CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 07 giugno 2019, n. 15487
Mancato pagamento di crediti contributivi – Iscrizioni ipotecarie – Inesistenza della notifica delle cartelle esattoriali
Rilevato che
Il Tribunale di Lecco è stato adito il 25 luglio 2012 da Y. Z. in seguito alla riassunzione disposta dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia Sez. Milano dichiaratasi, in sede d’appello, priva di giurisdizione quanto ai capi dei ricorsi con i quali lo stesso Ye Z. aveva inteso fare accertare l’illegittimità delle iscrizioni ipotecarie, effettuate per mancato pagamento di crediti contributivi portati da alcune cartelle esattoriali, a causali) dell’inesistenza della notifica degli avvisi di iscrizione d’ipoteca ex art. 77 d.p.r. n. 602 del 1973; 2) dell’omessa specifica indicazione degli asseriti crediti nelle lettere di comunicazione di iscrizione di ipoteca e degli estratti di ruolo; 3) della omessa allegazione nelle lettere di comunicazione della nota di iscrizione ipotecaria rilasciata dal competente Ufficio del Territorio; 4) della illegittimità delle comunicazioni di iscrizione ipotecaria non precedute dalla notifica dell’intimazione di pagamento e della nullità ovvero inesistenza della notifica delle cartelle esattoriali;
il Tribunale, con sentenza n. 255/2013, ha dichiarato inammissibile per tardività l’opposizione (qualificata come opposizione agli atti esecutivi di cui all’art. 617 cod. proc. civ.) ad iscrizione ipotecaria del concessionario per la riscossione, proposta nei confronti di Equitalia Nord s.p.a. da Ye Z., in quanto, trattandosi di riassunzione, il giudizio doveva ritenersi introdotto il 13 dicembre 2010 (momento in cui furono iniziati i giudizi, poi riuniti in appello, dinanzi alle Commissioni Tributarie Provinciali di Corno e di Lecco) e solo trasferito dinanzi al giudice ordinario, ai sensi dell’art. 59 I. n. 69 del 2009, con la conseguenza che, a tale data del 13 dicembre 2010 erano decorsi i termini perentori (di cinque giorni) previsti dall’art. 617 cod.proc.civ. che dovevano calcolarsi dalle date delle iscrizioni ipotecarie (11 febbraio 2010 e 22 settembre 2010);
peraltro, ad avviso de! Tribunale, anche a voler ritenere che fossero state fatte valere questioni di merito relative all’obbligazione contributiva, ex art. 24 d.lgs. n. 46 del 1999, avrebbe dovuto rilevarsi il difetto di legittimazione passiva del concessionario per la riscossione;
avverso tale sentenza ricorre per cassazione Ye Z con tre motivi: 1) violazione e o falsa applicazione degli artt. 54 (attualmente 50, comma 1 lett. B) d.P.R. n. 602 del 1973 ed in relazione all’art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992 laddove la sentenza ha assoggettato alla disciplina dell’art. 617 cod. proc. civ. anche l’opposizione ad iscrizione ipotecaria dell’agente di riscossione che invece è atto autonomamente impugnabile; 2) violazione e o falsa applicazione degli artt. 617, comma 2, cod. proc. civ. e 59, comma 2, legge n. 69 del 2009 in ragione del fatto che i venti giorni previsti dall’art. 617 cod. proc. civ. nella stesura di cui alla legge n. 80 del 2005, non potevano che decorrere dalla notificazione della comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria che, nel caso di specie, era da considerarsi addirittura inesistente perché mai consegnata né giunta presso il domicilio del destinatario e, comunque, in effetti avvenuta solo il 29 novembre 2010; 3) violazione e o falsa applicazione dell’art. 81 cod. proc. civ. in ragione dell’erronea affermazione del difetto di legittimazione passiva di Equitalia Nord s.p.a in relazione alla impugnazione delle cartelle esattoriali sottese alle ipoteche impugnate;
resiste Equitalia Nord s.p.a con controricorso; il ricorrente ha depositato memoria;
Considerato che
i primi due motivi sono connessi e vanno trattati congiuntamente; il ricorrente, opponendosi alle iscrizioni ipotecarie effettuate dal concessionario per la riscossione in data 22 settembre ed 11 febbraio 2010 e relative anche a debiti inadempiuti di natura tributaria, estranei a! presente giudizio, ha inteso far valere le ragioni che la sentenza impugnata ha indicato nell’accertamento: a) dell’inesistenza della notifica degli avvisi di iscrizione d’ipoteca; b) dell’omessa specifica degli asseriti crediti nelle lettere di comunicazione di iscrizione di ipoteca; c) della omessa allegazione nelle lettere di comunicazione della nota di iscrizione ipotecaria rilasciata dall’Ufficio del Territorio; d) della illegittimità delle comunicazioni di iscrizione ipotecaria non precedute dalla notifica dell’intimazione di pagamento; e) della nullità ovvero inesistenza della notifica delle cartelle esattoriali;
