CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 07 giugno 2018, n. 14865
Accertamento – Redditometro – Maggior reddito – Rettifica delle dichiarazioni – Prova documentale – Onere a carico del contribuente
Fatti e ragioni della decisione
L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione contro D.P.L., impugnando la sentenza della CTR Veneto indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la pronunzia di annullamento, resa dal giudice di primo grado, dell’accertamento redditometrico emesso a carico del contribuente per l’anno di imposta 2008.
La parte intimata si è costituita con controricorso, pure depositando memoria.
Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.
Il primo motivo, con il quale si prospetta la violazione dell’art. 38 dPR n. 600/73 e del d.l. n. 78/2010, nella parte in cui la CTR avrebbe ritenuto applicabile l’obbligo di contraddittorio preventivo anche all’accertamento redditometrico relativo all’anno 2008, è fondato.
Ed invero, questa Corte ha ripetutamente affermato che l’art. 38 D.P.R. 600/73, nella versione applicabile ratione temporis-ripresa a tassazione relativa all’anno 2007- da un lato non prevede alcun obbligo di contraddittorio endoprocedimentale (Cass. Sez. Un. 9 Dicembre 2015, n. 24823), bensì una mera facoltà e dall’altro, quand’anche il contribuente sottoponga osservazioni all’attenzione dell’ufficio, pur essendo previsto in capo allo stesso l’obbligo di valutare le stesse, non può ritenersi sussistere un ulteriore obbligo di esplicitare detta valutazione nell’atto impositivo (Cass. 31 Marzo 2017, n. 8378). Si è pure aggiunto che rispetto alla disposizione da ultimo ricordata non trova applicazione la modifica di cui all’art. 22 c. 1 D.L. n. 78/2010, priva di efficacia retroattiva (Cass. nn. 13707/16, Cass. n. 23631/2017) e applicabile solo dal periodo d’imposta 2009-cfr. Cass. n. 11283 del 31/05/2016.
Orbene, i giudici di appello non si sono in alcun modo ispirati ai superiori principi, anzi muovendo dall’errato presupposto che l’obbligo di contraddittorio endoprocedimentale si estendesse alla vicenda in esame- nella quale fu ripreso a tassazione un maggior reddito relativo all’anno 2008.
Il secondo motivo, con il quale si prospetta la violazione dell’art. 38 c.4 dPR n. 600/73, nella parte in cui ha riconosciuto la mera valenza di presunzione semplice dell’accertamento c.d. redditometrico, è parimenti fondato.
Questa Corte ha più volte sottolineato che la disciplina del cd. redditometro introduce una presunzione legale relativa (cfr. Cass. nn. 17487/2016; 9549/2011; 4646/2011; 22936 e 22937 /2007; 16284/2007) che dispensa l’Amministrazione da qualunque ulteriore prova rispetto all’esistenza dei fattori – indice della capacità contributiva, giacché codesti restano individuati nei decreti (Cass. nn. 7284/2017; 21142/2016; 16912/2016; 9539/2013).
A tali principi non si è uniformato il giudice di appello, muovendo invece dal convincimento che l’accertamento in parola si fondasse su presunzione semplice.
Anche il terzo motivo di ricorso, con il quale si prospetta la violazione dell’art. 38 c.4, 5 e 6 dPR n. 600/73 e dell’art. 2697 c.c., laddove la CTR non avrebbe fatto applicazione della giurisprudenza di questa Corte in ordine all’esistenza di una stretta verifica fra accantonamenti e somme a disposizione del contribuente ed impiego delle stesse ai fini dell’incremento patrimoniale considerato dall’ufficio, è fondato nei termini di seguito esposti.
Ed invero, questa Corte ha chiarito i confini della prova contraria a carico del contribuente, sottolineando che non è sufficiente dimostrare la mera disponibilità di ulteriori redditi o il semplice transito della disponibilità economica, in quanto, pur non essendo esplicitamente richiesta “la prova che detti ulteriori redditi sono stati utilizzati per coprire le spese contestate, si ritiene che il contribuente sia onerato della prova in merito a circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto o sia potuto accadere” (cfr. Cass. nn. 12207/2017; 1332/16; 22944/15; 14885/2015; 6396/2015; 25104/2014).
A tali principi non risulta che la CTR si sia uniformata, essendosi limitata a dare conto dell’esistenza di disponibilità finanziarie anche ricevute dai familiari, senza tuttavia specificare in motivazione dell’esistenza di quel nesso di contiguità temporale fra dette disponibilità e gli incrementi patrimoniali considerati dall’ufficio.
Sulla base di tali considerazioni, idonee a resistere anche ai rilievi difensivi esposti in memoria dal controricorrente, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altra sezione della CTR Veneto anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Veneto anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
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