CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 07 giugno 2019, n. 15485
Rapporto di lavoro – Superiore inquadramento – Differenze retributive – Maggior grado di collaborazione e di autonomia
Rilevato
che con sentenza in data 20 dicembre 2013 la Corte d’appello di Roma respinge l’appello del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) avverso la sentenza del locale Tribunale n. 7994/2010 la quale, in accoglimento del ricorso di A.Q., ha dichiarato il diritto della ricorrente all’inquadramento nell’area C, posizione economica C1, del CCNL Comparto Ministeri del 27 marzo 2000 condannando il suindicato Ministro al pagamento di quanto dovuto a titolo di differenze retributive;
che la Corte territoriale, per quel che qui interessa, precisa che:
a) la Q. – già dipendente delle Ferrovie Apulo-Lucane e della successiva relativa Gestione Commissariale, inquadrata nel IV livello del correlato CCNL quale assistente, poi trasferita nei ruoli del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica Trasporti con inquadramento nella VI qualifica funzionale (poi area funzionale B, posizione economica B3) – ha adito il Tribunale, chiedendo il riconoscimento del diritto al superiore inquadramento nella posizione corrispondente alla VII qualifica funzionale (poi area C, posizione economica C1) e la condanna dell’Amministrazione al pagamento delle conseguenti differenze retributive;
b) le conclusioni cui è pervenuto il Tribunale appaiono corrette e da condividere, avendo trovato conferma sia in precedenti pronunce della Corte di cassazione riguardanti controversie analoghe alla presente, sia soprattutto in Cass. n. 9750 del 2012 che ha esaminato una fattispecie uguale a quella sub judice, relativa una lavoratrice originariamente dipendente dalle Ferrovie Calabro-Lucane ivi inquadrata nel IV livello come assistente, alla quale è stato riconosciuto l’inquadramento nella VII qualifica (area C, C1) in luogo di quello nella VI qualifica (area B, B3) attribuitole dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti presso il quale era transitata;
c) in tale sentenza la Corte di cassazione ha confermato la valutazione della Corte d’appello di erroneità dell’inquadramento attribuito alla dipendente sulla base del raffronto operato tra le declaratorie contrattuali in modo similare a quello effettuato nella presente vicenda;
d) ne deriva che l’inquadramento attribuito alla Q. non può considerarsi corretto perché, secondo il CCNL degli Autoferrotranvieri, il IV livello già rivestito dalla stessa è proprio dei “lavoratori che svolgono funzioni richiedenti il possesso di adeguate conoscenze tecniche o teorico-pratiche necessarie alla soluzione di problemi variabili complessi, con relativi margini di autonomia, e/o coordinano e controllano l’attività di altri lavoratori”, nel quale rientra il profilo professionale di “assistente”, proprio secondo la declaratoria, del “lavoratore che, agendo su direttive di massima, svolge funzioni di concetto, richiedenti particolari e specifiche conoscenze teorico-pratiche amministrative e/o tecniche”;
e) dal confronto con il profilo professionale della VI qualifica dell’Amministrazione dello Stato, si evince che la figura dell’assistente amministrativo è invece propria di colui che esplica attività di segreteria, coordinando l’attività di personale di qualifica funzionale inferiore e, se in possesso di specifica qualificazione, anche di pari professionalità “nell’ambito di prescrizioni di massima e di procedure predeterminate che non comportano la risoluzione di questioni con ricorso a valutazioni discrezionali”;
f) invece, la qualifica VII dell’Amministrazione dello Stato – nella quale rientra la figura del “collaboratore amministrativo” – è propria, tra l’altro, di chi “nell’ambito di procedure o di istruzioni di massima, svolge attività istruttoria direttamente o coordinando l’attività di un gruppo di lavoro e/o impiegati di professionalità inferiore predisponendo provvedimenti ed atti (riservati al settore) di competenza di livelli superiori …. Partecipa alla risoluzione ed elaborazione di dati nei settori economico-finanziari in rapporto all’attività del settore di applicazione ovvero dell’amministrazione”;
g) pertanto, ciò che caratterizza la VII qualifica è il maggior grado di collaborazione e di autonomia, che consente di operare “anche in assenza di procedure predeterminate, nell’ambito di istruzioni di massima”, come previsto per il IV livello del CCNL degli Autoferrotranvieri;
h) invece il dipendente inquadrato nella VI qualifica svolge mansioni che “non comportano la risoluzione di questioni con ricorso a valutazioni discrezionali”;
i) di qui il rigetto dell’appello del MEF;
che avverso tale sentenza il Ministero dell’Economia e delle Finanze propone ricorso affidato ad un unico motivo, al quale oppone difese A.Q., con controricorso illustrato da memoria.