il tribunale ha ritenuto inammissibili tali capi di domanda, relativi a vizi formali della procedura successiva all’iscrizione a ruolo, per una duplice ragione: in primo luogo, in quanto le denunzie di illegittimità prospettate ricadono all’interno della disciplina della riscossione contributiva previdenziale di cui al d.lgs. n. 46 del 1999 ed, in particolare, è stato richiamato l’art. 16, che nel riformulare l’art. 57 lett.b) d.p.r. n. 602 del 1973 (a modifica dell’art. 54 d.p.r. n. 603 del 1973), ha previsto: <Non sono ammesse [ ..] b) /e opposizioni regolate dall’articolo 617 del codice di procedura civile relative alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo>; in secondo luogo, in quanto anche ad ammettere che la domanda fosse proponibile ed ammissibile, una volta qualificata come opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 cod. proc. civ., trattandosi di rilievi diretti alle sole modalità della riscossione intrapresa con l’iscrizione di ipoteca, essa sarebbe soggetta al termine di decadenza di cinque giorni, nel caso di specie, decorso, considerando che il termine iniziale era quello dell’iscrizione delle ipoteche e che il ricorso alle Commissioni Tributarie era stato introdotto il 13 dicembre 2010 ed a tale data occorreva fare riferimento;
in riferimento alla deduzione relativa alla mancata notifica delle cartelle esattoriali, il Tribunale ne ha pure ritenuto l’improponibilità in quanto rientrante nella disciplina della opposizione agli atti esecutivi di cui all’art. 617 cod.proc.civ., ed ha, in aggiunta, precisato che pure a voler ritenere diversamente, ugualmente la domanda sarebbe stata inammissibile perché proposta nei riguardi di soggetto (Equitalia Nord s.p.a.) del tutto estraneo alla pretesa contributiva che costituisce il merito della pretesa;
il ricorrente denuncia l’illegittimità di tale ricostruzione ed insiste nel rilevare che, poiché l’oggetto del proprio ricorso erano le denunce sopra elencate, la fattispecie non poteva essere disciplinata dall’art. 617 cod. proc. civ. (primo motivo) e, comunque, (secondo motivo) il termine per proporre l’opposizione era stato rispettato perché decorrente dal 29 novembre 2010, data in cui Equitalia s.p.a., dopo la richiesta del proprio legale derivata dalla casuale ispezione ipotecaria del 9 novembre 2010, aveva trasmesso la comunicazione richiesta; i motivi sono infondati, seppure correttamente prospettino l’erroneità dell’applicazione dell’art. 617 cod.proc.civ., ragione per la quale la sentenza impugnata, che comunque è pervenuta alla corretta negazione della fondatezza della opposizione alla iscrizione all’ipoteca, va corretta nella motivazione ai sensi dell’art. 384 cod.proc.civ., infatti spetta al giudice il compito di qualificare giuridicamente i fatti, utilizzando la normativa che ad essi si attaglia (v. Cass. n. 23875 del 2015; Cass. n. 7605 del 2016; Cass. n. 7605 del 2016, Cass. n. 380 del 2017);
la questione oggetto di esame rientra nella dibattuta e complessa vicenda relativa alle tutele riconosciute nell’ipotesi di iscrizione di ipoteca da parte del concessionario per la riscossione, ai sensi dell’art. 77 d.p.r. n. 602 del 1973 ed, in primis, della sua autonoma impugnabilità;
a tal proposito, le Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 19667 del 2014, a composizione di una complessa vicenda giurisprudenziale che aveva interessato anche analoga questione relativa al preavviso di fermo amministrativo di beni mobili registrati, hanno affermato che:”L’iscrizione ipotecaria prevista del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77, non costituisce atto dell’espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all’esecuzione forzata vera e propria, sicché può essere effettuata anche senza la necessità di procedere alla notifica dell’intimazione di cui al cit. D.P.R. n. 602, art. 50, comma 2, la quale è prescritta per l’ipotesi in cui l’espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento“; inoltre, Cass. n. 25745 del 2015, in fattispecie relativa a riscossione di crediti non tributari, ha affermato che l’iscrizione ipotecaria ex art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973 si pone come procedura alternativa all’esecuzione forzata, sicché la contestazione del diritto dell’esattore ad iscrivere l’ipoteca assume le forme di un’azione di accertamento negativo, svincolata dagli schemi delle opposizioni esecutive e sottratta, anche quando risulti affidata a motivi formali, al termine decadenziale ex art. 617 cod.proc.civ.;
tuttavia, con la già ricordata sentenza n. 19667 del 2014 le Sezioni Unite hanno anche avuto modo di osservare che: “in tema di riscossione coattiva delle imposte, l’Amministrazione finanziaria prima di iscrivere l’ipoteca su beni immobili ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77 (nella formulazione vigente ratione temporis rilevante anche nella fattispecie ora in esame), deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine – che può essere determinato, in coerenza con analoghe previsioni normative (da ultimo, quello previsto dall’art. 77, comma 2 bis, del medesimo D.P.R., come introdotto dal D.L. 14 maggio 2011, n. 70, conv. con modif. dalla L. 12 luglio 2011, n. 106), in trenta giorni – per presentare osservazioni od effettuare il pagamento, dovendosi ritenere che l’omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell’iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea, fermo restando che, attesa la natura reale dell’ipoteca l’iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale d’illegittimità”;
orbene le censura articolate dalla parte ricorrente, come sopra ricordate, risultano estranee al profilo di tutela necessaria disegnato dalle Sezioni Unite di questa Corte appena ricordato, essendo incentrate sulla pretesa applicazione della disposizione di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, e sulla denuncia di mancanza di adeguata motivazione della comunicazione di iscrizione pervenuta il 29 novembre 2010, mentre non viene in alcun modo dedotto che il concessionario avrebbe comunque dovuto comunicare al contribuente che avrebbe proceduto ad iscrivere ipoteca, e ciò nel dovuto rispetto del principio del contraddittorio a pena di illegittimità conseguente cancellazione della stessa ipoteca;
avuto riguardo, dunque, ai contenuti delle domande formulate dall’odierno ricorrente che lo stesso riporta, ed ai motivi di ricorso per cassazione che alle stesse domande devono fare riferimento una volta venuta meno la sussunzione all’interno dell’opposizione ex art. 617 cod. proc. civ., devono ritenersi infondati in diritto i capi di opposizione all’iscrizione ipotecaria incentrati sulla violazione di una disposizione inapplicabile, nella specie, del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2) (Cass. SS.UU. n. 19667 del 2014; Cass. n. 23875 del 2015), così come i capi di opposizione che denunciavano carenze di motivazione della comunicazione di iscrizione ad ipoteca sotto il profilo della necessaria indicazione di ciascun credito, degli estratti di ruolo, della nota di iscrizione ipotecaria dell’Ufficio del Territorio, trattandosi di contenuti che non devono necessariamente essere indicati nella comunicazione di iscrizione di ipoteca che non deve avere altri contenuti oltre alla indicazione della cartella cui si riferisce (Cass. n. 24258 del 2014);
i motivi del ricorso per cassazione in esame, inoltre, difettano di autosufficienza non essendo riprodotto il contenuto delle comunicazioni di iscrizione di ipoteca che si assumono carenti quanto a motivazione;
quanto poi alla affermata nullità dell’iscrizione ipotecaria derivata dall’asserita inesistenza di notificazione delle cartelle esattoriali sulle quali l’ipoteca si fonda, va osservata la assoluta genericità della formulazione della denuncia giacché sia la sentenza impugnata che il ricorso in cassazione si limitano ad affermare che la parte ricorrente ha lamentato tale inesistenza senza spiegare i termini fattuali che dovrebbero sorreggere la valutazione giuridica e, per tale via, condurre alla nullità dell’iscrizione d’ipoteca quale atto a valle della procedura di riscossione;
quanto, poi, al terzo motivo di ricorso, ne va dichiarata l’inammissibilità giacché la sentenza ha formulato solo in via eventuale, quale argomento ad abundantiarn, quello della erronea individuazione del soggetto legittimato passivo in ipotesi di qualificazione della domanda come opposizione all’esecuzione per ragioni di insussistenza del credito contributivo; questa Corte di cassazione ha avuto modo di ribadire che è inammissibile, in sede di giudizio di legittimità, il motivo di ricorso che censuri un’argomentazione della sentenza impugnata svolta “ad abundantiarn”, e pertanto non costituente una “ratio decidendi” della medesima. Infatti, un’affermazione siffatta, contenuta nella sentenza impugnata, che non abbia spiegato alcuna influenza sul dispositivo della stessa, essendo improduttiva di effetti giuridici non può essere oggetto di ricorso per cassazione, per difetto di interesse (Cass. n. 8755 del 2018; 23635 del 2010);
in definitiva, il ricorso va rigettato e !e spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo;
sussistono, dato l’esito del ricorso, i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 3500,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, spese forfettarie nella misura del 15% e spese accessorie di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.