CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 07 luglio 2020, n. 14031
Iva intracomunitaria – Operazioni triangolari – Non imponibilità – Condizioni
Rilevato che
– l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Friuli Venezia Giulia, depositata il 25 maggio 2012, di reiezione dell’appello dalla medesima proposto avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto i – riuniti – ricorsi della A.I. s.p.a. per l’annullamento degli avvisi di accertamento con cui l’Ufficio aveva rettificato le dichiarazioni rese ai fini i.v.a. relative agli anni 2003 e 2004;
– dall’esame della sentenza impugnata si evince che gli atti impositivi impugnati traevano origine dal disconoscimento operato dall’Ufficio della natura di triangolazioni intracomunitarie non imponibili di operazioni commerciali poste in essere dalla contribuente con la società francese W.T. s.a.m., promotrice delle stesse, e aventi quale destinatario finale la società inglese S. Itd., per difetto del carattere di unitarietà;
– il giudice di appello, dopo aver dato atto che la Commissione provinciale aveva accolto i ricorsi, ha disatteso il gravame dell’Ufficio, evidenziando che gli accordi intervenuti sin dall’origine tra le parti erano nel senso che la merce era vincolata alla consegna alla società inglese e che le lettere di vettura internazionale fornivano la prova dell’avvenuto trasferimento della stessa dal territorio nazionale a quello dell’Inghilterra;
– il ricorso è affidato ad un unico motivo;
– resiste con controricorso la A.I. s.p.a., la quale, deposita, poi, memorie ai sensi dell’art. 380-bis. 1 c.p.c.;
Considerato che
– va preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso in quanto notificato da un procuratore dello Stato non abilitato alla difesa in cassazione, atteso che l’attività di impulso del procedimento notificatorio può essere delegata, anche verbalmente, dal soggetto legittimato, in quanto la legge citata non esclude espressamente la delegabilità di tale atto ad altro professionista, ove il delegante sia munito di procura e, in tal caso, l’omessa menzione, nella relazione di notifica, della persona che materialmente ha eseguito la attività suddetta, ovvero della sua qualità di incaricato del legittimato, è irrilevante ai fini della validità della notificazione se, alla stregua dell’atto da notificare, risulta egualmente certa, come nel caso in esame, la parte ad istanza della quale essa deve ritenersi effettuata (cfr. Cass. 8 marzo 2016, n. 4520);
– sotto altro aspetto, si osserva che è legittima la notifica del ricorso per cassazione effettuata da un avvocato dello Stato diverso da quello che ha sottoscritto il ricorso, atteso che la ripartizione del lavoro tra avvocati e procuratori dello Stato, i quali non necessitano di mandato e sono tra di loro fungibili e sostituibili in caso d’impedimento, è attività meramente interna (così, Cass. 28 ottobre 2015, n. 21985);
– ciò posto, con l’unico motivo di ricorso proposto l’Agenzia denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 1 e 8, primo comma, lett. a), d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e 41 e 58, d.l. 30 agosto 1993, n. 331, conv. con modif., nella I. 29 ottobre 1993, n. 427, per aver la sentenza impugnata ritenuto che le operazioni rilevate godessero del regime di non imponibilità benché il trasporto al cessionario finale fosse stato eseguito a cura e per conto della prima cessionaria;
– il motivo è infondato;
– l’art. 58, d.l. n. 331 del 1993, dispone che non sono imponibili le cessioni di beni, anche tramite commissionari, effettuate nei confronti di cessionari o commissionari di questi se i beni sono trasportati o spediti in altro Stato membro a cura o a nome del cedente, anche per incarico dei propri cessionari o commissionari di questi, aggiungendo che tale disposizione si applica anche se i beni sono stati sottoposti per conto del cessionario, ad opera del cedente stesso o di terzi, a lavorazione, trasformazione, montaggio, assiemaggio o adattamento ad altri beni;
– tale fattispecie si caratterizza per l’intervento di tre distinti operatori economici e per il fatto che la merce oggetto della cessione, e che deve essere spedita o trasportata dal territorio dello Stato membro di partenza in quello dello Stato membro del cessionario, non è utilizzata direttamente dall’acquirente ma è, fin dall’origine, vincolata alla consegna ad un terzo soggetto passivo che la immette al consumo o la destina agli impieghi della propria attività economica nello Stato membro di destinazione della merce, per cui la cessione viene effettuata non al destinatario finale della merce ma ad un soggetto passivo, realmente interposto, che effettua l’acquisto esclusivamente in funzione della successiva esportazione ovvero della operazione intracomunitaria, in quanto a ciò giuridicamente vincolato dall’accordo stipulato con il cedente (cfr. Cass. 17 febbraio 2016, n. 3099);
– la finalizzazione della cessione nazionale al trasporto a cessionario residente all’estero deve guidare l’interpretazione dell’espressione letterale «a cura» del cedente, contenuta nel predetto art. 58, primo comma, nel senso che l’operazione, fin dalla sua origine e nella sua rappresentazione documentale, deve essere voluta, nella comune volontà degli originari contraenti, come cessione nazionale in vista di trasporto a cessionario residente all’estero e non anche che la spedizione o il trasporto devono avvenire in esecuzione di un contratto concluso direttamente dal cedente o in rappresentanza di quest’ultimo (cfr., sul tema, Cass. 23 febbraio 2018, n. 4408; Cass. 24 giugno 2011, n. 13951);
– orbene, la Commissione regionale ha rilevato che dalla documentazione prodotta emergeva che la società francese W.T. s.a.m. prima cessionaria e promotrice della triangolazione comunitaria, non ha mai conseguito la «effettiva e fisica disponibilità della merce», acquistata «preordinatamente», solo per essere consegnata alla S. Itd., cessionaria finale;
– ha, quindi, ritenuto che la circostanza per cui il trasporto dei beni nello Stato membro di destinazione non fosse avvenuto «a cura e nome del cedente», ma fosse stato eseguito da un vettore designato dalla prima cessionaria non assumesse rilievo ai fini di escludere la non imponibilità dell’operazione, essendo sufficiente che la consegna a tale ultimo soggetto sia stata prevista, sin dall’origine, in funzione della consegna della merce al destinatario finale residente in diverso Stato membro;
– così argomentando, ha fatto corretta applicazione dei richiamati principi di diritto;
– si osserva, inoltre, che irrilevanti sono gli elementi in fatto dedotti dall’Amministrazione finanziaria alle pagg. 11 e 12 del ricorso, da cui si evincere, secondo la tesi della parte, l’inesistenza dello spedizioniere e l’impossibilità della consegna della merce al soggetto indicato quale cessionario finale, in quanto, in contrasto con l’accertamento compiuto in sentenza e non veicolati attraverso la prospettazione di relativa doglianza per vizio di motivazione;
– pertanto, per le suesposte considerazioni, il ricorso non può essere accolto;
– le spese processuali del giudizio di legittimità seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in euro 18.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% e accessori di legge.
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