CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 07 luglio 2020, n. 14054
Cartella di pagamento – Indicazione della persona responsabile del procedimento – Trasparenza dell’attività amministativa – Condizione
Ritenuto in fatto
La Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza n. 264/39/2014 depositata il 23.1.2014 rigettava l’appello proposto dalla S. – (…) s.r.l. avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Latina che aveva respinto il ricorso introduttivo della contribuente, presentato avverso una cartella di pagamento ex art. 36 bis d.p.r. 600/1973, relativa ad omessi versamenti IVA e IRAP per l’anno di imposta 2006.
Il giudice di appello evidenziava che la cartella era adeguatamente motivata in quanto si fondava sulla liquidazione delle imposte dichiarate dalla stessa contribuente con il mod. Unico, che non era necessario l’avviso bonario in quanto dai controlli automatici non era emerso un risultato diverso da quelli indicato nella dichiarazione e che non era necessario indicare il responsabile del procedimento tenuto conto che la cartella era stata notificata in data anteriore al primo giugno 2008.
Avverso la sentenza la società contribuente propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.
Equitalia Sud s.p.a non ha spiegato difese.
Ragioni della decisione
1. Con il primo motivo la ricorrente deduce in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. violazione dell’art. 7 della legge 212/2000, nullità della cartella in relazione all’art. 36 comma 4 ter del DL n. 248 del 2007, nonché in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c. insufficiente e contraddittoria motivazione. Lamenta che la CTR aveva erroneamente affermato non necessaria l’indicazione del responsabile del procedimento tenuto conto che la cartella era stata notificata in data anteriore al dì 1 giugno 2008, mentre la cartella era stata notificata il 7 maggio 2010 con ruolo reso esecutivo in data 4.3.2010.
La censura è inammissibile per quanto si va a precisare.
In argomento deve richiamarsi come questa Corte abbia già chiarito, anche a sezioni unite, che l’indicazione del responsabile del procedimento negli atti dell’amministrazione finanziaria è richiesta dall’art. 7 della l. n. 212 del 2000 -a pena di nullità; per le sole cartelle di pagamento dall’art. 36, comma 4-ter, del d.l. n. 248 del 2007, convertito, con modificazioni, nella l. n. 31 del 2008, che nell’introdurre specificamente la sanzione di nullità per le cartelle non indicanti il nome del responsabile del procedimento fissa la decorrenza di tale disciplina con riferimento ai ruoli consegnati dal 1 giugno 2008, precisando, con portata interpretativa, che “la mancata indicazione dei responsabili dei procedimenti nelle cartelle di pagamento relative a ruoli consegnati prima di tale data non è causa di nullità delle stesse” (cfr. sez. un. n. 11722 del 2010 e sez. 5 n. 10805 del 2010). La Cassazione ha chiarito che è necessaria l’indicazione della persona responsabile del procedimento, a prescindere quindi dalla funzione (apicale o meno) della stessa effettivamente esercitata; siffatta indicazione appare peraltro sufficiente ad assicurare gli interessi sottostanti alla detta indicazione, e cioè la trasparenza dell’attività amministrativa, la piena informazione del cittadino (anche ai fini di eventuali azioni nei confronti del responsabile) e la garanzia del diritto di difesa”. Dal tenore letterale della norma si evince con chiarezza che è necessaria l’indicazione della identità della persona indicata quale responsabile del procedimento, trattandosi evidentemente di informazione necessaria per la difesa, cui il diritto di informazione è strettamente funzionale (Cass. 23537/2018).
La decorrenza di tale disciplina fa espresso riferimento ai ruoli consegnati dal 1 giugno 2008 e non come erroneamente affermato dalla CTR dalla notifica della cartella.
Nella specie sussisteva, certamente, l’obbligo di indicazione del responsabile del procedimento in quanto il ruolo è stato reso esecutivo nel marzo 2010 ed è stato, evidentemente, consegnato successivamente.
La CTR ha, tuttavia affermato che la cartella è stata notificata in data anteriore al 1° giugno 2008.
E’ incontestato, sulla base delle stesse controdeduzioni dell’Agenzia delle Entrate che la notifica della cartella sia, invece, avvenuta il 7 maggio 2010.
La CTR è incorsa, dunque, in un errore di percezione; l’erronea individuazione della data di notifica della cartella integra un errore di fatto frutto di una svista materiale concernente una circostanza decisiva non oggetto di contrasto fra le parti – la data della notifica della cartella – e non da una errata valutazione delle risultanze processuali.
