CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 07 giugno 2018, n. 14782

Tributi – Contenzioso tributario – Atto di rinuncia al ricorso in cassazione – Estinzione del processo – Assenza del visto dell’avvocatura erariale – Inidoneità – Adesione alla cd. “rottamazione cartelle bis” – Rinuncia derivata – Inammissibilità del ricorso

Atteso che nelle more del giudizio, la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, che risulta debitamente notificato al procuratore/domiciliatario ex lege dell’Agenzia delle entrate, ma non risulta vistato dall’avvocatura erariale;

ritenuto che va comunque dichiarata l’inammissibilità del ricorso stesso, secondo il principio di diritto che «A norma dell’art. 390, ultimo comma, cod. proc. civ., l’atto di rinuncia al ricorso per cassazione deve essere notificato alle parti costituite o comunicato agli avvocati delle stesse, che vi appongono il visto; ne consegue che, in difetto di tali requisiti, l’atto di rinuncia non è idoneo a determinare l’estinzione del processo, ma, poiché è indicativo del venir meno dell’interesse al ricorso, ne determina comunque l’inammissibilità” (Sez. U, Sentenza n. 3876 del 18/02/2010, Rv. 611473 – 01);

ritenuto che le spese del giudizio di legittimità possono essere compensate tra le parti, trattandosi di rinuncia determinata dall’adesione alla definizione agevolata di cui al d.l. 148/2017 (c.d. “rottamazione cartelle bis”; cfr. Sez. 6-5, 5497/2017) e che non sussistono i presupposti per imporre alla ricorrente il pagamento del c.d. “doppio contributo”, posto che la causa di inammissibilità del ricorso è sopravvenuta (cfr. Sez. 6-1, Ordinanza n. 23175 del 12/11/2015, Rv. 637676-01).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità.