio;
la sua inosservanza non produce quindi alcuna conseguenza pregiudizievole per la parte, perché non incide su un interesse di ordine pubblico processuale o su di un interesse dell’appellato, sempre che sia rispettato il termine che ai sensi del medesimo art. 435 c.p.c. (commi 3 e 4) deve intercorrere tra il giorno della notifica e quello dell’udienza di discussione (Cass. 29/02/2016, n. 3959; Cass. 21/12/2015, n. 25684; Cass. 16/10/2013, n. 23426; Cass. 31/05/2012, n. 8685; Cass. 30/12/2010, n. 26489); nel caso di specie il termine di cui all’art. 435 cod. proc. civ., comma 3, non risulta rispettato, essendo pacifico che la notificazione del ricorso in appello è avvenuta in data 20/10/2015 a fronte di un’udienza di discussione fissata per il giorno 29.10.2015; tuttavia, il mancato rispetto del termine a difesa non dà luogo,come ritenuto dal giudice di appello, ad inesistenza della notificazione ma solo a nullità della stessa che la rende suscettibile di sanatoria o mediante costituzione della parte appellata o mediante rinnovazione ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ. (Cass. 19/04/2018, n. 9735; Cass. 21/12/2015, n. 25684; Cass. 09/09/2004, n. 18165); non può poi non rammentarsi che secondo la giurisprudenza consolidata anche delle sezioni unite, la notificazione dell’atto di impugnazione è inesistente, con conseguente insanabilità ex tunc, soltanto allorché la relativa abnormità sia tale da non consentirne in alcun modo l’inserimento nello sviluppo del processo (Cass. Sez.Un. 20/07/2016, n. 14916; Cass. 30 maggio 2014 n. 12301); va pertanto va riaffermato il principio di diritto secondo cui «Nel complesso procedimento di impugnazione previsto nel rito speciale del lavoro, la nullità derivante dalla assegnazione al convenuto di un termine a comparire inferiore a quello stabilito dall’art. 435, comma 3, c.p.c. è suscettibile di sanatoria con efficacia ex tunc sia per effetto della costituzione in giudizio della parte appellata sia, in via alternativa, mediante rinnovazione della notificazione dell’atto di appello disposto dal giudice entro un termine perentorio all’uopo assegnato; peraltro, riguardo alla prima ipotesi, qualora la parte appellata, nel costituirsi in giudizio, deduce l’inosservanza del termine a comparire, il giudice deve fissare una nuova udienza nel rispetto del termine stesso»; si impone pertanto la cassazione della decisione con rinvio della causa ad altro giudice di appello, individuato nella Corte di appello di Venezia, in diversa composizione, cui spetterà regolamentare anche le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione.