CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 07 luglio 2021, n. 19378 – In tema di rapporto di lavoro dei dirigenti d’azienda l’indennità supplementare al trattamento di fine rapporto, prevista dall’accordo interconfederale del 27 aprile 1995, dev’essere riconosciuta al dipendente nel caso in cui il licenziamento sia obiettivamente causato da ristrutturazione, riorganizzazione, riconversione o crisi aziendale, non risultando necessario che ad esso consegua un’effettiva cesura nel rapporto di lavoro e che il dipendente versi, pertanto, in uno stato di disoccupazione