CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 07 giugno 2018, n. 14868

Tributi – Accertamento – Raddoppio dei termini di decadenza del potere accertativo – Applicabilità – Reato che implica l’obbligo di denuncia penale – Necessità della comunicazione di reato – Esclusione

Fatti e ragioni della decisione

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un motivo, nei confronti di M.A. (che si è costituito con controricorso), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia indicata in epigrafe, con la quale – in controversia concernente l’avviso di accertamento notificato per la ripresa a tassazione di IRES, IVA e IRAP per l’anno 2007 – è stato rigettato l’appello contro la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso della parte contribuente, ritenendo che l’Ufficio era decaduto dal potere accertativo, in assenza di comunicazione di reato, trovando applicazione il regime normativo di cui al comma 132, art. 1, della L. n. 208/2015.

Il controricorrente ha pure depositato memoria.

Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.

La ricorrente prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 43 c. 3 dPR n. 600/73, 57 c. 3 dPR n. 633/72, 2 c. 3 d.lgs. n. 128/2015 e 11 preleggi. Lamenta in particolare che la CTR avrebbe erroneamente ritenuto che il raddoppio dei termini dell’azione accertativa dipendesse dalla comunicazione di reato, per di più applicando retroattivamente l’art. 2 d.lgs.n.128/2015, in vigore dal 2.9.2015.

La censura, ammissibile in rito, è fondata.

Occorre rammentare che in tema di accertamento tributario, il raddoppio dei termini previsto dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, comma 3 e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57,comma 3, nei testi applicabili ratione temporis, presuppone unicamente l’obbligo di denuncia penale, ai sensi dell’art. 331 c.p.p., per uno dei reati previsti dal D.Lgs. n. 74 del 2000 e non anche la sua effettiva presentazione, come chiarito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 247 del 2011 – cfr. Cass. n. 11117/2016, Cass. n. 30092/2017.

Questa Corte, inoltre, ha di recente precisato, esaminando il tema della portata dei successivi interventi legislativi di cui al d.lgs. 128/2015 ed alla I. 208/2015, che “In tema di termini per l’accertamento tributario stabiliti dagli artt. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 (per le imposte sui redditi) e 57 del d.P.R. n. 633 del 1972 (per l’IVA): a) il regime transitorio introdotto dal comma 3 dell’art. 2 del d.lgs. n. 128 del 2015 (in vigore dal 2 settembre 2015) non è abrogato dal successivo regime transitorio previsto dal comma 132 dell’art. 1 della legge n. 208 del 2015 (in vigore dal 10 gennaio 2016); b) il primo regime transitorio (d.lgs. n. 128 del 2015) stabilisce che i commi 1 e 2 dell’art. 2 del d.lgs. n. 128 del 2015 non si applicano né in relazione agli avvisi di accertamento, ai provvedimenti che irrogano sanzioni amministrative tributarie ed agli altri atti impugnabili con i quali l’Agenzia delle entrate fa valere una pretesa impositiva o sanzionatoria, notificati alla data del 2 settembre 2015, né in relazione agli inviti a comparire di cui all’articolo 5 del d.lgs. n. 218 del 1997, notificati alla data del 2 settembre 2015, né in relazione ai processi verbali di constatazione redatti ai sensi dell’art. 24 della legge n. 4 del 1929, dei quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza entro il 2 settembre 2015, sempre che i relativi atti recanti la pretesa impositiva o sanzionatoria siano notificati entro il 31 dicembre 2015; e) il secondo regime transitorio (legge n. 208 del 2015) disciplina diversamente il regime ordinario del raddoppio dei termini di accertamento previsto dai commi 1 e 2 dell’art. 2 del d.lgs. n. 128 del 2015, disponendo che i commi 130 e 131 dell’art. 1 della legge n. 208 del 2015 non si applicano agli avvisi relativi ai periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2016 e introducendo per tali periodi d’imposta anteriori una specifica normativa transitoria per le sole ipotesi in cui a detti periodi non sia applicabile il precedente regime transitorio dettato dal d.lgs. n. 128 del 2015″ – Cass. n. 26037/2016.

Orbene, nella specie, Il giudice d’appello, non ritenendo operante il raddoppio dei termini anche in assenza di notitia criminis per effetto della riscontrata violazione tributaria, non si è conformato ai superiori principi rispetto alla vicenda concreta, concernente un accertamento notificato il 10.9.2014 e relativo all’anno di imposta 2007 per il quale, dunque, non era nemmeno profilabile l’applicazione retroattiva della normativa sopravvenuta.

Sulla base di tali considerazioni il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altra sezione della CTR Lombardia che pure provvederà, oltre che alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, ad esaminare le eccezioni ritualmente proposta dalla società contribuente.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Lombardia che provvederà alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.