Considerato
che l’unico motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., violazione di legge per erronea applicazione dell’art. 4, comma 2, del d.l. n. 163 del 1995 convertito dalla legge n. 273 del 1995 nonché dell’art. 80 della legge n. 312 del 1980 rilevandosi che il transito di cui si tratta nel presente giudizio si è svolto facendosi applicazione del quadro di equiparazione delle qualifiche elaborato dal Dipartimento della Funzione pubblica di concerto con il Ministero del Tesoro sul modello di corrispondenza del Ministero dei Trasporti e della Motorizzazione civile parametrato ai contenuti delle declaratorie contrattuali;
che tale quadro di equiparazione è stato utilizzato dalla P.A. per la generalità dei casi e non vi è ragione per discostarsene;
che, pertanto, deve essere confermato l’inquadramento della lavoratrice nella VI qualifica funzionale, considerata corrispondente al IV livello presso le Ferrovie;
che il ricorso non merita accoglimento, dandosi continuità al condiviso e consolidato indirizzo (vedi, tra le tante: Cass. SU 12 gennaio 2011, n. 503; Cass. 14 giugno 2012, n. 9750; Cass. 25 settembre 2013, n. 21912) secondo cui:
1) la fattispecie di cui si tratta, disciplinata dall’art. 4, comma 2, del d.l. n. 163 del 1995 convertito dalla legge n. 273 del 1995 e richiamato dal Ministero, riguarda il trasferimento, previo assenso dell’interessato, di dipendente pubblico eccedente in altra Pubblica Amministrazione a richiesta di quest’ultima;
2) si è quindi in presenza di un fenomeno di modificazione soggettiva del rapporto di lavoro assimilabile alle ipotesi di cessione del contratto e quindi si deve procedere all’inquadramento del lavoratore sulla base della posizione dal medesimo posseduta nell’ambito della precedente fase del rapporto e dell’individuazione della posizione ad essa maggiormente corrispondente nel quadro della disciplina legale e contrattuale applicabile nella amministrazione di destinazione (Cass. S.U. n. 503 del 2011 e n. 22800 del 2010);
3) d’altra parte, le stesse Sezioni Unite hanno affermato che non vi è motivo di dubitare della qualificabilità come atto amministrativo del decreto emanato dal Presidente del Consiglio (di concerto con il Ministro del tesoro) a norma del d.l. n. 163 del 1995, art. 4, comma 2, per dare attuazione alla possibilità di mobilità (cd. volontaria) tra Pubbliche Amministrazioni, visto che si tratta di provvedimento di un’autorità esterna al rapporto di lavoro (non parte del medesimo) che determina la modificazione soggettiva del rapporto stesso dal lato del datore di lavoro, sia pure in esito ad un procedimento che richiede l’assenso del lavoratore;
4) né è rinvenibile un fondamento normativo all’esercizio da parte del Presidente del Consiglio, con il suddetto decreto, non solo del potere di determinare il trasferimento del lavoratore ma anche di quello di determinare la concreta disciplina del rapporto di lavoro, sostituendosi a quanto di competenza dell’amministrazione datrice di lavoro, la quale a sua volta in ipotesi del genere, così come già rilevato dalle Sezioni Unite, valorizzando un orientamento già emerso nell’ambito dalla Sezione lavoro;
che su queste basi in una controversia relativa ad una ex dipendente delle Ferrovie Apulo Lucane ivi inquadrata nel IV livello contrattuale, avente un percorso professionale uguale all’attuale ricorrente (Cass. n. 21912 del 2013) la quale era stata inquadrata dal Ministero nella VI qualifica funzionale prevista per il personale dei Ministeri (poi area funzionale B, posizione economica B3) invece che nella VII qualifica funzionale (area funzionale C, posizione economica C1), è stata affermata la correttezza della valutazione effettuata dai Giudici del merito basata sulla comparazione tra il VI livello del CCNL dell’Accordo nazionale autoferrotranvieri 2 ottobre 1989 e la VII qualifica funzionale del personale del Comparto ministeri in riferimento al profilo professionale di collaboratore amministrativo, analogo per grado di impegno e responsabilità, dovendosi procedere all’inquadramento del dipendente sulla base della posizione già posseduta nella precedente fase del rapporto con individuazione dello status ad esso maggiormente corrispondente nel quadro della disciplina legale e contrattuale applicabile nell’Amministrazione di destinazione (vedi: Cass. SU 10 novembre 2010, n. 22800);
che la sentenza impugnata risulta essere del tutto conforme al suddetto orientamento giurisprudenziale che ha espressamente richiamato, mentre le censure del ricorrente non offrono argomenti idonei per discostarsene;
che, in sintesi, il ricorso deve essere respinto;
che le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza;
che nulla va disposto con riguardo al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, non potendo tale normativa trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato, quale è il Ministero ricorrente (vedi, per tutte, in tal senso: Cass. 29 gennaio 2016, n. 1778).
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 4000,00 (quattromila/00) per compensi professionali, oltre spese forfetarie nella misura del 15% e accessori come per legge.
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