La circostanza, pertanto, rileva quale vizio che, ai sensi dell’art. 395, comma 1, n. 4 c.p.c., doveva essere fatto valere con la revocazione ordinaria e non con il ricorso per cassazione.
2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. violazione degli artt. 6 e 7 della legge 212/2000 per la mancata indicazione della data di decorrenza del saggio e del calcolo degli interessi nonché per la mancata indicazione degli elementi di calcolo della pretesa fiscale. Sulle stesse circostanza deduce omessa ed insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia prospettata dalle parti.
La censura non è fondata.
Questa Corte ha affermato che il principio secondo cui, in tema di riscossione delle imposte, sebbene in via generale la cartella esattoriale, che non segua uno specifico atto impositivo già notificato al contribuente, ma costituisca il primo ed unico atto con il quale l’ente impositore esercita la pretesa tributaria, debba essere motivata alla stregua di un atto propriamente impositivo, tale obbligo di motivazione deve essere differenziato a seconda del contenuto prescritto per ciascuno tipo di atto, sicché, nel caso in cui la cartella di pagamento sia stata emessa in seguito a liquidazione effettuata in base alle dichiarazioni rese dal contribuente ai sensi degli artt. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, l’obbligo di motivazione può essere assolto mediante il mero richiamo a tali dichiarazioni perché, essendo il contribuente già a conoscenza delle medesime, non è necessario che siano indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa. (Sez. 5 – , Ordinanza n. 21804 del 20/09/2017; Cass. n. 15564/ 2016, Cass. n. 25329/14 e Cass. n. 11176 / 2014). Nel caso di specie la cartella di pagamento si è semplicemente basata sulle dichiarazioni della società contribuente, limitandosi a liquidare l’imposta sui dati forniti dalla stessa società, senza avanzare pretese ulteriori. Ne consegue che l’obbligo di motivazione della cartella ben poteva essere assolto mediante il mero richiamo alle dichiarazioni, senza necessità di indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa tributaria. (Cass. 7245/2019).
Inoltre, la cartella di pagamento ex art. 36-bis del d.P.R. n. 602 del 1973 è congruamente motivata, quanto al calcolo degli interessi, mediante il richiamo alla dichiarazione dalla quale deriva il debito di imposta ed al conseguente periodo di competenza, essendo il criterio di liquidazione degli stessi predeterminato “ex lege”, e risolvendosi, pertanto, la relativa applicazione in un’operazione matematica (Cass., 27 marzo 2019, n. 8508; Cass., 8 marzo 2019, n. 6812; Cass. 33595/2019).
La CTR ha fatto corretta applicazione dei principi affermati dalla Corte rilevando che l’emissione della cartella si fondava sulla liquidazione delle imposte dichiarate dalla stessa contribuente e che, conseguentemente, non si ravvisavano gli estremi della carenza motivazionale dell’atto opposto.
Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il secondo motivo di ricorso, inammissibile il primo e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, in favore dell’Agenzia delle Entrate, che liquida in €13.000,00 oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Corte di Cassazione, ordinanza n. 20368 depositata il 14 luglio 2023 - L’eventuale incompletezza della copia notificata determinato la nullità dell’atto impugnato, anche perché si trattava di cartella esattoriale che non seguiva uno specifico atto…
- CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 38116 depositata il 29 dicembre 2022 - La cartella di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è…
- Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza n. 16412 depositata il 15 luglio 2007 - La correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria e' assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di…
- CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 26681 depositata il 15 settembre 2023 - In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così…
- Corte di Cassazione, ordinanza n. 15030 depositata il 29 maggio 2023 - Il principio di non contestazione, applicabile anche al processo tributario, trova qui in ogni caso un limite strutturale insito nel fatto che l’atto impositivo non è l'atto…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 21 giugno 2019, n. 16685 - Il contribuente, qualora impugni una cartella esattoriale emessa dall'agente della riscossione deducendo la mancata notifica dei prodromici atti impositivi, può agire indifferentemente nei…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Processo tributario: i dati tratti da server non c
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 7475 deposi…
- Le liberalità diverse dalle donazioni non sono sog
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 7442 depositata…
- Notifica nulla se il messo notificatore o l’
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5818 deposi…
- Le clausole vessatorie sono valide solo se vi è ap
La Corte di Cassazione, sezione II, con l’ordinanza n. 32731 depositata il…
- Il dipendente dimissionario non ha diritto all’ind
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 6782 depositata…