CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 07 giugno 2018, n. 14789
Tributi – IRAP – Attività di agente di commercio – Impresa familiare – Assoggettamento ad imposta del titolare – Sussiste
Con ricorso in Cassazione affidato a un motivo, nei cui confronti il contribuente non ha spiegato difese scritte, l’Agenzia delle Entrate impugnava la sentenza della CTR dell’Emilia-Romagna, relativa al silenzio rifiuto serbato dall’Agenzia delle Entrate, nei confronti della istanza di rimborso dell’IRAP per gli anni 2001-2003.
L’ufficio deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, degli artt. 2 e 3 del d.lgs. n. 446/97, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., in quanto, erroneamente, i giudici d’appello, in presenza di un contribuente che svolgeva la propria attività di agente di commercio in forma d’impresa familiare, avvalendosi negli anni d’imposta in contestazione, di collaboratori familiari (moglie e figlio), cui corrispondeva quote del proprio reddito d’impresa nella misura del 49%, avevano ritenuto che non sussistesse il requisito dell’autonoma organizzazione.
Il Collegio ha deliberato di adottare la presente decisione in forma semplificata.
Il motivo è fondato.
Secondo l’insegnamento di questa Corte “(…) tutti i soggetti che producono reddito di impresa, commerciale od agricola, sono tenuti al versamento dell’imposta regionale sulle attività produttive, istituita con D.Lgs. n. 446 del 1997, laddove non espressamente esentati, e quindi anche le imprese familiari, di cui all’art. 230 bis c.c.- cfr. Cass. n. 10777/2013; Cass. n. 12616/2016. Si è così ritenuto che “…mentre il reddito derivante dall’impresa familiare e risultante alla dichiarazione dei redditi viene imputato, a determinate condizioni, proporzionalmente alla rispettiva quota di partecipazione dei partecipanti (ma l’imprenditore deve essere titolare come minimo del 51%), l’imprenditore familiare, non i familiari collaboratori, è anche soggetto passivo IRAP, in quanto detta imposta colpisce il valore della produzione netta dell’impresa e la collaborazione dei partecipanti all’impresa familiare integra quel quid pluris dotato di attitudine a produrre una ricchezza ulteriore (o valore aggiunto) rispetto a quella conseguibile con il solo apporto lavorativo personale del titolare (etero – organizzazione dell’esercente l’attività) – cfr. Cass. n. 10777/2013 cit. (…)” (Cass. n. 24060/16).
Nel caso di specie, si trattava di attività di agente di commercio svolta secondo le forme dell’impresa familiare, con l’ausilio del coniuge e del figlio dell’agente quali collaboratori dell’impresa (v. istanza di rimborso, riportata alla p. 6 del ricorso, ai fini dell’autosufficienza).
Va, conseguentemente accolto il ricorso, cassata senza rinvio l’impugnata sentenza e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ex art. 384 c.p.c., rigettato l’originario ricorso introduttivo.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese del giudizio di merito a seguito dell’alterno esito rispetto al giudizio d’appello, ponendosi a carico del contribuente le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente.
Dichiara compensate le spese del giudizio di merito e condanna il contribuente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in € 1.400,00, oltre spese prenotate a debito.