CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 07 maggio 2018, n. 10851
Tributi – Contenzioso tributario – Procedimento – Notifica dell’appello mediante presentazione a mano, all’ufficio protocollo del comune – Apposizione del timbro dell’ente e del numero di protocollo – Validità della notifica
Con ricorso in Cassazione affidato a due motivi, nei cui confronti l’ente impositore non ha spiegato difese scritte, il ricorrente impugnava la sentenza della CTR della Campania, relativa a un avviso d’accertamento Tarsu/Tia 2008.
Il ricorrente deduce il vizio di nullità della sentenza o del procedimento, da una parte, per violazione di legge, in particolare, degli artt. 141 e 170 c.p.c. e dell’art. 330 c.p.c., ai sensi dell’art. 53 del d.lgs. n. 546/92, in relazione all’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., e dall’altro deduce il vizio di omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio, in relazione all’art. 360 primo comma n. 5 c.p.c., sul medesimo profilo di censura, in quanto, la CTR, erroneamente, avrebbe ritenuto non valida la notifica dell’atto di appello, da parte del contribuente all’ente impositore, che era stata effettuata mediante presentazione a mano, all’ufficio protocollo del comune, ai sensi dell’art. 16 comma 3 del d.lgs. n. 546/92, perché pur recando il timbro del comune di Barano d’Ischia con il numero di protocollo, tuttavia, in calce recava una sigla illeggibile, che non consentiva di risalire all’identità dell’impiegato che aveva ricevuto l’atto; inoltre, i giudici d’appello trovavano conferma dell’inesistenza della notifica nella circostanza che l’ente impositore non si fosse costituito in giudizio né in primo né in secondo grado.
Il Collegio ha deliberato di adottare la presente istanza in forma semplificata.
Il ricorso è fondato
Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, “ (…) 3.6 Inoltre, nel processo tributario, la notificazione del ricorso introduttivo e dell’appello, in forza del rinvio operato dagli artt. 20 e 53 cit. al precedente comma 3 dell’art. 16 cit., può essere effettuata all’amministrazione finanziaria e all’ente locale mediante consegna all’impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia (Cass. n. 22576 del 2004). Anche in questo caso, ovviamente, il termine per la costituzione del ricorrente dinanzi alle commissioni tributarie decorre dalla materiale e attestata consegna dell’atto all’ufficio destinatario. (…)”.” (Cass. sez. un. n. 13453/17, 2816/12, 22576/04, 2905/17).
Nel caso di specie, la notifica dell’appello è valida; infatti, in merito alla circostanza che la firma in calce al timbro dell’ente con annotazione del numero di protocollo in entrata fosse illeggibile, va rilevato che trattasi di ufficio pubblico dove vi sono disposizioni di servizio e mansioni ben precise che consentono d’individuare a chi appartengono le sigle apposte in caso di discordanza, ed in ogni caso, non solo il timbro dell’ente, ma il riferimento al numero di protocollo, nell’assetto organizzativo della pubblica amministrazione consente di ritenere, salvo prova contraria (nella specie non dedotta), che l’atto è stato sicuramente acquisito agli atti del comune, e dello stesso, il comune ne aveva legale conoscenza.
La sentenza va, pertanto, cassata e la causa va rinviata alla Commissione tributaria regionale della Campania, affinché, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione.
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