CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 07 luglio 2021, n. 19362
Tributi – IRPEF – Accertamento sintetico – Redditometro – Incrementi patrimoniali e oneri di gestione – Acquisto autovettura – Prova contraria – Rimborso del finanziamento per l’acquisto dell’auto
Rilevato che
Con sentenza n. 269/67/13 la Commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, rigettava l’appello proposto da L.R. avverso la sentenza con la quale la Commissione tributaria provinciale di Brescia ne aveva respinto il ricorso avverso l’avviso di accertamento Irpef 2006 che, in relazione a spese di incremento patrimoniale ed oneri di gestione valutati come incompatibili con la posizione fiscale, accertava un reddito di € 52.251 a fronte degli € 28.932 dichiarati.
Osservava la CTR, per quanto ancora di interesse, che il punto più rilevante della questione era costituito dalla disponibilità di un’autovettura, laddove la somma accertata dall’Ufficio non rappresentava un costo effettivo di gestione dell’automezzo ma, con l’utilizzo di parametri prefissati dalla legge, rappresentava l’elaborazione di un reddito minimo ipotizzato come compatibile con la disponibilità di un’autovettura di quel costo e di quella potenza, venendo pertanto in rilievo presunzioni non superabili dal contribuente. Nessuna questione poteva poi porsi con riferimento all’importo del rimborso del finanziamento per l’acquisto dell’auto che costituiva un incremento patrimoniale.
Avverso tale sentenza il contribuente propone ricorso per cassazione affidato a due motivi. L’ufficio ha depositato un atto al solo dichiarato fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione.
Considerato che
1. Il primo motivo lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 38, comma 4, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.) avendo errato la CTR nel ritenere la presunzione redditometrica non superabile dalla prova contraria da parte del contribuente, e trascurato quanto documentato circa il ricorso al credito bancario per l’acquisto dell’autovettura ed il sostenimento di spese di gestione nettamente inferiori a quelle presunte dall’Ufficio (in considerazione degli effettivi chilometri di percorrenza tra l’abitazione ed il luogo di lavoro).
1.1. Il motivo è infondato.
1.2. Riguardo alla possibilità, da parte del contribuente, di fornire la prova contraria rispetto all’utilizzo degli indici basati sul c.d. redditometro, la giurisprudenza di questa Corte è forma nel ritenere <<In tema di accertamento in rettifica delle imposte sui redditi delle persone fisiche, la determinazione effettuata con metodo sintetico, sulla base degli indici previsti dai decreti ministeriali del 10 settembre e 19 novembre 1992, riguardanti il cd. redditometro, dispensa l’Amministrazione da qualunque ulteriore prova rispetto all’esistenza dei fattori-indice della capacità contributiva, sicché è legittimo l’accertamento fondato su essi, restando a carico del contribuente, posto nella condizione di difendersi dalla contestazione dell’esistenza di quei fattori, l’onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore>> (cfr. ad es. Cass. n. 27811 del 2018).
1.3. E’ pur vero, tuttavia, che nel caso in esame il ricorrente pretende di affidare la prova contraria ad elementi che fuoriescono dall’ambito prova consentita.
1.4. La prova che il contribuente vorrebbe offrire, infatti, non verte direttamente sulla dimostrazione del possesso di redditi esenti o di redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta o più in generale che il reddito accertato non esiste o esiste in misura inferiore, ma mira a smentire, sollecitando un inammissibile accertamento di fatto, proprio le circostanze sulle quali l’accertamento con metodo sintetico si fonda, e dunque che le spese di gestione erano concretamente inferiori.
1.5. Del resto la questione del calcolo degli effettivi chilometri percorsi dall’autovettura tra l’abitazione ed il luogo di lavoro rimane pur sempre nell’ambito delle vicende concernenti l’uso normale della stessa e rientra pertanto nelle valutazioni compiute dal redditometro, che concerne l’utilizzo ordinario dei fatti-indice di capacità contributiva, poiché le presunzioni su cui esso si fonda esprimono proprio tale uso normale.
2. Il secondo motivo lamenta la nullità della sentenza per omessa motivazione (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.), avendo la CTR trascurato di evidenziare le ragioni per le quali l’importo del rimborso del finanziamento per l’acquisto dell’auto costituirebbe un evidente incremento patrimoniale.
2.1. Il motivo è fondato.
2.2. La questione era stata, come risulta dal ricorso, esposta dal contribuente innanzi alla CTR, lamentando che il rilievo dell’Ufficio realizzava una duplicazione delle disponibilità finanziarie, considerando che nella sfera reddituale può incidere solo un elemento tra il costo del bene e gli esborsi sostenuti per il pagamento delle rate, e che risultava ampiamente dimostrato il possesso, in ciascuna annualità, di redditi sufficienti per sostenere le rate finanziarie.
2.3. Sul punto la CTR si è limitata a rilevare che <<nulla quaestio per quanto riguarda l’importo del rimborso del finanziamento per l’acquisto dell’auto che costituisce un evidente incremento patrimoniale>>.
2.4. E’ consolidato nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui la motivazione del provvedimento impugnato con ricorso per cassazione deve ritenersi apparente quando pur se graficamente esistente ed eventualmente sovrabbondante nella descrizione astratta delle norme che regola la fattispecie dedotta in giudizio, non consente alcun controllo sull’esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost. (cfr. fra le tante Cass. n. 13248 del 2020).
2.5. Quanto al contenuto della sentenza, poi, il vizio di motivazione previsto dall’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. e dall’art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. n. 3819 del 2020).
2.6. Applicando tali principi al caso in esame, deve osservarsi che la motivazione resa dalla CTR nel respingere il rilievo del contribuente ha operato un rinvio del tutto assertivo e generico a non meglio precisate ragioni di evidenza, senza operare un effettivo e reale vaglio critico riguardo ai motivi addotti dal contribuente e volti a contrastare l’impianto argomentativo dell’Ufficio.
3. Le considerazioni che precedono impongono dunque l’accoglimento del ricorso, in relazione al secondo motivo, sicché la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, che, in diversa composizione, provvederà anche per le spese della presente fase di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso in relazione al secondo motivo, rigetta il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia in relazione al motivo accolto alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.
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